Contabilità

Aggregazioni, l’effetto giuridico detta i tempi al bonus sulle Dta

Attenzione alla competenza di perdite ed eccedenze da trasformare in crediti. Si fa riferimento a quanto maturato fino al periodo precedente l’operazione

di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

La legge di Bilancio 2021 intende favorire le situazioni societarie caratterizzate sia da difficoltà nella compensazione di perdite fiscali o eccedenze di Ace (nuovo bonus aggregazioni), sia dalla presenza di perdite civilistiche (proroga del credito d’imposta per gli aumenti di capitale).

Vediamo alcuni aspetti critici del nuovo premio per le aggregazioni aziendali, sui quali si attendono conferme e chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate (si veda invece l’altro articolo per la versione del 2021 del credito d’imposta).

Le componenti da considerare
La norma consente – in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda – la trasformazione in crediti d’imposta (al 24%, aliquota Ires) delle imposte anticipate (Dta, deferred tax asset), anche non contabilizzate in bilancio, relative alle perdite fiscali e alle eccedenze di Ace maturate nei periodi precedenti.

Nel caso di fusione e scissione, le componenti agevolabili sono quelle delle società partecipanti all’operazione straordinaria; mentre nel caso di conferimento di azienda ci si riferisce alle posizioni del conferitario.

Un primo punto da considerare è la competenza delle perdite ed eccedenze da trasformare in credito d’imposta. L’agevolazione è infatti fruibile per le operazioni deliberate nel 2021, ma la norma indica come agevolabili le perdite e le eccedenze maturate e non utilizzate fino al periodo precedente quello di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria: questo momento potrebbe scavallare l’anno di delibera e cambiare dunque il riferimento alle perdite e alle eccedenze di Ace.

Se pensiamo a un’operazione di fusione deliberata nel 2021, ma con effetto giuridico nel 2022, relativa a un soggetto con esercizio coincidente con l’anno solare, i dati da considerare per il calcolo dell’agevolazione dovrebbero essere riferiti a fine 2021; mentre sarebbero quelli a fine 2020 se la fusione avesse effetto giuridico già nell’anno di delibera. Nel caso innovativo di acquisizione del controllo nel 2021 e fusione del 2022 (si vedano le schede a lato), le componenti agevolabili saranno invece sempre quelle dell’esercizio precedente a quello dell’acquisizione, quindi quelle del 2020.

Le condizioni necessarie
Il secondo aspetto da considerare riguarda il fatto che non è sufficiente la presenza delle perdite e delle eccedenze, in quanto occorre anche che si tratti di società “vitali”, per cui non vi è nessuna deroga alle disposizioni volte a impedire l’utilizzo delle cosiddette “bare fiscali”.

In altri termini, occorre sempre che le società che partecipano alla fusione o alla scissione siano in grado di superare i consueti vincoli dell’articolo 172, comma 7, del Tuir, in termini sia di rapporto tra i ricavi e le spese per prestazioni di lavoro, sia di importo delle perdite e delle eccedenze nei limiti dell’ammontare del patrimonio netto, senza tener conto dei conferimenti e versamenti degli ultimi ventiquattro mesi.

Analoghe richieste vengono poste per le società destinatarie dei conferimenti di azienda, motivo per cui anche in quest’ipotesi si dovrà predisporre la situazione patrimoniale dell’articolo 2501-quater del Codice civile per effettuare gli opportuni confronti.

Le società che non rispettano questi parametri hanno – come noto – la possibilità di presentare un interpello per dimostrare le ragioni economiche dell’operazione straordinaria e per ottenere quindi la non applicabilità al caso concreto delle restrizioni del Tuir. Si ritiene che, in questi casi, la risposta positiva all’interpello, con conseguente disapplicazione delle disposizioni anti-riporto, dovrebbe assumere valore anche ai fini del bonus aggregazioni. Peraltro sarebbe logico consentire la presentazione di un interpello disapplicativo anche nelle ipotesi di conferimento di azienda.

Limiti alla trasformazione
Esiste poi un limite massimo alle perdite e alle eccedenze che possono essere trasformate in crediti. Si tratta del 2% di:
O somma delle attività delle società che partecipano alla fusione o alla scissione, escludendo il soggetto che presenta quelle con il valore maggiore;
O attività oggetto di conferimento.

Nel caso di conferimento di azienda, la possibilità di trasformazione in credito d’imposta:
O dovrebbe riguardare solo i componenti del conferitario;
O dovrà essere verificata in capo al conferitario con un test, analogo a quello previsto nel caso di fusione dall’articolo 177, comma 7, del Tuir, con riferimento ai propri dati indicati nella situazione patrimoniale da redigersi ad hoc per applicare la norma agevolativa.

Le perdite fiscali e le eccedenze Ace utilizzabili non potranno superare il valore massimo pari al 2% del totale delle attività oggetto di conferimento; per questi dati della conferente si dovrà però capire quale valore rileva (quello contabile in capo al conferente, quello di perizia o quello recepito dal conferitario).

L’AGEVOLAZIONE IN SINTESI
1. I requisiti

I requisiti per beneficiare dell’agevolazione sono così sintetizzabili.
- Operatività: le imprese partecipanti devono esercitare e avere esercitato un’effettiva attività d’impresa nei due anni precedenti l’operazione straordinaria;
- Indipendenza: le imprese non devono appartenere allo stesso gruppo, né essere controllate - anche indirettamente - dallo stesso soggetto, e non devono essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento.

2. Le acquisizioni
Un’importante novità riguarda il fatto che è possibile prima acquisire il controllo di una società e successivamente procedere con l’aggregazione.
Questi sono i tempi da rispettare:
- l’acquisizione deve avvenire (attraverso operazioni diverse da fusione, scissione e conferimento di azienda) tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
- la successiva aggregazione deve avere efficacia giuridica entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo.

3. Il credito
Il credito d’imposta:
- non produce interessi;
- può essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi; non concorre a formare il reddito d’impresa, né la base imponibile dell’Irap; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità delle spese generali (articolo 109, comma 5, del Tuir).

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