Contabilità

Holding di famiglia destinate a restare fiscalmente «micro»

di Federica Micardi

Con l’allineamento dei principi contabili nazionali ai principi Ias, e la conseguente riforma dei bilanci, cominciano a emergere effetti pratici, anche distorsivi.

È il caso delle holding di famiglia, che, nella maggior parte dei casi, si trovano obbligatoriamente a dover redigere il bilancio fiscale delle microimprese, non adatto alla loro complessità. Per il bilancio fiscale, infatti, non è ammessa l’opzione per la tassazione con la derivazione rafforzata. Il problema si verifica perché i requisiti per essere classificati “micro impresa” non tengono conto della peculiarità di queste realtà, che possono avere elevati dividendi e plusvalenze da cessione di partecipazioni (classificati nella voce C del conto economico) e quasi sicuramente non hanno«ricavi da vendite e prestazioni» (voce A1 del conto economico) superiori a 350mila euro. Per essere «micro imprese» non bisogna avere due di tre requisiti, il primo è quello dei ricavi sopra ricordato, c’è poi la presenza di almeno cinque dipendenti (altro elemento assente nelle holding familiari); e l’ultimo dei requisiti è un totale attivo superiore a 175mila euro (l’unico che le holding familiari spesso possiedono).

La questione è stata sollevata da Gabriele Villa, docente di economia aziendale all’Università Cattolica ieri durante il seminario sui nuovi principi contabili organizzato a Milano dallo studio tributario Facchini Rossi & Soci . E l’auspicio degli operatori è che la norma cambi per evitare il «doppio binario puro».

In merito alle implicazioni fiscali del passaggio dai vecchi ai nuovi bilanci è stato previsto un regime transitorio che è regolato in neutralità fiscale. Ciò significa che a tutte le operazioni diversamente classificate rispetto ai bilanci precedenti si applica il regime fiscale previgente. Quindi, per esempio, le “vecchie” spese di ricerca non più capitalizzabili possono essere dedotte in via extracontabile fino a esaurimento.

A seguire la fase transitoria per l’agenzia delle Entrate è l’Ufficio Ias/Ifrs adopter perché, spiega Valeria Russo della Direzione centrale normativa delle Entrate, presente al seminario come relatrice «il regime transitorio per gli Oic oggi è sostanzialmente identico a quello che è stato per gli Ias». E infatti molte risposte ai dubbi sulla transizione si possono trovare nelle circolari emanate per i soggetti Ias (come la circolare 7/E del 28 febbraio 2011 ). «A breve – spiega Valeria Russo – dovrebbe uscire un documento di prassi su questa disposizione». In merito all’eliminazione dei componenti straordinari e sul loro impatto fiscale il legislatore ha fatto una scelta precisa escludendo dalla base imponibile Irap i componenti positivi e negativi derivanti dal trasferimento d’azienda o di un ramo d’azienda.

La riforma contabile ha visto un restyling degli Oic, e tra le novità più importanti c’è l’introduzione di un nuovo principio contabile, l’Oic 32, relativo ai derivati.

Anche qui la teoria, calata nella pratica fa sorgere dei dubbi. «Un problema - spiega Luca Rossi, nel suo intervento sul regime fiscale degli strumenti derivati - è la rilevanza delle valutazioni dei contratti derivati che sono dentro altri strumenti finanziari. L’Oic dice di scorporare il derivato e valutarlo a fair value, però non è chiaro se questa valutazione assume rilievo fiscale oppure no». L’incertezza deriva dal fatto che c’è una norma che, in determinati casi, fa prevalere la regola fiscale del titolo.

Un aiuto pratico, per questa fase transitoria - in attesa del documento di prassi delle Entrate - arriva dalla Guida elaborata da Confindustria e Consiglio nazionale dei commercialisti pubblicata il 29 marzo. «È stato molto apprezzato - racconta Francesca Mariotti, direttore politiche fiscali di Confindustria e aggiunge - è un documento snello, semplice, che affronta i temi tipici della fase di transazione e che offre soluzioni operative».

Le linee guida per la redazione dei nuovi bilanci - A cura di Confindustria e Consiglio nazionale commercialisti

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