Imposte

Rendite da gestione immobiliare escluse dalle attività diverse

Il legislatore ha inteso agevolare il reperimento di risorse

Sotto il profilo fiscale, la classificazione delle attività svolte dagli Ets come commerciali o meno incide sulla qualificazione complessiva dell’ente, rilevando ulteriormente la prevalenza delle une rispetto alle altre. Si assiste, infatti, all’introduzione di un criterio che ricalca la ratio sottesa all’articolo 149 Tuir che individua una serie di parametri (immobilizzazioni, ricavi, redditi, spese) idonei a determinare la perdita della qualifica non commerciale, sulla base di una verifica dell’attività di fatto svolta.

Più nel dettaglio, l’articolo 79, comma 5, del Cts, dispone che debba considerarsi commerciale l’Ets i cui proventi delle attività di interesse generale svolte in forma di impresa, e delle eventuali attività diverse, siano prevalenti rispetto a quelli derivanti da attività di natura non commerciale. Il test di prevalenza mette a confronto le entrate riconducibili alle diverse attività dell’ente e deve essere svolto considerando le puntuali disposizioni recate dal Codice. Dovranno essere incluse tra le entrate di natura non commerciale i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative ed ogni altra entrata assimilabile, nonché il valore normale delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati con modalità non commerciali. Sono invece escluse dal computo delle attività di natura commerciale le entrate derivanti da sponsorizzazioni.

Queste ultime, infatti, pur essendo soggette a tassazione, non devono essere considerate per verificare la qualifica fiscale dell’ente. Ai fini del calcolo della prevalenza il legislatore, infatti, con l’obiettivo di favorire il reperimento di fondi da parte degli Ets, ha escluso la rilevanza dei proventi derivanti da sponsorizzazioni nei limiti stabiliti dal Dm attuativo di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Resta, invece da comprendere se debbano essere computate nel calcolo delle attività diverse le rendite derivanti dalla gestione immobiliare. A rigore tali entrate dovrebbero essere escluse, dal momento che non si tratta di una vera e propria attività commerciale, ed i relativi proventi ricompresi all’interno delle singole categorie reddituali come previsto dall’articolo 79, comma 1, del Cts. Con la conseguenza, quindi, che i proventi patrimoniali derivanti da immobili o titoli dovrebbero essere ricondotti rispettivamente nella categoria dei redditi fondiari o di capitale. Diversamente, nel solo caso in cui la gestione immobiliare venga effettuata in forma di impresa, tali proventi potranno essere riconducibili nell’alveo dei redditi diversi di cui all’articolo 6 del Cts.

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