Come fare perAdempimenti

Regime Oss, l’invio della dichiarazione delle operazioni del secondo trimestre

di Simona Ficola

  • Quando Entro il 31 luglio 2022

  • Cosa scade Invio Dichiarazione Oss secondo trimestre 2022

  • Per chi Soggetti che realizzano vendite a distanza intra Ue o servizi a consumatori in altro Stato Ue, con regime Oss

  • Come adempiere Telematicamente tramite portale Oss

1In sintesi

Il contribuente che realizza operazioni di commercio elettronico ed in particolare di commercio elettronico indiretto, effettua, ai fini Iva, delle operazioni assimilate alle vendite a distanza.

La direttiva Ue 2455/2017 ha profondamente modificato l’operatività delle disposizioni dedicate a tali operazioni.

La normativa unionale è stata recepita nel decreto Iva (Dpr 633/1972) e nel decreto dedicato agli scambi intraunionali (Dl 331/1993) ad opera del Dlgs 83/2021, che ha introdotto nel Dl 331/1993 l’articolo 38-bis, che definisce le vendite a distanza, nonché ha modificato l’articolo 40 in tema di territorialità di dette operazioni, e l’articolo 2-bis nel Dpr 633/1972 dedicato, invece, alle cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche.

Tralasciando questa ultima fattispecie, si evidenzia che in tema di vendite a distanza intraUe, la modifica normativa ha introdotto una soglia unica e uguale per tutti gli Stati membri (a differenza della precedente disposizione che prevedeva delle soglie diverse per ciascuno Stato membro e peraltro molto più elevate di quella attuale), al superamento della quale cambiano le regole sulla territorialità di applicazione dell’imposta.In particolare l’articolo 40, comma 3, del Dl 331/1993 prevede che le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a partire da uno Stato membro della Ue (così come le prestazioni di servizi B2C rese a soggetti consumatori privati non stabiliti nello Stato membro del prestatore), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato.

Tuttavia, se il cedente è stabilito in un solo Stato membro della Ue e se l’ammontare complessivo delle vendite a distanza non ha superato nell’anno solare precedente la soglia di 10mila euro, l’operazione può considerarsi territorialmente rilevante nello Stato membro di partenza.

Una volta superata detta soglia, l’operazione deve essere tassata nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene.

È stato ritenuto opportuno ridurre gli oneri a carico delle imprese di minori dimensioni che prestano occasionalmente i servizi ovvero effettuano sporadicamente vendite a distanza o comunque di modesto valore in altri Stati comunitari: è stata perciò introdotta una soglia, pari a 10mila euro, al di sotto della quale tali operazioni sono soggette ad Iva nello Stato di stabilimento del prestatore/cedente, a meno che lo stesso non opti per l’applicazione dell’imposta nello Stato membro di consumo.

Inoltre, innovando la precedente normativa in materia, è stato poi consentito di usufruire del regime speciale anche ai soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea ma registrati ai fini Iva in uno o più Stati membri (si fa riferimento, in questo caso, al c.d. regime non Ue).

2La scelta del regime Oss o Ioss

Dallo scorso 1° luglio 2022 è stata attuata la semplificazione prevista dalla direttiva e-commerce – direttiva 2455/2017.

Rispetto al passato la semplificazione consiste nel fatto che il superamento della soglia non implica eccessivi oneri dal punto di vista degli adempimenti. Il fornitore che non sceglie espressamente di gestire questo tipo di attività con una partita Iva in ogni Paese di arrivo dei beni – il che implicherebbe sottostare alle regole Iva di quel Paese in tema di dichiarazione e versamento dell’imposta – opera attraverso lo sportello unico dell’Oss.

I vantaggi sono ormai noti:
1. registrazione elettronica in un unico Stato membro per tutte le vendite a distanza di beni e servizi verso clienti finali situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
2. presentazione di un’unica dichiarazione elettronica Oss ed effettuazione di un unico pagamento dell’Iva dovuta in riferimento a tali operazioni;
3. collaborazione con l’amministrazione fiscale del proprio Stato membro.

La semplificazione introdotta a livello unionale permette al soggetto che sceglie di avvalersi dei regimi Oss o Ioss di registrarsi in un unico Stato membro, ossia lo Stato membro di identificazione (Smi) ed operare da detto Stato in tutti gli altri Stati dell’Unione.

Nel regime non Ue, il contribuente può scegliere qualsiasi Stato membro come luogo di identificazione.

Nel regime Ue, invece, lo Smi è il Paese in cui il contribuente ha la sede della propria attività economica.

Lo stesso criterio vale per lo Ioss, ovvero per il regime d’importazione previsto per i soggetti che effettuano vendite di beni di valore intrinseco a 150 euro.

3La dichiarazione trimestrale Oss

L’intento della riforma Iva del settore di semplificare l’adempimento degli obblighi Iva per gli operatori impegnati nel commercio transfrontaliero verso privati non poteva non coinvolgere la dichiarazione.

Già prevista per dichiarare le prestazioni di servizi Tbe attraverso il portale Moss, la dichiarazione trimestrale rimane e si espande fino a ricomprendere tutte le operazioni effettuate in uno dei regimi speciali non Ue, Ue e d’importazione.

Tali tipologie di operazioni, pertanto, viaggiano con un regime dichiarativo separato dalla dichiarazione Iva nazionale, ovviamente a patto che sussistano i requisiti per cui le stesse rilevano sul piano territoriale nel Paese Ue di destinazione/consumo dei beni/servizi.

L’impresa che si avvale di uno dei regimi speciali, o un intermediario che rappresenti un soggetto passivo che ricorre al regime d’importazione, previa registrazione, trasmette, per via elettronica, la dichiarazione Iva attraverso lo sportello unico per ogni periodo d’imposta.

Quest’ultimo corrisponde al trimestre civile nel caso del regime non Ue e del regime Ue e al mese civile nel caso di regime di importazione.

Nelle dichiarazioni Iva Oss e Ioss vanno riportate le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni effettuate a favore dei destinatari/ acquirenti privati in ognuno degli Stati membri di consumo.

Per inciso, la dichiarazione Iva Ioss è riservata ai soggetti che effettuano vendite di beni di valore intrinseco a 150 euro. In sostanza essa consente al venditore di versare successivamente, e non in dogana, il tributo direttamente al suo Stato membro di identificazione, previa registrazione a sistema.

Per le merci di valore trascurabile la cui spedizione/trasporto termina nello Stato membro di importazione è prevista, in alternativa all’Ioss, la dichiarazione semplificata (articolo 70.1, Dpr 633/1972).

Resta in piedi la dichiarazione Iva ordinaria con versamento dell’imposta in dogana come modalità residuale

Con riferimento alla dichiarazione previste per il regime Oss ed in particolare per il regime Ue, occorre indicare in primis il soggetto che effettua le transazioni (numero di partita Iva), in secondo luogo il periodo di riferimento delle operazioni (anno solare e periodo di riferimento, indicazione se si tratti di dichiarazione originaria o modificativa, data di inizio e fine del periodo se l’operatore presenti più di una dichiarazione per lo stesso mese).

Informazioni specifiche vanno poi indicate riguardo all’oggetto della transazione, ovvero per le prestazioni effettuate a partire dalla sede dell’attività economica (o stabile organizzazione) nel territorio dello Stato o dal luogo di partenza dei beni e per ogni Stato membro di residenza/domicilio dei committenti/acquirenti in cui l’Iva è dovuta va indicato:
1. il codice Paese dello Stato membro di destinazione beni/servizi;
2. l’eventuale luogo di partenza dei beni; l'ammontare, al netto dell’Iva, separatamente delle prestazioni di servizi, delle vendite a distanza e delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche distintamente per ciascuno Stato membro, effettuate nel periodo di riferimento e suddiviso per aliquote.

In riferimento all’imposta, va riportato:
• le aliquote applicate nello Stato membro del consumo;
• l’ammontare dell’Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato di destinazione;
• l’importo totale dell'imposta dovuta.

Il quadro dei dati da fornire si amplia nel caso in cui il contribuente in questione disponga di stabili organizzazioni in altri Paese Ue (al riguardo, per maggiori dettagli, si rinvia al provvedimento del 25 giugno 2021 del direttore dell’AdE e ai relativi allegati).

Oltre alle diverse aliquote da applicare occorre prestare attenzione alle diverse tempistiche di presentazione della dichiarazione Oss.

Premesso che nella stessa confluiscono tutte le cessioni di beni e servizi a distanza verso consumatori finali le quali vengono, pertanto, isolate dalla restante attività dell’impresa da dichiarare nella dichiarazione Iva nazionale secondo le regole ed entro i termini ordinari, la dichiarazione Oss (ed il relativo pagamento) deve essere trasmessa trimestralmente entro la fine del mese successivo al periodo d’imposta di riferimento.

Anche le imprese di maggiori dimensioni e i gruppi d’impresa non devono sottovalutare le nuove disposizioni in tema di e-commerce.

Ad esempio, nella dichiarazione Iva Oss non vanno riportate le vendite a distanza effettuate nei confronti del privato, ad esempio tedesco, se l’impresa italiana ha una stabile organizzazione in Germania e i beni partono da lì. In questo caso l’operazione confluirà nella dichiarazione Iva tedesca della stabile.

4Il versamento dell’imposta

Il contribuente stabilito in Italia paga l’importo totale derivante dalla dichiarazione Oss/Ioss, ovvero l’importo riferito a tutti gli Stati membri di consumo, applicando le aliquote proprie di ciascuno.

Tale pagamento va effettuato non oltre il termine previsto per la dichiarazione, utilizzando il numero di riferimento unico generato dal sistema in riferimento alla dichiarazione.

Il contribuente versa l’Iva nello Stato in cui è identificato e il debito d’imposta è il totale dell’Iva risultante dalla dichiarazione, sarà poi lo Stato membro di identificazione a provvedere alla ripartizione degli importi tra i vari Stati di consumo.

Qualora il pagamento non sia eseguito contestualmente alla dichiarazione, dovrà avvenire al più tardi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa, ovvero entro e non oltre la fine del mese successivo alla fine del periodo trimestrale/mensile cui riferisce la dichiarazione Oss/Ioss.

Lo stesso si considera effettuato al momento dell’accreditamento sul conto bancario dello Stato membro di identificazione.

Se il pagamento non è effettuato o non è effettuato per l’intero, il decimo giorno successivo al termine fissato per il pagamento le Autorità fiscali provvedono ad inviare un sollecito per via elettronica.

Se il contribuente riceve il sollecito per 3 trimestri consecutivi e non versa l’intero importo dovuto ai fini Iva entro 10 giorni dall’emissione di ciascun sollecito, si realizza un’inosservanza persistente delle norme del regime che può comportare, secondo quanto previsto dalla Commissione Ue nella Guida allo sportello unico Iva, l’esclusione/radiazione del soggetto in questione (a meno che l’importo insoluto sia inferiore a 100 euro per ogni periodo di dichiarazione).

5Le funzioni del portale Moss attive

Come indicato nel precedente paragrafo 2, l’adesione al portale dedicato al regime Oss è attiva dallo scorso 1° luglio 2021.

Tuttavia, l’agenzia delle Entrate ha reso possibile accedere ancora al portale Moss, ovvero al portale esistente ante 1° luglio 2021, al fine di poter dichiarare e versare l’Iva in rettifica di periodi precedenti al terzo trimestre 2021.

Tutto ciò è possibile per un massimo di ulteriori 10 trimestri.

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