Imposte

Mercato ampio ma che richiede di essere regolamentato

Non solo bonus edilizi: i crediti trasferibili a terzi sono diventati molti. Difficile muoversi tra molte discipline differenti: ogni credito ha le sue particolarità

di Giorgio Gavelli

Se l’attenzione della maggior parte dei contribuenti è rivolta alla cessione dei crediti d’imposta scaturenti dai bonus edilizi, non va dimenticato che questi costituiscono solo una parte dei crediti trasferibili a terzi, i quali a loro volta rappresentano solo una quota dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese. Muoversi in questo mare tempestoso senza una bussola sta diventando molto complicato: ecco perché servirebbero chiarimenti e una omogeneizzazione delle discipline.

I bonus edilizi indicati all’articolo 121 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) possono essere oggetto di sconto in fattura (fattispecie sconosciuta ad ogni altro credito d’imposta) e di cessione, seguendo le regole appena modificate dall’articolo 14 del decreto Aiuti, ma solo per le comunicazioni di opzione inviate alle Entrate dal 1° maggio scorso. Per quelli comunicati precedentemente, come emerge anche dall’altro articolo in pagina, valgono le disposizioni vigenti tempo per tempo, con tutto il corollario di decreti non convertiti (ma con effetti salvaguardati) e di ripensamenti successivi del legislatore che, a partire dal decreto Sostegni ter (Dl n. 4/2022), hanno caratterizzato questi ultimi mesi.

I crediti d’imposta per le imprese consumatrici di energia e di gas del decreto Taglia prezzi (Dl n. 21/2022), convertito in legge il 20 maggio scorso, richiamano (in parte) le stesse regole ora applicabili alla cessione dei bonus edilizi, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni per il recupero delle somme indebite dell’articolo 121 del decreto Rilancio. Manca, però, il meccanismo delle quote annuali, la cessione parziale e la cessione “al correntista professionale” tipiche dei bonus edilizi. Così, i crediti d’imposta (del tutto simili) del decreto Bollette (Dl n. 17/2022, articoli 4 e 5) sono nati per essere utilizzabili solo in compensazione, ma (giustamente) grazie all’articolo 9 del decreto Aiuti ora hanno “guadagnato” le medesime regole di cessione.

Il bonus alberghi dell’articolo 1 del decreto Pnrr (n. 152/2021) prevede le due cessioni ulteriori a soggetti vigilati ma, anche qui, il credito è cedibile solo per intero, con la seconda e terza cessione a soggetti vigilati, ma senza quella al correntista qualificato dei bonus edilizi.

A ciò occorre aggiungere che le imprese stanno maturando crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali e per le spese di ricerca e sviluppo, entrambi non cedibili. Tuttavia, mentre il bonus beni strumentali della legge di Bilancio 2021 è trasferibile nell’ambito del consolidato fiscale (risposta ad interpello n. 508/2021) – oltre che negli altri casi previsti dalla circolare n. 9/E/2021 – per il bonus ricerca e sviluppo “rinnovato” dalla legge di Bilancio 2022 (come recentemente ricordato dalla circolare n. 14/E/2022) è confermato che esso «non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale». L’esigenza di uniformità e di un riassetto della materia, anche per evitare errori, appare quantomai evidente.

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