Professione

Sanatoria ricerca e sviluppo, responsabilità in salita per revisori e consulenti

In generale il contribuente non può eccepire l’errore commesso dal tecnico. La scelta di aderire alla procedura agevolata è sempre una valutazione autonoma dell’impresa

I diversi aspetti operativi della sanatoria del bonus ricerca e sviluppo potrebbero portare anche a ipotizzare il coinvolgimento dei soggetti che hanno concorso professionalmente alla presentazione dell’istanza di riconoscimento del credito d’imposta. Diciamo subito, però, che sul punto la giurisprudenza non lascia grandi spazi, e bisogna anche considerare che molti chiarimenti di prassi sono arrivati ex post rispetto all’avvio degli investimenti da parte delle imprese. La norma istitutiva aveva introdotto una funzione certificatoria specifica da parte del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti, prevedendo che – anche in assenza di una figura strutturata nell’organizzazione d’impresa – fosse nominato un professionista revisore.

La disposizione in materia espressamente prevede, evocando l’articolo 64 del Codice di procedura civile ed equiparando il revisore certificatore ad un ausiliario del giudice nel processo civile, che se il revisore incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 10.329 euro. Si applica inoltre l’articolo 35 del Codice penale sulla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale ed è in ogni caso dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti e a nostro avviso in via interpretativa il contribuente danneggiato è equiparabile alla parte.

È evidente che nella valutazione della colpa grave dovrà essere tenuto presente che la funzione di certificazione del revisore non entra nel merito della rispondenza delle spese per la ricerca e lo sviluppo ai parametri normativi che la legislazione primaria e quella attuativa hanno prospettato come necessari.

Diverso il caso delle società professionali e dei professionisti che abbiano concorso sotto il profilo tecnico-scientifico alla formazione dell’istanza, redigendo una relazione tecnica da cui risulti l’esistenza nel merito delle condizioni di cui alla norma di beneficio.

Si deve ritenere che qui si debbano applicare, con la specificità che la Suprema corte ha già applicato in plurime fattispecie (fra le recenti interessante Cassazione civile, sez. V, ordinanza 6 maggio 2021, n. 11958), le regole generali delle violazioni in materia tributaria, per le quali è escluso che, almeno nei confronti dell’Amministrazione, il contribuente possa eccepire, anche in ordine alle sanzioni ed agli accessori, l’errore anche commesso con colpa grave da parte del consulente o dell’esperto, non rilevando che la prestazione sia stata svolta in forma societaria. La Cassazione, infatti, è ferma nella convinzione che il contribuente possa esimersi, con onere della prova a suo carico, soltanto in caso di comportamento fraudolento del consulente, e non per errori, ritardi od omissioni anche marchiani rispetto alla prestazione professionale dovuta.

Certo nulla vieterebbe poi al contribuente, che ritenga che l’errata prospettazione dell’esistenza dei requisiti sia produttiva del danno rappresentato dall’indebita restituzione, di avviare un giudizio civile ordinario nei confronti dell’asserito soggetto responsabile.

Tuttavia, occorre richiamare l’attenzione sul fatto che se si è discrezionalmente valutata la possibilità di restituzione spontanea del credito d’imposta, si tratta di una valutazione autonoma del contribuente, che è improbabile possa essere contestata ex post al consulente o alla società di consulenza e che comunque operano nella materia i principi di cui agli articoli 1176 del Codice civile (con riferimento peculiare al secondo comma) e all’articolo 2236 del Codice civile, sicuramente applicabile a fattispecie simili a quella che stiamo ipotizzando, in quanto l’analisi tecnica dell’esistenza dei presupposti del credito d’imposta per ricerca e sviluppo postula la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, per cui comunque il prestatore d’opera – sia esso professionista individuale o società di consulenza – non risponderà dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Granitica è sul punto generale della responsabilità professionale, la giurisprudenza di legittimità e di merito.

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