Diritto

Crisi d’impresa, sindaci comunque responsabili se la segnalazione non è tempestiva

Il Massimario della Cassazione affronta le principali novità. Se la continuità aziendale è compromessa non basta essersi attivati

di Giovanni Negri

Organi di controllo responsabilizzati nel nuovo Codice della crisi. Tanto dal non fare ritenere sufficiente l’effettuazione della segnalazione dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata della crisi, in assenza della massima tempestività. E, in questa prospettiva, di particolare rilevanza è la norma che rafforza la comunicazione tra banche e sindaci. E poi sottolineatura della distinzione tra stato di crisi e insolvenza come punto di maggiore frizione anche giudiziaria. Queste alcune delle considerazioni contenute nella densa Relazione del Massimario della Cassazione sul nuovo Codice della crisi, primo punto di contatto strutturato della Corte con la principale novità del diritto dell’economia da luglio in vigore.

Sulla responsabilità dei controllori, la Relazione, nello stigmatizzare comunque lo slittamento di un anno dell’obbligo di adozione dell’organismo di vigilanza interna, stringe le maglie delle possibili (future) contestazioni ai professionisti, in caso di assenza di tempestività, e sottolinea come «si dovrà perciò ritenere che una segnalazione tardiva, fatta dai sindaci in un momento in cui il capitale è già stato perduto e la continuità compromessa, pur rappresentando comunque un dovere per l’organo di controllo, non possa avere degli effetti “deresponsabilizzanti”».

Su questo fronte il Massimario valorizza la norma che impone alle banche e agli altri intermediari nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, di darne notizia anche agli organi di controllo societari.

Una disposizione che introduce un dovere di segnalazione attiva in capo agli enti bancari e finanziari che, se disatteso, potrebbe introdurre nuove forme di responsabilizzazione a carico degli stessi e, nello stesso tempo, «rende i sindaci i terminali di ulteriori notizie qualificate provenienti dal mondo bancario e creditizio in grado di far percepire immediatamente se la situazione finanziaria dell’impresa sta “precipitando”, così come nel caso in cui oggetto di segnalazione fosse la revoca degli affidamenti».

E in termini generali, prevede la Relazione, tenuto anche conto dell’allargarsi della composizione negoziata a casi di precrisi, «sembra immediatamente intuibile» che proprio sulla distinzione fra stato di crisi e insolvenza si giocheranno, con ogni probabilità, in ambito giudiziario, le principali contestazioni di fronte alle richieste di apertura della liquidazione, così come, con riguardo alla composizione assistita, «molto dipenderà dalla reale individuazione dei casi di insolvenza “reversibile”».

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