Come fare perImposte

Patent box, la relazione tecnica al centro dei nuovi oneri documentali

di Stefano Mazzocchi

  • Quando Al verificarsi dei presupposti richiesti per poter beneficiare del patent box

  • Cosa scade Scadenza variabile in funzione del periodo d’imposta legato all’agevolazione

  • Per chi Tutte le imprese

  • Come adempiere Documentazione prevista dal protocollo 48243/2022

1In sintesi

Per effetto dell’entrata in vigore del provvedimento direttoriale del 15 febbraio scorso (prot. n. 48243/2022) , ai fini del patent box le imprese saranno chiamate a confrontarsi con nuovi obblighi documentali, che rappresentano il naturale completamento degli obblighi informativi imposti dal credito d’imposta ricerca e sviluppo.

In quest’ambito è destinata ad assumere un ruolo centrale la “relazione tecnica”, che deve consentire all’Amministrazione fiscale di cogliere i tratti caratterizzanti degli investimenti innovativi effettuati dall’azienda nel periodo d’imposta considerato.

Quanto al contenuto del documento, nel silenzio del legislatore si ritiene opportuno (in un’ottica prudenziale) richiamarsi ai principi illustrati dall’agenzia delle Entrate con la circolare 10 aprile 2019, n. 8/E, emanata con riferimento al credito d’imposta ricerca e sviluppo.

2Inapplicabilità delle sanzioni

Le informazioni richieste dalla nuova disciplina sono finalizzate principalmente alla redazione di un documento (disciplinato dal punto 7 del richiamato provvedimento direttoriale) che permetta, in caso di recupero a tassazione dell’agevolazione da patent box, di annullare le sanzioni per infedele dichiarazione (cosiddetta penalty protection o anche PP).

3L’aspetto documentale: il contenuto delle due sezioni

Il documento che permette la c.d. penalty protection è costituito da due sezioni (A e B) che devono essere compilate dal soggetto che vuole ottenere la protezione a livello sanzionatorio.

Il documento deve essere redatto per ogni singolo periodo d’imposta e la sua compilazione deve essere segnalata nel Modello Unico del periodo d’imposta interessato dall’agevolazione reddituale.

Il documento è un modello prefissato e non può essere modificato dal contribuente.

Per comodità si riportano gli elementi da inserire nel documento nella tabella sottostante dove si sono evidenziati i paragrafi e le relative sezioni.

Sezioni - paragrafi
A - Struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari
A - Attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate
A - Attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti
A - Modello organizzativo dell’impresa
A - Relazione tecnica
A - Funzioni, rischi e beni dell’impresa
B - Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale
B - Costo del personale impiegato in attività rilevanti
B - Costi promiscui
B - Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione

4Semplificazioni per le micro, piccole e medie imprese

Lo stretto legame esistente tra le due agevolazioni (patent box, ricerca e sviluppo) permette di dare impulso e concretezza al punto 8 del provvedimento in esame, attraverso il quale si introduce la possibilità di redigere l’atto di cui al precedente punto 7 in modalità semplificata, ancorché per le sole imprese micro, piccole e medie.

5La relazione tecnica: i presupposti..

Tra i documenti che sono richiesti da entrambe le norme, vi rientra certamente la “relazione tecnica” a supporto delle attività svolte.

L’utilizzabilità di un’unica relazione è dimostrata non solo dalla sostanziale identità letterale sussistente tra le due disposizioni (si tenga presente invero che la relazione tecnica deve contenere/illustrare “le finalità, i contenuti e i risultati delle attività rilevanti svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione”) ma anche dal fatto che nella relazione tecnica per il patent box devono essere specificate “le incertezze tecniche e scientifiche che si è inteso superare”.

Tale inciso è ricollegabile alle attività svolte per la R&D in quanto nel PB sono agevolabili solo gli investimenti che abbiano già reso possibile l’ottenimento di beni immateriali agevolabili ma giuridicamente tutelabili o tutelati.Infine, nella certificazione contabile rilasciata nel credito d’imposta per R&D albergano tutti i costi/investimenti che sono stati asserviti alla realizzazione dell’immateriale, con la conseguenza che le informazioni, richieste nella Sez. B) del documento rilevante ai fini della penalty protection, sono di fatto già disponibili con la possibile allegazione/rivisitazione della suddetta certificazione contabile.

6.. e il contenuto

La circolare 10 aprile 2019, n. 8/E – emanata con riferimento al tax credit R&D - prescrive che la relazione tecnica indichi:
1. la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso;
2. l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si è reso necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo;
3. gli elementi rilevanti per la valutazione della “novità” dei nuovi prodotti o dei nuovi processi o, nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti ad essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell'impresa, quali ad esempio la progettazione industriale o la produzione personalizzata di beni o servizi su commessa, escluse in via di massima dalle attività ammissibili.

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