Il CommentoImposte

Norma in contrasto con la direttiva e lo Statuto

di Raffaele Rizzardi

Abbiamo segnalato e commentato (si vedano gli articoli nello speciale dedicato al decreto fisco lavoro) le nuove disposizioni introdotte nella legge Iva in sede di conversione del Dl 146/2021, finalizzate all’adeguamento delle disposizioni nazionali al testo della direttiva in tema di associazioni non profit e di prestazioni connesse alla pratica dello sport.

La mancanza di una preventiva consultazione con i settori interessati e il termine estremamente breve per il recepimento al 1° gennaio prossimo risultano in palese violazione delle disposizioni dello statuto dei diritti del contribuente, in quanto – con la pubblicazione della legge di conversione prevista a dieci giorni dalla fine dell’anno – viene meno il termine di 60 concesso per l’avvio di nuovi adempimenti, che nel caso di specie si rivelano particolarmente gravosi per la tipologia dei destinatari.

Le società sportive dilettantistiche

Una prima osservazione sull’inadeguatezza delle nuove norme riguarda le Ssd, ampiamente diffuse nella gestione degli impianti sportivi. Con la nuova formulazione della norma viene risolta in senso affermativo l’incognita relativa alla soggettività Iva di queste società, soggettività che qualcuno tendeva ad escludere per l’assimilazione alle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) ex articolo 90 legge 289/2002, e che ora viene attribuita anche alle associazioni.

L’articolo 132, § 1, lettera m) della direttiva esenta da Iva talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica. La sola condizione posta dalla norma europea riguarda l’assenza della finalità di lucro dell’ente che mette a disposizione gli impianti e le attrezzature, requisito che sussiste per definizione nelle Ssd. Questa lettura della norma ha formato oggetto di più sentenze della Corte di giustizia europea, che hanno statuito:

O l’irrilevanza del livello di corrispettivo, che la legge spagnola individuava con massimali ai fini della concessione dell’esenzione (sentenza 7 maggio 1998 – procedura di infrazione C-124/96);

O l’attribuzione dell’esenzione anche ai corrispettivi per il godimento degli impianti da parte di non soci (sentenza 19 dicembre 2013 – C-495/12 - Bridport and West Dorset golf Club).

Per completezza segnaliamo la sentenza del 26 ottobre 2017, nella causa C-90/16 – English bridge Union – che esclude dall’esenzione questo sport, nonostante il riconoscimento della relativa federazione tra quelle relative alle discipline sportive associate ai comitati olimpici. La Corte europea ritiene essenziale la presenza di un’attività fisica, che non si ravvisa nel bridge.

Visti i giudizi della Corte, si rivela contraria alla direttiva la risoluzione 108/E/96 che aveva dichiarato imponibili i green fee pagati da giocatori stranieri, in quanto non tesserati alla federazione nazionale.

Questa lesione della direttiva permane anche nel testo ora proposto.

Ma l’anomalia di maggior rilievo, contraria sia alla direttiva che alla legge 289/2002, consiste nell’esclusione delle società sportive dilettantistiche dalla nuova norma di esenzione, in quanto viene circoscritta dal testo alle sole Asd.

O forse non vengono nominate stante l’assimilazione prevista dalla legge del 2002. Ma scrivendo una nuova disposizione è opportuno, a scanso di equivoci, indicare espressamente anche le Ssd. Tanto più che il nuovo quarto comma dell’articolo 10 legge Iva ripropone la condizione delle clausole di democraticità delle associazioni, che di regola non esiste nelle Ssd, che possono essere anche società unipersonali facenti capo a istituti di istruzione o a complessi aziendali.

Il nodo degli adempimenti

La lettura delle norme generali dell’Iva, e in particolare dell’articolo 36-bis in combinazione con l’articolo 8 del Dpr 322/98, consentirebbero di limitare gli adempimenti all’acquisizione della partita Iva, non essendovi materia imponibile nelle operazioni attive e non spettando il diritto di detrazione.

Purtroppo la progressiva estensione delle operazioni in reverse charge, e in particolare quelle previste dalla lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, legge Iva – pulizia, manutenzioni edili e degli impianti connessi ai fabbricati – fa venir meno questi vantaggi.

Se il committente di una di queste prestazioni è un soggetto d’imposta, conseguente alla mera acquisizione della partita Iva, i fornitori non potranno più esercitare la rivalsa del tributo, indetraibile per questi soggetti.

Ne saranno debitori i committenti, che dovranno versare all’erario l’Iva su questi servizi, presentare le liquidazioni periodiche e anche la dichiarazione annuale, ai fini della compilazione stessa del quadro VJ.

Se già c’erano buoni motivi per auspicare il rinvio dell’attuazione al 1° gennaio 2023, si aggiungono quelli evidenziati in questo commento e quelli che sicuramente emergeranno quanto prima.