Imposte

Licenze d’uso sui brevetti, ok al trattamento come immobilizzazioni se sono inerenti

Per la Cassazione i requisiti sono allineati a quelli dei diritti di brevetto

di Stefano Mazzocchi

Per poter essere incluse tra le immobilizzazioni immateriali, anche le licenze d’uso su brevetti devono possedere le medesime caratteristiche previste per i diritti di brevetto, e quindi:

1. la titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento;

2. la recuperabilità dei costi iscritti tramite benefici economici che si svilupperanno dall’applicazione del brevetto stesso;

3. la possibilità di determinare in maniera attendibile il costo per l’impresa.

È quanto precisato dalla V sezione tributaria della Corte di cassazione con la sentenza 25 novembre 2021, n. 36597. Nell’occasione, i giudici di legittimità non si sono limitati ad individuare i requisiti richiesti ai fini della capitalizzazione delle licenze d’uso relative ai brevetti, ma si sono preoccupati (opportunamente) di riempire di contenuto i tre ambiti citati.

Le considerazioni svolte dai giudici possono peraltro essere apprezzate compiutamente soltanto se precedute da una premessa di fondo: l’Oic 24 precisa infatti – in termini di inquadramento civilistico – che i diritti di brevetto industriale possono essere trasmessi con licenza d’uso, aggiungendo che «è evidente che il brevetto implica un concetto di trasferibilità e di proprietà (anche se limitata nel tempo) che la licenza d’uso normalmente non ha».

Sul piano contabile, tuttavia, privilegiando gli aspetti sostanziali e considerando l’utilizzo economico del bene immateriale, «è preferibile classificare nella stessa voce BI3 anche le licenze d'uso per brevetti e beni simili».

È appunto sulla scorta di tali premesse che va colto il percorso logico seguito dalla Corte. Innanzitutto, per quanto attiene al primo requisito occorre evidentemente verificare la titolarità del diritto esclusivo di sfruttamento.

Inerenza e beneficio economico

Relativamente al secondo requisito, l’analisi dev’essere giocoforza ricondotta alla questione della inerenza; di conseguenza, occorre verificare se a fronte del costo sostenuto per l’acquisizione della titolarità del diritto esclusivo di sfruttamento del brevetto, sia ravvisabile un corrispondente beneficio economico. Tale effetto di natura economica derivante dall’utilizzo del brevetto – hanno ulteriormente precisato i giudici di legittimità – dev’essere valorizzato in capo al soggetto titolare dei predetti diritti, e quindi all'impresa che abbia effettivamente sopportato i relativi costi.

Si tratta di un passaggio di estrema importanza, opportunamente risolto dalla Corte che implica una corretta applicazione dei principi generali del Tuir: è stato infatti sottolineato che «il requisito della recuperabilità dei costi iscritti tramite benefici economici, richiesto dal principio contabile Oic 24, presuppone che detti benefici si atteggino come effetti diretti dell’applicazione della licenza di brevetto e siano, quindi, strettamente correlati ad un determinato processo produttivo caratterizzato dall’effettivo sfruttamento della licenza di brevetto, in funzione direttamente strumentale all’esercizio dell’impresa».

Anche la verifica del rispetto del terzo requisito – vale a dire la possibilità di determinare in maniera attendibile il costo per l’impresa – dev’essere effettuata sulla base delle norme contemplate nel Tuir.

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