Imposte

Incrementi, crediti, eccedenze: il prospetto degli aiuti si sdoppia

Nel rigo Rs44 vanno indicati i dati dell’Ace «innovativa», nel rigo RS45 quelli della disciplina base

L’applicazione congiunta della Super Ace con rendimento al 15% (sugli incrementi di capitale proprio del 2021) e dell’Ace ordinaria con rendimento al 1,3% (sugli incrementi pregressi) comporta che anche nel modello Redditi Sp 2022, come in quello delle società di capitali, il prospetto di questo aiuto si “sdoppia”.

Nel quadro RS – prospetto «Deduzione per capitale investito proprio (Ace)» – sono infatti previsti due distinti riquadri (righi RS44 e RS45).

Nel rigo RS44 vanno indicati i dati relativi agli importi per i quali si fruisce dell’Ace “innovativa”, per la variazione in aumento del capitale proprio fino a 5 milioni di euro; mentre nel rigo RS45 vanno indicati i dati relativi alla disciplina dell’Ace “ordinaria”.

Gli incroci fra gli aiuti

Se gli incrementi del 2021, al netto di riduzioni e decrementi, superano 5 milioni di euro, l’eccedenza rispetto a tale soglia si trasferisce dalla Super Ace all’agevolazione ordinaria e va a sommarsi, a tal fine, agli incrementi ante 2021 del capitale proprio della società di persone, i quali sono determinati in via semplificata fino al 2015 e in via analitica fino al 2020 (si veda l’articolo in alto).

I collegamenti tra i due prospetti sono rappresentati, in primo luogo, dall’importo del Super Ace non trasformato in credito di imposta, che deve sommarsi al rendimento nozionale dell’Ace ordinaria in RS45, colonna 7, per poi essere scomputato dal reddito d’impresa della società di persone mediante imputazione nel rigo RF65.

Invece, l’importo della Super Ace che è trasformato in credito di imposta ex comma 3, articolo 19, del Dl 73/2021 – previo riconoscimento con comunicazione telematica all’Agenzia (provvedimento 238235 del 17 settembre 2021) - è indicato in RS44, colonna 5A (compilando anche le successive colonne 6 e 7) e può essere utilizzato in compensazione in F24 con debiti tributari e contributivi senza limiti di importo (oppure chiesto a rimborso).

Cessioni e attribuzioni ai soci

Il credito di imposta può essere ceduto anche ai soci, qualora la società non abbia sufficienti debiti tributari capienti per compensare il credito; l’importo trasferito ai soci è indicato in RS44, colonna 14.

Qualora l’agevolazione non sia trasformata in credito di imposta, ma utilizzata dalla società di persone a riduzione del proprio reddito di impresa e risulti eccedente rispetto al reddito della società stessa, l’eccedenza va a sommarsi a quella di Ace ordinaria in RS45, colonna 13, per poi essere attribuita ai soci in modo proporzionale rispetto alla propria quota di partecipazione.

La somma indicata nel rigo RS45, colonna 13, che rappresenta la parte dell’eccedenza Ace complessiva non utilizzata dalla società di persone a riduzione del proprio reddito e non trasformata in credito Irap, dev’essere riportata nel rigo RN21 del modello Redditi della società di persone ai fini dell’imputazione per trasparenza ai soci.

Il socio, a sua volta, può utilizzare l’eccedenza Ace ricevuta per ridurre eventuali ulteriori redditi d’impresa conseguiti e, in assenza di questi, riportare a nuovo l’Ace oppure trasformarlo in credito d’imposta Irap da utilizzare per abbattere l’eventuale Irap dovuta dallo stesso socio (anche se tale ipotesi non è frequente).

In alternativa, le eccedenze complessive (Super Ace e Ace ordinaria) possono essere trasformate dalla società, in tutto o in parte, in credito di imposta Irap (applicando le aliquote Irpef a scaglioni); e in tal caso l’importo oggetto di trasformazione deve essere indicato in RS45, colonna 12.

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