Imposte

Il calcolo del credito d’imposta per R&S si complica in caso di operazioni straordinarie

di Lorenzo Forni

L’operazione straordinaria complica l’applicazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo perché l’esercizio è inferiore ai 12 mesi normalmente previsti per calcolarlo. Per fare chiarezza in merito l’agenzia delle Entrate ha dedicato alla questione la circolare 10/E del 2017.

Fusione

•Se l’operazione avviene in uno dei tre periodi rilevanti per il calcolo della media di riferimento, la società risultante dalla fusione dovrà sommare tutti i costi eleggibili sostenuti dai partecipanti alla a quest’ultima nel periodo 2012-2014 e dividere il risultato così ottenuto per tre. Nel caso in cui alla fusione partecipino società con un’anzianità differente, occorre dividere il risultato ottenuto per gli esercizi della società avente l’anzianità maggiore.
•Se l’operazione avviene in uno dei periodi agevolati, si ritiene che debbano essere prese in considerazione direttamente le medie di riferimento delle società partecipanti. Questo perché la fusione avviene in un periodo successivo a quello in cui tali medie sono maturate. Se l’operazione di fusione è retrodatata gli investimenti agevolabili sostenuti dalle società partecipanti rilevano in capo alla società risultante dalla fusione; la retrodatazione, infatti, impedisce l’insorgenza di un autonomo periodo di imposta in capo alle società incorporate o fuse. Se invece l’operazione non è retrodatata, la chiusura anticipata dell’esercizio delle società incorporate o fuse costituisce per queste ultime un periodo autonomo d’imposta per il quale hanno diritto all’agevolazione, determinata in base alla spesa incrementale da esse sostenuta fino alla data di efficacia della fusione.
Per il calcolo del credito d’imposta in capo all’incorporata occorre ragguagliare gli investimenti minimi richiesti e l’ammontare massimo del credito concedibile al periodo autonomo di quest’ultima. Stesse precauzioni vanno adottate anche per il calcolo della media storica di riferimento. Un caso particolare è rappresentato dalle “spese per competenze tecniche e privative industriali”, in quanto tali costi ove imputabili ad un periodo ante fusione (secondo i criteri dettati dall’art.109), assumono rilevanza “pro-rata temporis” sia per la società partecipante alla fusione sia per la società risultante.

Scissione

La differenza che nella fusione, nella scissione avviene la ripartizione del patrimonio e dei rapporti giuridici tra più società; diviene quindi importante la corretta determinazione del credito d’imposta in capo a ciascun soggetto. Il criterio da seguire per l’attribuzione della media di riferimento è quello analitico collegato agli elementi patrimoniali ed organizzativi. Per quanto concerne l’attribuzione dei costi eleggibili, viene utilizzato lo stesso criterio previsto per le operazioni di fusione non retrodatate, quindi sia nel caso di scissioni totali, che di scissioni parziali, ciascuna società calcola il credito in relazione ai costi direttamente sostenuti.
Alla luce di quanto sopra esposto l’agenzia si riserva il potere di: “sindacare operazioni poste in essere fra soggetti appartenenti ad un medesimo gruppo o fra parti correlate con il fine di “spostare” la media di riferimento in modo da determinare la maturazione di un credito maggiore rispetto a quello che i soggetti coinvolti nelle operazioni avrebbero maturato in assenza delle stesse”. Con questo inciso l’agenzia sembra voler imporre un obbligo implicito in capo al contribuente, il quale in caso di operazioni alternative per il raggiungimento di un determinato assetto gestionale, dovrebbe scegliere quella più gravosa, in modo da non incorrere nella ripresa a tassazione del credito e nelle eventuali sanzioni.

L’autore è un ex studente del Master tributario della 24 Ore Business school

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©