Imposte

Ace, penalizzate le plusvalenze da conferimento d’azienda

di Alessandro Saini

Plusvalenze da conferimento d’azienda con penalizzazione per l’Ace. Secondo l’articolo 5, comma 8, lettera b) del Dm Economia del 3 agosto 2017, non assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione le riserve formate con utili derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o di rami d’azienda. La relazione illustrativa al provvedimento motiva la limitazione con l’intento di garantire le medesime modalità di calcolo dell’agevolazione, a prescindere dalle regole contabili adottate. La limitazione interessa sia i soggetti Oic adopter - per i quali la rappresentazione contabile del conferimento d’azienda non è attualmente regolamentata da alcun principio contabile - che i soggetti Ias/Ifrs adopter e si applica a qualsiasi conferimento d’azienda, a prescindere che abbia natura realizzativa - e, pertanto, sia rilevata secondo il «metodo dell’acquisizione», in base all’Ifrs 3 («Aggregazioni aziendali») - ovvero rientri nelle operazioni «under common control» e, conseguentemente, sia contabilizzato in continuità dei valori (documento Assirevi Opi 1 revised, approvato nell’ottobre del 2016, relativo al trattamento contabile delle «business combinations under common control»).

In assenza di un principio contabile nazionale sui conferimenti di azienda, secondo Assonime (circolare 13 dell’11 giugno 2018), la nuova versione dell’Oic 11 (rivisto nel mese di marzo 2018) consentirebbe alle imprese Oic di adottare il medesimo trattamento contabile previsto per i soggetti Ias/Ifrs adopter.

La differenza con la cessione
Secondo il decreto, pertanto, le plusvalenze da conferimento di azienda sono sempre da neutralizzare ai fini Ace e poiché tale disposizione non è compresa tra le disposizioni antielusive contenute nell’articolo 10, bensì nell’articolo 5 del decreto dedicato alle variazioni del capitale proprio agevolabili, non sembrerebbe neppure possibile ottenerne la disapplicazione. È evidente la penalizzazione rispetto alle operazioni di cessione di azienda. Qualora infatti si optasse per tali ultime operazioni, la plusvalenza non sarebbe sottoposta ad alcuna limitazione. Il conferimento di una ramo d’azienda in una newco con la successiva cessione delle quote ottenute nella conferitaria è operazione sostanzialmente equivalente alla diretta cessione del ramo d’azienda (è peraltro ben nota la querelle con l’agenzia delle Entrate sull’equivalenza ai fini dell’imposta di registro delle operazioni di conferimento d’azienda e cessione d’azienda, prima della modifica dell’articolo 20 del Dpr 131/1986 operata della legge di Bilancio 2018).

Inoltre va considerato che il conferimento d’azienda - in quanto conferimento in natura - non determina alcuna variazione in aumento del capitale proprio agevolabile per la conferitaria e non potrebbe neppure comportare effetti moltiplicativi del beneficio Ace (in merito all’assenza del rischio moltiplicativo ai fini Ace in caso di conferimenti in natura, si veda la circolare 21/E/2015, paragrafo 3.6). Qualora l’intento del legislatore fosse stato quello di evitare che conferimenti all’interno del gruppo possano determinare in modo artificioso plusvalenze agevolabili, in modo sostanzialmente analogo a una rivalutazione (si dà atto che anche la Consob, nella comunicazione 19 aprile 1994, n. Soc/Rm/94004211, ebbe a raccomandare che la politica di distribuzione degli utili scaturenti da un conferimento d’azienda fosse il più possibile correlata con la realizzazione finanziaria dei plusvalori), tali cautele avrebbero dovuto essere confinate alle operazioni «under common control», pur tenendo conto che l’impostazione contabile prevalente prevede la continuità dei valori, sia in capo alla conferente che alla conferitaria, senza quindi l’iscrizione di alcuna plusvalenza in capo alla conferente.
Pare pertanto che sia stato introdotto un veto generalizzato ai fini Ace per le operazioni di conferimento d’azienda. In assenza di una specifica previsione sia nel decreto che nella relativa relazione illustrativa, tali limitazioni non dovrebbero tuttavia estendersi alle plusvalenze originate da conferimenti di diversa natura, quali i conferimenti di partecipazioni, il che confermerebbe il mancato coordinamento dell’intervento legislativo. Secondo il documento Assirevi Opi 1 revised, infatti, le operazioni di conferimento di partecipazioni «under common control» sono effettuate in continuità dei valori (in modo analogo ai conferimenti d’azienda), salvo non abbiano una effettiva sostanza commerciale.

La decorrenza
Per espressa indicazione della relazione, le disposizioni relative alla irrilevanza ai fini Ace delle plusvalenze derivanti da conferimenti d’azienda, nonché le nuove disposizioni antielusive all’articolo 10, si applicheranno dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto - che dovrebbe coincidere con la sua pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» avvenuta l’11 agosto 2017 e, pertanto, dal periodo d’imposta 2018 - ma che a partire da tale periodo si dovrà tenere conto delle nuove disposizioni anche in relazione ai fenomeni rilevati nei periodi d’imposta precedenti.

Ace - Dm Economia 3 agosto 2017

Ace - relazione illustrativa Dm Economia 3 agosto 2017

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