Imposte

Cessione dei crediti, il provvedimento sul blocco preventivo è un atto impugnabile

di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Il provvedimento sul blocco preventivo della cessione dei crediti edilizi è un atto impugnabile. Anche questo è un elemento che emerge dalla sentenza 8/1/2023 della Cgt Trieste (si veda l’articolo in pagina). Sul punto erano sorti diversi interrogativi legati al fatto che l’atto con cui le Entrate fermano il passaggio del credito in presenza dei filtri (introdotti nel decreto Antifrodi dell’autunno 2021) non compare nell’elenco dell’articolo 19 del Dlgs 546/1992 sul contenzioso tributario. Ma, ad avviso del collego triestino, «la possibilità di cessione del credito - impedito dal provvedimento dell’Amministrazione finanziaria - si pone come una delle possibilità attraverso le quali il contribuente può beneficiare dello sconto fiscale previsto dalla norma agevolatrice e, pertanto, costituisce, sicuramente, un elemento della struttura tributaria del beneficio fiscale». Quindi, in sostanza, il contribuente può far valere le sue ragioni in contenzioso, anche alla luce del fatto che, sulla scorta delle pronunce della Cassazione, il giudice tributario «ha competenza esclusiva e generale, non circoscritta ad alcuni aspetti, per tributi e tasse di ogni tipo, e tale competenza è indipendente dalla denominazione del tributo o dal contenuto della domanda presentata dai ricorrenti».

Sono tre i passaggi attraverso cui si snoda il controllo preventivo delle Entrate sulle comunicazioni di opzioni per cessione o sconto in fattura. All’arrivo nella piattaforma informatica delle comunicazioni inviate dai contribuenti, il cervellone del Fisco effettua i controlli di coerenza interna e completezza dei dati presenti nella comunicazione. Poi, entro 5 giorni dall'arrivo delle comunicazioni, vengono effettuate le verifiche preventive basate su indicatori di rischio predefiniti. Con questo tipo di controllo vengono individuate e sospese per 30 giorni le comunicazioni che presentano profili di anomalia. Infine, scatta una verifica puntuale delle comunicazioni sospese, con eventuale annullamento di quelle rispetto alle quali vengono confermarti i profili di anomalia.

Un iter che ha consentito dal debutto della norma nel Dl Antifrodi di bloccare preventivamente 2,1 miliardi di euro (dato aggiornato a inizio marzo) riferiti a tutti i bonus transitati dalla piattaforma. In questo modo, sono stati stoppati sul nascere fenomeni di monetizzazione del credito con le annesse difficoltà di recupero laddove fossero stati ravvisati solo successivamente gli elementi di anomalia.

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