Diritto

Responsabilità 231 anche per i reati commessi con moneta elettronica

I modelli vanno integrati con una parte specifica dedicata ai nuovi delitti

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di Laura Cappiello e Alessandro De Nicola

L’attuazione della direttiva Ue 2019/713 del 17 aprile 2019 sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti (comprese le valute virtuali e le criptovalute), effettuato dal Dlgs 184/2021 ha ulteriormente ampliato l’elenco dei reati che possono far scattare la responsabilità degli enti prevista dal Dlgs 231/2001 (nuovo articolo 25-octies.1).

Per conformarsi alle nuove regole, società ed enti dovranno quindi svolgere, a scopo preventivo, attività di analisi dei rischi volte a verificare la rilevanza dei nuovi reati rispetto all’operatività aziendale e alle attività svolte.

Dovranno inoltre aggiornare i Modelli 231, redigendo una parte speciale dedicata ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e contenente appositi protocolli volti a prevenirne la commissione. Infine, sarà necessario predisporre e implementare procedure aziendali volte a presidiare attività a rischio di commissione dei reati in questione come, ad esempio, procedure che regolano l’assegnazione e l’utilizzo di carte di credito o debito aziendali.

Le nuove regole
Il Dlgs 184 (in vigore dal 14 dicembre 2021) allarga l’elenco delle violazioni che fanno scattare la responsabilità amministrativa degli enti (e ne stabilisce le relative sanzioni pecuniarie e interdittive), inserendo i reati previsti:

- dall’articolo 493-ter, Codice penale che, dopo le modifiche introdotte dallo stesso Dlgs 184, prevede che il reato di indebito utilizzo e falsificazione riguardi qualsiasi mezzo di pagamento diverso dai contanti (come le monete virtuali) e non solo le carte di pagamento e di debito;

- dall’articolo 493-quater del Codice penale che disciplina il reato di «Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti»;

- dall’articolo 640-ter del Codice penale «nell’ipotesi aggravata aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale».

I casi concreti
Un esponente aziendale potrebbe, ad esempio, commettere il reato previsto dall’articolo 493-ter nel caso in cui, nell’interesse o vantaggio dell’ente, falsifichi o utilizzi indebitamente «un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali». Vi possono rientrare, ad esempio, monete elettroniche, valute virtuali, criptovalute, ma anche carte di credito/debito aziendali.

Il reato previsto dall’articolo 493-quater potrebbe, invece, essere commesso, ad esempio, se, un esponente aziendale, sempre a vantaggio o nell'interesse dell’ente, realizza un sistema informatico oppure apparecchiature o dispositivi progettati per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (ad esempio, un programma informatico capace di accedere a una App con cui si trasferisce il denaro e quindi progettato per commettere un reato di indebito utilizzo di un mezzo di pagamento diverso dal contante).

Rileva ai fini della responsabilità 231 anche il comportamento dell’esponente aziendale che, a vantaggio o nell’interesse dell’ente, altera un sistema informatico o telematico determinando il trasferimento di denaro o valuta digitale (articolo 640-ter). Questo reato era già previsto dal Dlgs 231 (articolo 24) se commesso in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Ue.

Informazione e divulgazione
L’ente dovrà divulgare le modifiche al Modello 231 ed effettuare specifiche sessioni formative nei confronti dei destinatari del Modello per illustrare i protocolli di prevenzione dei reati che tutti i destinatari dovranno rispettare nell’ambito dello svolgimento dei processi aziendali sensibili in cui sono coinvolti.

Cosa va fatto

1 - Analisi dei rischi. La rilevanza per l’azienda
Gli enti dovranno svolgere, a scopo preventivo, un’analisi dei rischi che verifichi la rilevanza dei nuovi reati rispetto alle attività svolte dall’azienda

2 - Aggiornamento. Modelli 231
I Modelli 231 vanno aggiornati con una parte dedicata ai delitti commessi con strumenti di pagamento diversi dai contanti che includa i protocolli volti a prevenirne la commissione

3 - Procedure. Carte aziendali
Bisognerà predisporre procedure di prevenzione per le attività a rischio come ad esempio l’uso di carte di credito o debito aziendali

4 - Divulgazione. Sessioni formative ad hoc
L’ente dovrà divulgare le modifiche al Modello 231 ed effettuare specifiche sessioni formative per illustrare i protocolli di prevenzione dei reati che tutti i destinatari dovranno rispettare

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