Imposte

Note di variazione Iva, check up in quattro casi

Verifica ante dichiarazione su vicende contrattuali e operazioni aziendali. A seconda delle situazioni c’è uno slalom tra le date per emettere il documento

di Paolo Parodi e Benedetto Santacroce

L’appuntamento della dichiarazione Iva impone agli operatori di verificare le diverse vicende contrattuali e le singole operazioni aziendali che potrebbero imporre l’emissione di una nota di variazione. E ciò, in particolare, per le posizioni espresse nell’ultimo anno dalle Entrate, che vincolano l’adempimento a stretti termini temporali e che escludono, per tali variazioni, la possibilità di dichiarazione integrativa per il recupero dell’Iva non detratta su note di credito tardivamente emesse.

Questa valutazione, che lega indissolubilmente la nota di variazione, la detrazione e la dichiarazione annuale, deve essere fatta in base a quattro tipologie di situazioni.

1. La prima tipologia è costituita dalle fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 26: si tratta delle vicende contrattuali per le quali si verificano le dichiarazioni di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili. In tali situazioni non vi è un vincolo legato al tempo che intercorre tra l’emissione della fattura e la vicenda contrattuale risolutiva. Tuttavia, al verificarsi dell’evento contrattuale risolutivo, i tempi per poter emettere la nota di credito e recuperare l’Iva sono molto stretti: la nota va emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui l’evento si è verificato, e il diritto alla detrazione va esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di emissione della nota.

Esemplificando: a fronte di una risoluzione contrattuale in data 20 dicembre 2022, la nota di credito con Iva deve essere emessa entro il 30 aprile 2023; se è emessa in data 2 febbraio 2023, il diritto a detrazione può essere esercitato a partire dalla liquidazione Iva di febbraio 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024 in sede di dichiarazione annuale Iva 2023.

Una casistica in cui trova applicazione la regola del comma 2 appena ricordata è quella in cui siano contrattualmente previsti meccanismi di revisione prezzi ancorati a parametri oggettivi (e non frutto di successivo accordo) di futura determinazione: in tali situazioni, il momento rilevante da cui far partire i termini è costituito dal verificarsi dell’evento che determina il parametro.

2. La seconda tipologia di note credito è disciplinata dalla prima parte del comma 3 dell’articolo 26: è il caso del sopravvenuto accordo tra le parti o delle rettifiche di inesattezze di fatturazione. Il termine per l’emissione della nota di credito con Iva è di 12 mesi dal «momento di effettuazione dell’operazione», che è normalmente identificato dalla data di emissione della fattura da rettificare. Il diritto alla detrazione potrà poi essere esercitato al più tardi in sede di dichiarazione relativa all’anno di emissione. Una casistica particolare è costituita dalle fatture emesse dai professionisti nei confronti di enti pubblici con Iva a esigibilità differita: in tale situazione, con risoluzione 75/E/2002, l’Agenzia aveva ritenuto non operante il termine di 12 mesi in assenza di incasso.

3. La terza tipologia è costituita dalle note di variazione in diminuzione a fronte di credito, in caso di procedure concorsuali e paraconcorsuali (comma 3, lettera a). Si tratta di fattispecie ove la normativa è mutata per effetto del Dl 73/21 e si applica con regole diverse nei casi di procedure iniziate ante 26 maggio 2021, rispetto a quelle aperte da tale data. Per queste ultime, il termine per l’emissione della nota di credito decorre dalla data in cui il cessionario/committente è assoggettato/ammesso alla procedura e si compie – come detto – alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa a tale anno.

In tali circostanze è importante ricordare che la nota di credito non può essere di sola Iva, ma deve comprendere imponibile e imposta, senza che ciò, ovviamente, implichi alcuna rinuncia al credito. Infatti, a fronte di parziale/totale successivo pagamento, occorrerà emettere tempestivamente nota di debito con Iva, scorporandola dall’importo incassato.

4. La quarta e ultima tipologia riguarda le procedure esecutive rimaste infruttuose (comma 3, lettera b). Anche in questo caso, occorre un attento monitoraggio: per recuperare l’Iva in detrazione occorre emettere nota di credito entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui si è verificato uno dei tre eventi indicati dalla norma per poter considerare infruttuosa la procedura esecutiva.

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