Imposte

Crediti d’imposta indebiti, le conseguenze penali frenano la sanatoria

Necessario rendere il riversamento spontaneo meno farraginoso. Gli amministratori potrebbero dover affrontare processi per verificare eventuali cause di non punibilità

di Edoardo Belli Contarini

Il decreto Aiuti ter ha posticipato al 31 ottobre il termine per aderire alla regolarizzazione (un condono in senso proprio) per l’indebito utilizzo dei crediti di imposta ricerca & sviluppo; nel frattempo, dovrebbero essere eliminate talune criticità ingenerate dal provvedimento di attuazione del giugno scorso.

A prescindere dalla questione relativa alle nozioni elastiche della «novità» e dell’«incertezza» che dovrebbero connotare l’attività di R&S e che rappresenta la ratio della regolarizzazione, andrebbe specificato se vi rientrano, oltre che le violazioni dei principi di «pertinenza» e «congruità» delle spese ammissibili all’agevolazione, anche le infrazioni al principio di competenza. Infatti, il credito R&S matura secondo le regole di imputazione temporale dei costi ammissibili, che il beneficiario è tenuto a rispettare.

Dovrebbe essere confermato, inoltre, se l’impresa può effettuare una definizione «parziale» ovvero selezionare soltanto alcune annualità, taluni progetti, investimenti e/o talune spese imputabili a un determinato progetto, anche nel tentativo di scendere al di sotto della soglia di rilevanza penale. Tale opzione sembra lecita, fatti salvi però i perniciosi effetti di autodenuncia del modello – da inviare in via telematica – in caso di investimenti, progetti, costi che impattano sui diversi periodi di imposta oggetto di regolarizzazione.

Quanto alle interferenze tra sanatoria e la responsabilità penale del legale rappresentante, il provvedimento di attuazione prevede che gli uffici comunicheranno all’autorità giudiziaria l’adesione alla procedura e il relativo perfezionamento ovvero l’inefficacia; ciò anche al fine di riscontrare la fruibilità della causa di non punibilità per il delitto di indebita compensazione.

In forza del principio del «doppio binario» però, l’amministratore della società affronterà anche il procedimento penale, considerato che l’esimente può essere accertata e dichiarata soltanto dal giudice, previa verifica dell’Agenzia del perfezionamento della procedura, condizionato (anche) all’avvenuto riversamento integrale del dovuto, rateizzabile in tre rate annuali fino al 16 dicembre 2024.

Invero, non trattandosi di condono tombale e definitivo, il «riversamento spontaneo» sarà controllato dagli uffici per verificare, tra l’altro, l’insussistenza di cause ostative, quali frodi, simulazioni, operazioni inesistenti, falsità in documenti, esercitando tutti i poteri e le attribuzioni previsti. A tal proposito, non è neppure chiaro se vale la invasiva procedura di recupero prevista per i crediti di imposta, con la conseguente applicabilità dei termini (quasi) raddoppiati di decadenza, che espongono l’impresa sine die all’azione di controllo. Ebbene, anche tali circostanze potrebbero disincentivare l’adesione alla sanatoria.

Nondimeno, la speciale causa di non punibilità connessa alla procedura, una volta riversato il contributo, sembrerebbe ancora appealing, in ragione della disapplicazione integrale di tutte le penalità; tuttavia, prima di accedere al condono parziale, con abbuono delle sanzioni, ci sono altre questioni da tenere a mente. Anzitutto, in ambito penale, come nel settore tributario, l’obiettiva incertezza normativa rappresenta una causa di non punibilità, e quindi pure sotto tale profilo la sanatoria risulta poco attraente.

Soprattutto, trattandosi di un reato «istantaneo», che si consuma nel momento in cui si effettua la compensazione indebita, un successivo pagamento a titolo di «riversamento spontaneo» non farebbe venire meno il delitto ormai consumato a suo tempo.

Dunque, nelle more di tale procedimento, la presenza dell’iscrizione del processo nel certificato dei «carichi pendenti» in capo al legale rappresentante, in attesa della definizione della vicenda penale, potrebbe comportare dei «danni collaterali» in termini reputazionali e/o economici.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©