I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 20 al 27 agosto

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Agevolazioni/Tv digitale

Decreto Mise 5 luglio 2021, GU 7 agosto 2021, n. 188 e Risoluzione agenzia delle Entrate 23 agosto 2021, n. 55/E

Bonus rottamazione Tv: modalità e codice tributo

Il decreto rende operativo lo sconto destinato a coloro che sostituiscono gli apparecchi acquistati prima del 22 dicembre 2018 con modelli compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste.Il contributo spetta per l'acquisto di apparecchi Tv, previo smaltimento dei modelli obsoleti, ossia non idonei alla ricezione dei programmi compatibili con i nuovi standard tecnologici Dvb-T2 Hevc Main 10, indipendentemente dal reddito posseduto (articolo 1, comma 614, legge 178/2020 – Legge di bilancio 2021).Il bonus in parola è cumulabile con quello introdotto dall'articolo 1, comma 1039, lettera c), legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), ossia con il cd. vecchio bonus "TV-decoder" (che ha valore fino a 30 euro) che, invece, è destinato esclusivamente ai cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con un Isee non superiore a 20.000 euro.L'agevolazione è concessa dalla data di entrata in vigore del decreto (23 agosto 2021) e fino al 31 dicembre 2022, salvo esaurimento anticipato dei fondi (circa 250 milioni di euro).Il contributo è riconosciuto una sola volta per l'acquisto di un solo apparecchio Tv, tra quelli compresi nell'elenco dei prodotti idonei stilato dal Mise e disponibile sul sito ministeriale, sotto forma di sconto praticato dal venditore all'utente finale, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita (comprensivo dell'Iva), nel limite massimo di 100 euro.Il bonus spetta a tutti i cittadini residenti in Italia, intestatari del canone Rai (addebitato in bolletta o che corrispondono il canone tramite F24 al momento della richiesta del contributo), nonché alle persone fisiche, residenti in Italia, che al 31 dicembre 2020 risultino di età pari o superiore a 75 anni ed esenti dal pagamento del canone Rai.In sintesi, l'agevolazione è legata al nucleo familiare in quanto è concesso un solo bonus per l'acquisto di un televisore a famiglia. Per usufruire del contributo è necessario essere in possesso di 3 requisiti: essere residenti in Italia; rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018; essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione (requisito non previsto per i cittadini di età pari o superiore a 75 anni, i quali sono esonerati dal pagamento del canone).Per richiedere lo sconto è sufficiente avere un apparecchio da rottamare e presentarsi dal rivenditore al momento dell'acquisto o all'isola ecologica autorizzati con il modulo compilato (autocertificazione), con cui l'utente finale attesta il conferimento del bene, autocertifica la titolarità dell'abbonamento Rai e la non conformità dell'apparecchio Tv (in quanto acquistato prima del 22 dicembre 2018). Il modulo, controfirmato dal venditore o dall'addetto del centro raccolta, va consegnato all'atto di acquisto, unitamente a una copia del documento di identità e del codice fiscale dell'acquirente.Per effettuare lo sconto il venditore deve avvalersi del servizio telematico messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate attraverso il quale trasmette una comunicazione che consenta al Mise di verificare: l'idoneità dell'apparecchio acquistato, che l'utente non abbia usufruito del contributo e la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'erogazione. All'esito positivo della pratica viene data comunicazione all'agenzia delle Entrate che consente al rivenditore di recuperare lo sconto praticato tramite un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997) a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione da parte del servizio telematico. Al credito d'imposta in esame non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, legge 244/2007 e dall'articolo 34, comma 1, legge 388/2000.Il credito è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all'ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni, pena lo scarto del modello F24.Nel caso di restituzione dell'apparecchio da parte dell'utente finale, il venditore è tenuto alla restituzione, tramite F24 telematico, del credito d'imposta utilizzato.La Rm 55/E/2021 ha istituito il codice tributo da indicare nel modello F24: il codice "6927" dev'essere inserito nella sezione "Erario", mentre nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno (nel formato "AAAA") in cui è stato venduto l'apparecchio televisivo sul quale è stato praticato lo sconto.

Riscossione/Diritti doganali

Dm 10 agosto 2021, GU 24 agosto 2021, n. 202

Diritti doganali: interessi per il pagamento differito

Il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali è fissato nella misura dello 0,165% per il semestre 13 luglio 2021 - 12 gennaio 2022. La norma doganale prevede che per il pagamento differito oltre 30 giorni – concesso su richiesta dell'operatore – è dovuto un tasso di interesse che viene determinato periodicamente. Può essere autorizzata una dilazione di tale termine fino ad un massimo di 90 giorni in totale.

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 20 agosto 2021, n. 199

Indice dei prezzi al consumo di luglio 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392) il comunicato Istat che individua l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (cd. Indice FOI), al fine di adeguare i valori monetari, ad esempio, del canone di affitto o dell'assegno dovuti al coniuge separato.L'indice relativo al mese di luglio 2021 è pari a 104,2 (base di riferimento pari a 100 è l'anno 2015), che rappresenta una variazione percentuale rispetto: a) al mese precedente pari a 0,4; b) allo stesso mese dell'anno precedente pari a 1,9; c) allo stesso mese di due anni precedenti pari a 1,5.

Codice della crisi d'impresa/Proroga

Dl 24 agosto 2021, n. 118, GU 24 agosto 2021, n. 202

Crisi d'impresa: rinvio e composizione negoziata

Il Decreto ha lo scopo di agevolare la soluzione delle difficoltà finanziarie nel momento in cui cesseranno le misure di aiuto temporaneo disposte dal temporary framework. Nello specifico, mentre rinvia al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019), fornisce agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti, efficaci e meno onerosi, per il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.In particolare, il Decreto introduce l'istituto della composizione negoziata della crisi, un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza, cui si accede tramite una piattaforma telematica: all'imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell'impresa.Entro 30 giorni verrà emanato il decreto attuativo del ministero della Giustizia per l'applicazione delle novità della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, avente l'obiettivo di agevolare il risanamento di imprese che, pur in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato (stato di insolvenza reversibile). In tal caso l'imprenditore in difficoltà può intraprendere la negoziazione chiedendo la nomina di un esperto che valuti lo stato dell'impresa e che lo assista nelle trattative da attivare per il buon esito della composizione negoziata.

Impresa sociale/Condizioni

Decreto Mise 22 giugno 2021, GU 25 agosto 2021, n. 203

Impresa sociale: criteri per la verifica della soglia di ricavi

Vengono definiti i criteri per verificare che – in capo agli enti che si qualificano come imprese sociali – i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività d'impresa di interesse generale siano superiori al 70% dei ricavi complessivi (articolo 2, comma 3, Dlgs 112/2017).Il mancato rispetto della percentuale minima comporta gli obblighi di: a) segnalazione al ministero del Lavoro (o al Mise, se si tratta di cooperativa) entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio sociale (il carattere principale dell'attività d'impresa di interesse generale è documentato dall'organo di amministrazione nel bilancio sociale); b) rispettare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra ricavi dell'attività di interesse generale e quelli complessivi superiore al 70% incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunta nell'esercizio precedente (analogamente a quanto previsto per gli enti del Terzo Settore dal Dm 107/2021).Il mancato raggiungimento della percentuale maggiorata determina la perdita della qualifica di impresa sociale, oltre che la devoluzione del patrimonio residuo (articolo 15, comma 8, Dlgs 112/2017), se l'ente non è costituito in forma di cooperativa (restando tali imprese assoggettate al regime proprio delle società cooperative).Per ciascun esercizio, al numeratore del rapporto occorre indicare esclusivamente i ricavi direttamente generati dal complesso delle attività di interesse generale, escludendo – sia al numeratore che al denominatore – i ricavi relativi a proventi da rendite finanziarie o immobiliari, le plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale, le sopravvenienze attive ed i contratti o le convenzioni con società o enti controllati dall'impresa sociale o controllanti la medesima.Se i ricavi non sono chiaramente attribuibili alle attività d'impresa di interesse generale ovvero alle attività da queste diverse, l'attribuzione degli importi è effettuata in base alla media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, calcolati per teste.Il Decreto in esame non opera per le cooperative sociali e i loro consorzi che acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.Il Decreto in esame si applica dal 1° gennaio 2022, ossia dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; da tale data sarà abrogato il Dm 24 gennaio 2008, che aveva attuato il soppresso articolo 2, comma 3, Dlgs 155/2006, che individua il computo del menzionato limite fino all'esercizio 2021 (Nota ministero del Lavoro 8115/2020).