Imposte

Servizi, Iva dovuta al momento del pagamento

di Giovanni Iaselli e Antonio Tomassini

Per le prestazioni di servizi tra soggetti residenti, in assenza di fatturazione anticipata, l’Iva è dovuta al momento del pagamento del corrispettivo. L’imposta, infatti, diviene esigibile soltanto all’atto del versamento (articolo 6, comma 3, Dpr 633/72). Solo al verificarsi di questo evento sorge l’obbligo di emettere la relativa fattura (articolo 21, Dpr 633/72), non assumendo alcuna rilevanza l’ultimazione della prestazione. È questa la conclusione della Ctr Emilia Romagna con la sentenza 1251/7/2017, depositata lo scorso 11 aprile (presidente Marchesini, relatore Aponte).

Il caso riguardava la presunta omessa fatturazione di servizi di ristrutturazione di un fabbricato, eseguiti negli anni 2008-2011, resi da una società al proprio socio e amministratore.

L’amministrazione finanziaria contestava il fatto che, a fronte di lavori per circa 882mila euro, il prestatore avesse emesso soltanto una fattura per 20mila euro oltre Iva.

I giudici di primo grado avevano accolto la tesi dell’ufficio, ritenendo - pur in assenza del pagamento del corrispettivo - che l’Iva fosse divenuta esigibile già alla data di ultimazione delle prestazioni: il principio generale sancito dall’articolo 6, comma 3, del Dpr 633/1972, non potrebbe essere interpretato nel senso di lasciare al prestatore la facoltà di determinare il momento in cui versare le imposte. Secondo la Ctp, posto che ai fini delle imposte dirette le prestazioni rese assumono rilevanza nell’esercizio in cui sono ultimate (articolo 109, comma 2, lettera b), Tuir), anche ai fini Iva tale momento determina il sorgere del pagamento dell’Iva.

Diametralmente opposta è stata la decisione dei giudici di secondo grado secondo cui, la regola stabilita dal Dpr 633/72 ha carattere cogente e non è influenzata dalle ragioni di fatto (scelte delle parti) che hanno determinato il mancato pagamento. Se non vi è il pagamento, sussiste soltanto una facoltà (e non un obbligo) per il prestatore di emettere la relativa fattura per tutto o parte del corrispettivo pattuito.

Non solo. Non esiste alcun effetto di trascinamento in base al quale, determinandosi la rilevanza reddituale delle prestazioni di servizi in virtù della loro ultimazione, tale momento debba assumere rilevanza anche ai fini Iva.

Ciò per la semplice ragione che sono diverse le finalità e la normativa vigente per le imposte dirette e per l’Iva.

I giudici di secondo grado, richiamando l’orientamento della Corte di cassazione (21621/2016), ripercorrono le disposizioni dalla direttiva Iva (2006/112/CE) e le relative norme attuative del Dpr 633/72. Nello specifico, secondo l’articolo 66, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono stabilire, per talune operazioni, che l’imposta diventi esigibile non oltre il momento dell’incasso del prezzo. Questa facoltà è stata esercitata dall’Italia proprio con l’introduzione, quale regola generale, dell’articolo 6, comma 3, del Dpr 633/72, per il quale rileva il pagamento del servizio ai fini dell’esigibilità dell’imposta.

La sentenza appare ineccepibile e supportata anche dalla stessa agenzia delle Entrate (circolare ministeriale 16/2012), a commento delle modifiche introdotte dalla legge comunitaria 2010 (legge 217/2011), la quale ritiene che per le sole prestazioni generiche (articolo 7-ter, Dpr 633/72) con soggetti passivi non residenti abbia rilevanza l’ultimazione della prestazione, mentre negli altri casi - compreso quello affrontato dai giudici bolognesi - conta il pagamento.

Ctr Emilia Romagna 1251/7/2017

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