Diritto

Scissione, debutta lo scorporo di quote anche alla società

Nuova modalità di apporto al soggetto neocostituito in vigore a partire dal 3 luglio. La scorporazione dovrà concernere solo una parte del patrimonio della scissa

di Angelo Busani

La scissione “con scorporo” farà ingresso nel nostro ordinamento dal 3 luglio 2023: si tratta della possibilità, normata dal nuovo articolo 2506.1 del Codice civile, di effettuare l’operazione di scissione assegnando le azioni o quote di una o più società beneficiarie neo-costituite non ai soci della società scissa, bensì alla società scissa stessa. Pertanto, l’estrazione di patrimonio (non necessariamente un compendio aziendale, ma anche singole «attività e passività») dalla società scorporanda e il suo apporto alla società beneficiaria neo-costituita potrà avvenire, a scelta della società scorporanda stessa, indifferentemente mediante:

- un’operazione di conferimento;

- un’operazione di scissione (quest’ultima necessariamente in regime di continuità contabile).

La novità è contenuta nel decreto legislativo (approvato dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio scorso e atteso martedì 7 marzo in «Gazzetta Ufficiale») recante attuazione della direttiva Ue 2019/2121 che modifica la direttiva Ue 2017/1132 in tema di trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La limitazione dello scorporo a beneficio di una newco (e non di una società preesistente) trova ragione nel rilievo che la previsione dello scorporo a favore di società beneficiaria preesistente avrebbe concretato un eccesso di delega rispetto al «Considerando 8» della direttiva Ue 2019/2121. L’operazione di conferimento rimane dunque l’unica strada percorribile in caso di apporto della società scorporanda a beneficio di una società già esistente. Ma non è difficile immaginare che al medesimo risultato cui si arriverebbe mediante uno scorporo «diretto» in una società beneficiaria preesistente si giungerà comunque articolando l’operazione in due stadi: dapprima, lo scorporo in una newco e poi la incorporazione della newco in una società preesistente.

La scorporazione non potrà inoltre concretare una scissione «totale», ma dovrà concernere solo una parte (non importa quanto ampia) del patrimonio della scissa. Non esistono, invece, limitazioni quanto al numero delle società beneficiarie: lo scorporo, infatti, potrà essere effettuato sia a favore di una sola beneficiaria che a favore di una pluralità di beneficiarie.

Le regole dello scorporo sono, in sintesi, le seguenti:

- come previsto per la scissione «ordinaria», anche lo scorporo non potrà essere effettuato dalle società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell’attivo;

- il progetto di scorporo si differenzia dall’ordinario progetto di scissione per il fatto di non riportare le menzioni relative all’evenienza che la scissione debba essere effettuata prevedendo un rapporto di cambio (poiché nello scorporo non vi è infatti la necessità di “ospitare” nel capitale della beneficiaria i soci della scissa);

- all’operazione di scorporo non si applicano le norme in tema di redazione della situazione patrimoniale della società scorporanda da parte del suo organo amministrativo, in tema di redazione di una relazione dell’organo amministrativo della società scorporanda che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione, e in tema di redazione di una relazione di uno o più esperti circa la congruità del rapporto di cambio;

- anche all’operazione di scorporo si applica la riduzione da 60 a 30 giorni del termine per l’opposizione dei creditori se la società scorporanda e la beneficiaria non siano società azionarie;

- lo scorporo avrà effetto dal giorno di iscrizione della beneficiaria nel Registro imprese.

La nuova norma infine opportunamente dispone che con l’operazione di scorporo non si origina il diritto di recesso per i soci della società scorporanda i quali non concorrano all’approvazione della deliberazione di scorporo.

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