Imposte

Stp, il socio professionista rientra nell’esenzione Irap

La regolazione dei rapporti è decisiva per l’esonero previsto dalla manovra 2022. Con la doppia fatturazione alla società di capitali niente imposta sulla persona fisica

di Andrea Dili e Emanuele Gatieri

Il primo atto della riforma fiscale, avviata con l’approvazione della legge di Bilancio 2022, legge 234/2021, è stato incentrato su due provvedimenti: la revisione dell’Irpef e la soppressione dell’Irap per le persone fisiche.

Riguardo all’imposta regionale sulle attività produttive la novità è di grande rilevanza, se non altro perché interessa oltre 800mila di contribuenti, imprenditori e professionisti. Per questi ultimi, quindi, viene finalmente superata l’annosa questione della necessaria verifica del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, foriera di incertezze e contenziosi, anche a causa di una giurisprudenza tributaria incostante.

Sebbene il taglio delle imposte sia sempre una buona notizia, nel caso di specie, tuttavia, non si può fare a meno di rilevare come il nuovo modello Irap finisca per dare origine ad alcuni “effetti collaterali” distorsivi di non trascurabile importanza, soprattutto (ma non solo) nel particolare contesto delle attività professionali. È di tutta evidenza, infatti, che se, a parità di valore della produzione e di mezzi impiegati, la soggezione all’imposta dipende esclusivamente dalla forma giuridica con cui si esercita l’attività, il sistema viola il principio di equità orizzontale, penalizzando i modelli organizzativi aggregati.

Tant’è che la scelta tra il modello leggero dello studio mono professionale e le strutture che contemplano la compartecipazione di una pluralità di soggetti, quali associazioni professionali e società tra professionisti (Stp) non risulta più neutrale ai fini Irap, a tutto svantaggio di queste ultime.

La politica del “piccolo è bello”, quindi, trova ulteriore linfa nella soppressione dell’Irap circoscritta alle sole persone fisiche, determinando un disincentivo alla creazione e allo sviluppo di studi aggregati e multidisciplinari che, al contrario, dovrebbero essere favoriti, se non altro per la maggiore capacità di tali strutture di rispondere alle complessità di un mercato che sempre di più richiede il contestuale intervento di una pluralità di professionisti estremamente specializzati.

A ben vedere, tuttavia, gli effetti disincentivanti della nuova Irap sulle aggregazioni professionali non saranno uniformi, in considerazione delle caratteristiche strutturali della forma aggregativa per cui si opta. In buona sostanza, se per associazioni professionali e società tra professionisti in forma di società di persone il divario con le persone fisiche sarà integrale, per le Stp in forma di società di capitali o cooperativa il disincentivo potrà variare a seconda della modalità di regolazione dei rapporti economici tra socio-professionista e Stp.

In tal caso, infatti, le due opzioni possibili generano effetti differenti: quando il socio professionista matura un reddito di partecipazione nella Stp la base imponibile Irap viene determinata al lordo del corrispettivo spettante al socio per lo svolgimento delle proprie attività; diversamente, nel caso in cui lo stesso fatturi alla Stp le competenze relative alle prestazioni professionali prestate – modello peraltro riconosciuto legittimo dalla stessa agenzia delle Entrate in alcune risposte a interpello rilasciate nel recente passato – la medesima base imponibile viene ridotta del valore di tali competenze, valore che non sarà soggetto a tassazione Irap in capo al socio percipiente persona fisica. Ne deriva che la regolazione dei rapporti attraverso una doppia fatturazione (Stp al cliente, professionista alla Stp) consente di beneficiare, di fatto, dell’esenzione Irap prevista dalla legge di Bilancio anche nelle ipotesi di esercizio aggregato delle professioni.

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