Imposte

Forfettari fuori dal blocco crediti solo tramite cessione ai privati e alle imprese

No ai soli redditi da lavoro dipendente: scambio ammesso unicamente con chi versa con F24

Contribuenti forfettari in corto circuito per il blocco della cessione dei crediti riguardanti i bonus edilizi da parte del sistema bancario.

La mancanza di reddito imponibile ai fini Irpef, in virtù del regime fiscale prescelto assoggettato ad imposta sostitutiva (del 5 o del 15 per cento che sia), non permette, infatti, alcun recupero in dichiarazione dei redditi per il contribuente che ha sostenuto in proprio la spesa per gli interventi edilizi agevolabili.

Per lui, l’unica alternativa percorribile al sistema bancario rimane infatti la cessione presso i privati o le imprese che potrebbero essere interessate ad un acquisto del credito per poi procedere a loro volta all’utilizzo del credito stesso nel modello F24 in compensazione con altri tributi/contributi dovuti (si veda l’articolo in alto).

In questo caso tuttavia è bene specificare che il privato acquirente dovrà per forza essere un soggetto che paga imposte/contributi con modello F24, non essendo sufficiente la mera circostanza che egli abbia capienza fiscale.

Ad esempio, un contribuente che ha come unico reddito il lavoro dipendente anche con uno stipendio elevato e con ritenute Irpef alla fonte, nonostante la capienza fiscale, non potrà mai essere un potenziale acquirente di quel credito, poiché non avendo F24 da versare non potrà di fatto recuperare nulla.

Quindi il forfettario dovrà piazzare il proprio credito a un’altra tipologia di clientela.

In caso di cessione il “primo beneficiario” che ha sostenuto in proprio le spese dovrà cedere tutte le rate residue non fruite (provvedimento direttoriale del 3 febbraio 2022 sulle opzioni) o tutto il credito. Questo emerge anche dalla circolare n. 19/E/2022, in cui si legge che «in caso, ad esempio, di una spesa sostenuta nel 2021, da cui deriva una detrazione rateizzabile negli anni successivi, è possibile utilizzare in detrazione la quota corrispondente alla prima rata e cedere tutte le rate residue insieme. È fatta salva la possibilità per il cessionario, una volta acquisito il credito, di cedere le singole annualità di cui lo stesso si compone».

La norma non vieta però di cedere il credito (interamente) pattuendo però un pagamento a rate. Ed è l’ipotesi che si sta facendo strada, specie per i bonus “minori” il cui recupero in dieci anni di fatto scoraggia l’acquirente. Un pagamento rateale pattuito con saldo della fornitura, al momento dell’utilizzo da parte dell’acquirente con quote annuali è assolutamente possibile; la soluzione di certo non entusiasma l’acquirente per via delle garanzie. Una cessione di tutto il credito, con un pagamento a rate, non lo mette al riparo dall’insolvenza dell’acquirente, con un rischio che cresce all’aumentare della durata della detrazione. In molti casi, però, è l’unica soluzione per non perdere del tutto il credito.

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