Imposte

Stretta delle Entrate sul plafond vincolato in caso di triangolazioni comunitarie

Interpello 540: per l’Agenzia non è ravvisabile nessun trattamento differenziato connesso alla circostanza che il soggetto promotore sia l’unico soggetto passivo identificato in Italia

di Eleonora Musiari e Barbara Rossi

L’agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 540 del 31 ottobre è tornata a pronunciarsi sull’utilizzo del plafond vincolato in caso di triangolari comunitarie.

Il caso esaminato e l’analisi svolta dall’istante

Alfa, società con sede in un Paese Extra-Ue, identificata ai fini Iva in Italia tramite rappresentante fiscale, svolge per il Gruppo Alfa (di cui fa parte) l’attività di procurement di materie prime, consistenti nell’acquisto di materie prime da fornitori terzi e nella loro cessione ad una consociata Beta, stabilita in un altro Paese Ue ed identificata ai fini Iva anche in altri Stati europei.

Nel dettaglio, tra le varie operazioni poste in essere, Alfa in Italia fa acquisti intracomunitari, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Dl 331/1993, da fornitori terzi stabiliti o registrati ai fini Iva in altri Stati membri dell’Ue, cui seguono cessioni intra-Ue nei confronti della partita Iva tedesca di Beta, nell’ambito di operazioni triangolari intracomunitarie, dove Alfa opera quale soggetto promotore. In relazione alle operazioni sopra descritte, Alfa chiede se, in base all’articolo 8, comma 1, lettera c) e comma 2, del Dpr 633/1972, il promotore della triangolare comunitaria possa utilizzare liberamente ( senza vincoli) il plafond Iva maturato nell’ambito della stessa operazione. A tal riguardo, Alfa ricorda come ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) e comma 2 richiamato, i promotori delle triangolari possono avvalersi del plafond Iva dagli stessi maturato:

• integralmente, per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna;

• nei limiti della differenza tra esso e l’ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno, relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi.

Ciò detto, nell’analisi della ratio del plafond vincolato sottesa all’interpello in commento, Alfa ne circoscrive l’ambito di applicazione alle sole triangolari interne o all’esportazione e non anche alle triangolari intracomunitarie, in quanto la ratio della norma sarebbe quella di evitare che due soggetti passivi italiani (a prescindere dal fatto che questi siano stabiliti o registrati ai soli fini Iva in Italia) possano fruire (due volte) dell’unico plafond maturato nell’ambito della medesima operazione triangolare (analoghe considerazioni valgono in caso di triangolari nazionali ex articolo 58 del Dl 331/1993).

Tuttavia, in caso di triangolare intracomunitaria solo uno due soggetti cedenti (quello residente in Italia) può utilizzare il plafond maturato all’interno della triangolare per effettuare acquisti senza Iva in Italia, senza alcun danno per l’Erario.

La risposta dell’Agenzia

L’Agenzia non condivide la soluzione prospettata da Alfa, concernente la possibilità di utilizzare in maniera incondizionata il plafond maturato nell’ambito di operazioni triangolari intracomunitarie in cui Alfa opera quale soggetto promotore.

Vengono richiamati i precedenti arresti di prassi (risoluzione Mef del 3 ottobre 1985, n. 355647; circolare Mef del 10 giugno 1998, n. 145; risoluzione delle Entrate 9 gennaio 2017, n. 1; interpello 580 del 2020; circolare Mef del 23 febbraio 1994, n. 13) in cui l’Agenzia ha chiarito che i contribuenti che si trovano nella situazione di disporre di un plafond vincolato sono coloro che intervengono in una triangolazione in qualità di promotore, e ciò avviene – oltre che nelle esportazioni in triangolazione e nelle operazioni triangolari interne – nell’ipotesi (analoga alla fattispecie oggetto di interpello) di cessione intracomunitaria in triangolazione.

Tenendo conto del quadro normativo rappresentato e dei documenti richiamati, l’Agenzia è dell’avviso che, in merito alle modalità di utilizzo del plafond da parte del promotore della triangolazione comunitaria, non sia ravvisabile nessun trattamento differenziato connesso allo Stato in cui i soggetti coinvolti nell’operazione sono stabiliti o identificati ai fini Iva, ovverosia connesso alla circostanza che il soggetto promotore sia l’unico soggetto passivo identificato in Italia e, dunque, l’unico a poter fruire del plafond maturato per effettuare acquisti in Italia senza applicazione dell’imposta.

A sostegno della propria tesi, l’agenzia delle Entrate si è limitata ad effettuare un mero richiamo dei vari documenti di prassi succedutisi negli anni senza tuttavia fornire un’analisi sottostante alla norma che disciplina l’istituto del plafond vincolato.

A parere di chi scrive, tale interpretazione della norma ha come conseguenza quella di contrastare la ratio stessa della norma, oltre che ammettere una disparità di trattamento tra due soggetti che operano nell’ambito della medesima operazione per il solo fatto che uno sia il primo cedente e l’altro il promotore della triangolare. Ciò in quanto, nel caso specifico della triangolare intracomunitaria in cui intervengono contestualmente:

1) un primo cedente residente in Paese Ue;

2) un promotore residente in Italia;

3) un cessionario finale residente in altro Paese Ue

solo uno dei due soggetti cedenti (cioè il promotore italiano) potrà utilizzare il plafond maturato all’interno della triangolare per effettuare acquisti in Italia senza Iva, in quanto solo uno sarà il soggetto residente in Italia, diversamente dal caso del primo cedente, residente in un diverso Paese Ue. Ciò in considerazione del fatto che, seppur idealmente il primo cedente Ue possa maturare plafond spendibile quest’ultimo non potrà mai utilizzare tale plafond nel territorio italiano, per cui non vi sarebbe il rischio che sia entrambi i soggetti cedenti dell’operazione possano effettuare acquisti in Italia senza Iva. E dunque non vi sarebbe alcun danno per l’Erario.

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