Diritto

Gli assetti «adeguati» a natura e dimensioni bilanciano le responsabilità dei club di calcio

La società non si vede addebitare l’illecito se adotta un modello organizzativo idoneo a prevenire i rischi

di Andrea Giordano

Gli adeguati assetti irrompono nella governance delle società.

L’articolo 2086 del Codice civile, come modificato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 14 del 2019), consacra il dovere dell’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

Il disposto ha una portata espansiva dirompente.

La sua rilevanza – di recente evidenziata dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione (Relazione 87 del 15 settembre 2022) – non può non lambire l’ordinamento sportivo, incidendo sullo stesso regime di responsabilità dei sodalizi.

Il tenore dell’articolo rinforza la previsione dell’articolo 7 del Codice di giustizia sportiva della Federazione italiana giuoco calcio (Figc), che – come ha ricordato da ultimo la Corte federale di appello della Figc (decisione 80/CFA/2022-2023/L) – bilancia, con il contrappeso degli adeguati assetti, l’oneroso regime della responsabilità delle società sportive.

Infatti, stando all’articolo 6 del Codice di giustizia sportiva Figc, la responsabilità si distingue in diretta, aggravata e presunta. La prima si fonda sul rapporto di immedesimazione organica; mentre la seconda non è legata alla condotta di chi rappresenta la società ma di altri soggetti interni e persino esterni all’organizzazione. Al modulo della responsabilità aggravata si aggiunge quello della responsabilità presunta, sempre legata ai contegni di terzi dei quali il club si sia avvantaggiato.

L’articolo 7 ridimensiona i caratteri di strict liability di tale complessivo regime di responsabilità. Introduce, infatti, un meccanismo di attenuazione o esclusione degli addebiti basato sulla valutazione in concreto dei modelli organizzativi adottati. Realizza quella transizione da uno schema di responsabilità oggettiva a una più mite responsabilità aggravata, in linea con le intenzioni del riformatore del 2019.

Se, prima della riforma, il vero spiraglio di ossigeno nel contesto, potenzialmente asfittico, della responsabilità oggettiva era rappresentato dall’articolo 13 del Codice di giustizia sportiva Figc, il citato articolo 7 (insieme all’articolo 7 dello Statuto federale Figc e alle «Linee guida per l’adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità») dà compiuta forma a una scriminante o attenuante improntata al principio di prevenzione.

La società non si vede addebitare l’illecito se si è dotata di un assetto organizzativo adeguato a prevenire i rischi.

Il criterio è conforme a efficienza economica, purché – come insegna l’articolo 2086, secondo comma, del Codice civile – sia effettivo il dimensionamento dei modelli sulla base della natura e della complessità dell’organizzazione del club.

L’efficienza non può non dipendere da una completa valutazione del costo delle misure preventive; costo da computare alla luce sia della struttura organizzativa del sodalizio, sia degli oneri dallo stesso sostenuti in forza di altri modelli di compliance già adottati dal club (e che comportano la mappatura di rischi che non occorre nuovamente mappare in sede di modelli ex articolo 7 del Codice di giustizia sportiva Figc).

Pure innegabile è l’importanza di una valutazione – il più possibile – uniforme dei modelli che scongiuri il rischio di arbitrarie divaricazioni nei trattamenti riservati ai singoli sodalizi.

Se l’efficienza dipende dalla certezza (e dalla ottimalità dei rimedi), è importante che l’applicazione della regola sia uniforme e certa, fermo il suo (doveroso) adattamento alle dimensioni dell’organizzazione; come è pure indispensabile che i modelli di compliance, obbligatori in base a diversi ambiti di disciplina (si veda il decreto legislativo 231 del 2001), dialoghino tra loro, nell’ottica di un ridimensionamento dei costi di prevenzione.

I principi di uniformità, certezza e ragionevolezza-proporzionalità sono, in definitiva, i parametri da cui dipende, insieme alla longevità del modello nell’ordinamento Figc, la sua esportabilità negli altri ordinamenti federali.

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