Imposte

Interessi passivi con deduzione calcolata sui consorziati

Per l’interpello n. 19/2023 il meccanismo del Rol per la deducibilità degli interessi passivi si applica direttamente sui singoli consorziati

di Alessandro Germani

Le regole di deducibilità degli interessi passivi in base al meccanismo del Rol si applicano direttamente sui singoli consorziati, se viene operato il riaddebito degli interessi dalla consortile ai suoi soci. È quanto emerge dalla risposta a interpello 19/2023 delle Entrate.

Alfa è una società consortile che si è indebitata emettendo un prestito obbligazionario garantito dalle riserve a valere sulle proprie commesse. La società vorrebbe scongiurare l’indeducibilità degli interessi passivi applicando la disposizione prevista dall’articolo 96, comma 8, del Tuir o in subordine considerando il riaddebito di interessi come variazione in diminuzione. L’Agenzia dà una lettura differente. Infatti, il meccanismo del Rol non si applica ai progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine (Piplt) ma non è questo il caso della società, per cui non vi è spazio per la disapplicazione del comma 8. Tuttavia, le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate e devono essere ribaltati a queste. In tal modo, i limiti alla deduzione degli interessi passivi ex articolo 96 Tuir potranno essere applicati direttamente in capo ai consorziati. Secondo le Entrate è necessario quindi che vengano ribaltati gli interessi passivi della consortile in capo ai consorziati. In questo modo la consortile non resterà incisa dalla indeducibilità degli interessi passivi, mentre poi su ciascun consorziato verrà effettuato il controllo fra interessi attivi, passivi e Rol e stabilita l’effettiva deducibilità degli interessi passivi ex articolo 96 del Tuir.

L’affrancamento

Lo speciale regime di affrancamento su beni immateriali non si può cumulare con rivalutazione dei beni stessi, in base alla risposta n. 20. Beta nell’ambito del suo consolidato (redatto secondo i principi Ifrs) ha iscritto l’avviamento, la lista clienti e la tecnologia afferenti alla controllata Alfa e nel 2019 ha affrancato tali valori con la sostitutiva del 16% ex articolo 15, comma 10-ter, del Dl 185/08. Ora invece Alfa (che redige il bilancio Oic) vorrebbe rivalutare il proprio marchio ex articolo 110 del Dl 104/20 mediante il versamento del 3%. Ci si domanda pertanto se le due misure siano incompatibili oppure no. Il regime dell’affrancamento è stato posto a regime dalla legge di stabilità 2014 e prevede che non possa operare laddove gli intangible siano stati già affrancati in base alle disposizioni speciali previste nelle fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda ed ex articolo 15, commi 10, 11 e 12, del Dl 185/08. Poiché la ratio sottostante al divieto di cumulo sarebbe quella di evitare una duplicazione di benefici, secondo le Entrate ciò riguarderebbe anche la rivalutazione dei beni d’impresa. Ciò sebbene il marchio, che era presente nel 2018 nel bilancio consolidato, non fosse stato espressamente affrancato. Questo è infatti l’aspetto della risposta che non convince.

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