Diritto

Terzo settore, acquisto personalità giuridica con maggioranze da modifiche statutarie

Studio del Notariato sulle trasformazioni degli enti senza scopo di lucro

di Enrico Maria Sironi

L’introduzione nel Codice civile, con la riforma del Terzo Settore, dell’articolo 42-bis, che disciplina le operazioni di trasformazione, fusione e scissione degli enti senza scopo di lucro, ha colmato un vuoto normativo. Infatti, nel 2004 la riforma del diritto societario aveva disciplinato le trasformazioni “eterogenee” di società in associazioni o fondazioni e viceversa, ma non le trasformazioni che coinvolgessero solo enti senza scopo di lucro.

Nel silenzio della legge, già prima del 2017 si riteneva ammissibile la trasformazione tra associazioni e fondazioni, ma si discuteva se avesse natura di trasformazione anche il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta (con acquisto della personalità giuridica) e viceversa. Anche la nuova norma, secondo la quale «le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni … possono operare reciproche trasformazioni» ha – in realtà – lasciato spazio a qualche dubbio sulla natura di dette operazioni.

Con il recente studio n. 9-2023/CTS anche il Consiglio Nazionale del Notariato mette la parola fine al dibattito, sposando la tesi (sorretta da più solidi argomenti), già sostenuta dal ministero del Lavoro con la circolare n. 20 del 2018 (secondo la quale l’articolo 42-bis «investe i processi di trasformazione tra associazioni e fondazioni e viceversa, non riguardando pertanto i passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa») e dai notai milanesi (con la massima del terzo settore n.5). Particolarmente convincenti, in tal senso, sono il richiamo alla legge delega (che parla di «trasformazione diretta tra associazioni e fondazioni», senza distinguere le prime in base alla personalità giuridica) ed all’articolo 2, comma 5, del Cts, che prevede – in alternativa alla ricostituzione del patrimonio minimo degli Ets con personalità giuridica od al loro scioglimento – «la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta».

La personalità giuridica, quindi, non determina differenza tipologica tra le associazioni, limitandosi a determinare l’autonomia patrimoniale «perfetta» dell’ente, liberando da responsabilità patrimoniale i soggetti che hanno agito in suo nome.

Di conseguenza, la deliberazione dell’assemblea di un’associazione non riconosciuta che intende acquisire la personalità giuridica (quand’anche non contenga modifiche statutarie) dovrà essere adottata con le maggioranze richieste per dette modifiche e, per gli Ets, la verifica di sussistenza del patrimonio minimo si baserà su una relazione giurata (o sulla situazione patrimoniale dell’ente), senza che sia necessario l’elenco dei creditori prescritto per le operazioni di trasformazione dall’articolo 42-bis (questa essendo, tra l’altro, l’unica differenza sul piano della disciplina, rispetto alla diversa tesi della natura trasformativa).

Coerentemente, il Notariato afferma che la stessa conclusione vale per gli enti privi della qualifica di Ets, fermo restando che in tal caso la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti non compete al notaio, ma alla Prefettura o alla Regione competente.

Lo studio in parola esamina, caso per caso, le diverse ipotesi di acquisto della personalità giuridica da parte di un’associazione non riconosciuta (con o senza qualifica di Ets) o di rinuncia alla personalità giuridica da parte di un’associazione riconosciuta (Ets o meno), osservando come in quest’ultimo caso manchi una previsione normativa che appronti una tutela rafforzata dei creditori, quale il diritto di opposizione loro riservato rispetto alle (diverse) decisioni di trasformazione.

Infine, lo studio del Notariato chiarisce che nel caso in cui un’associazione iscritta nel Registro delle persone giuridiche intenda ottenere la qualifica di Ets rinunciando alla personalità giuridica, la relativa delibera assembleare sarà soggetta all’approvazione prefettizia o regionale (per la perdita della personalità giuridica), ottenuta la quale potrà chiedere l’iscrizione al Runts, assoggettandosi al controllo del relativo ufficio, mentre solo qualora l’ente intenda acquisire la qualifica di Ets mantenendo la personalità giuridica il passaggio sarà semplificato, essendo ogni controllo affidato al notaio.

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