Come fare perImposte

Quotazione delle Pmi, come si ottiene il credito d'imposta

di Stefano Ruzzier e Claudio Sabbatini

  • Quando Entro il marzo 2023 e il 31 dicembre 2023

  • Cosa scade Istanza delle spese 2022 (marzo) e ammissione alla quotazione (dicembre)

  • Per chi Pmi che sostengono costi per consulenza

  • Come adempiere Presentazione di istanza telematica

1In sintesi

Disposta con la legge Bilancio 2023 la proroga a tutto il 2023 del credito d’imposta per la quotazione delle Pmi; Assonime con la circolare 4 del 6 febbraio scorso ne riepiloga la disciplina, evidenziando talune problematiche ancora aperte.

Lo scopo della misura è di sostenere quelle piccole e medie imprese che intendono dare inizio a una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Nell’idea iniziale (legge di Bilancio 2018) l’agevolazione avrebbe avuto come scadenza il 31 dicembre 2020. Gli interventi normativi successivi hanno via via prorogato l’agevolazione, ma ultimamente ne era stata ridotta la misura

La legge di bilancio 2023, invece, oltre a prorogarla, come detto, al 2023, ne rafforza la misura, riportandola alla misura originale.

L’articolo 1, comma 395, legge 197/2022, infatti, interviene anche sulle condizioni: le Pmi che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un importo massimo di 500mila euro.

In pratica, per quest’anno, si è tornati alla misura iniziale (modificata dalle precedenti leggi).

2I soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le Pmi, la cui definizione si rinviene nella raccomandazione Ue 2003/361/Ce, che rispettino i seguenti requisiti:
• siano costituite e regolarmente iscritte al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
• operino nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
• sostengano dal 1° gennaio 2018 costi di consulenza allo scopo di ottenere l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (Mtf, acronimo inglese di Multilateral trading facilities). Secondo Assonime (circolare 4/2023), relativamente all’Italia, si tratterebbe di Euronext Milan (ex Mta), Star e Euronext Growth Milan (ex Aim) entrambi gestiti da Borsa Italiana, come pure ExtraMot Pro che è il segmento per i minibond di Pmi non quotate sui mercati regolamentati, trattandosi di un Mtf;
• presentino domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;
• ottengano l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro il 31 dicembre 2023 (questo il termine recentemente prorogato);
• non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
• siano in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal ministero delle Imprese e del Made in Italy;
• non si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.

3Le attività di consulenza agevolabili

Per essere agevolabili, i costi devono riferirsi alle seguenti attività di consulenza:
• attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate (ad esempio, l’assistenza nella redazione del piano industriale, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, il supporto in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento);
• attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato. Secondo Assonime, tra le spese ammissibili dovrebbero essere incluse, per analogia, anche quelle relative, per esempio, alla nomina dello sponsor (ora denominato Listing Agent) che, ai sensi degli articoli 2-4 del Regolamento di Borsa Italiana, collabora con l'emittente nella procedura di ammissione alla quotazione ed è tenuto a rilasciare alcune attestazioni, prodromiche alla quotazione degli strumenti finanziari;
• attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
• attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di report (inclusa la due diligence finanziaria);
• attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
• attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione (quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa);
• attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

4I costi ammissibili

Sono ammissibili nel computo delle spese sostenute ai fini della maturazione del credito d’imposta, solo i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività retro elencate che siano prestate da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche) e relativi a servizi non continuativi o periodici, resi al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione.

Sono, invece, escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all’impresa beneficiaria (di cui alla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003). Ad ogni modo, lo sconto fiscale è attribuibile solo in caso di effettiva ammissione alla quotazione.

L’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi ai sensi dell’agevolazione in esame devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

5La misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta spetta:
• nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2023. In sostanza, le previsioni contenute nel decreto Mise 23 aprile 2018 sulla presentazione della domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018 e sull’ottenimento dell’ammissione a quotazione con delibera del gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020 dovrebbero essere lette alla luce della legge di Bilancio2023 che applica il beneficio per l’anno 2023, vale a dire presentazione della domanda di ammissione a quotazione dal 1° gennaio 2023 e ottenimento della delibera entro il 31 dicembre 2023;
• computando la percentuale di cui al precedente alinea fino a un importo massimo di spesa pari 500mila euro (soglia così innalzata dall’articolo 1, comma 397 della legge di Bilancio 2023, rispetto al precedente limite di 200mila euro fissato dalla precedente manovra; cfr. comma 46 della legge di Bilancio 2022).

Dato che le leggi successive a quella originale (legge 205/2017) hanno modificato solo la durata della finestra in cui le imprese possono godere del beneficio (attualmente, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023), si dovrebbe concludere per una applicazione retroattiva dell’innalzamento a 500mila euro, a cui beneficerebbero anche gli oneri delle quotazioni del 2022, con necessità – comunque – di ripresentare la domanda (entro il 31 marzo 2023, come infra si dirà).

6La presentazione dell’istanza

Le imprese potenzialmente beneficiarie, al fine di accedere al credito d’imposta, devono predisporre apposita istanza (allegato A del decreto citato) da inviare tramite Pec all’indirizzo dgpiipmi.div07@pec.mise.gov.it (l’indirizzo di recapito, riportato sul sito del Mise – www.mise.gov.it – è stato modificato rispetto a quello indicato all’articolo 6, comma 1 del decreto attuativo).

L’istanza va inviata nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.

Esempio
Fino al 31 marzo 2023 per le domande relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2022, mentre potranno essere presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 marzo 2024 quelle relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2023.

Osserva Assonime (circolare 4/2023) che non dovrebbe assumere alcuna rilevanza il fatto che l’impresa abbia un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel senso che anche in questa ipotesi occorre fare riferimento al suddetto lasso temporale.

I termini per la presentazione dell’istanza non sono infatti agganciati al periodo d’imposta della società che intende fruire dell’agevolazione, bensì sono fissati ponendo attenzione esclusivamente, quale dies a quo, alla data del 1°ottobre dell’anno in cui è avvenuta la quotazione, e al 31 marzo dell’anno successivo quale dies ad quem.

A seguito della verifica dei requisiti, il Ministero determina la percentuale massima del credito d’imposta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti.

Sul punto, si ricorda che la legge di bilancio 2023 ha previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e una egual somma per l’anno 2024.

7L’utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile (articolo 7 del decreto attuativo):
• a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione;
• esclusivamente in compensazione nel modello F24, utilizzando il codice tributo 6901 (risoluzione 21 maggio 2019, n. 52/E), da inviare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’utilizzo del credito in esame non è soggetto all’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 1, comma 574, legge 147/2013 e non soggiace neppure ai limiti quantitativi previsti in tema di compensazione dall’articolo 34, legge 388/2000 (limite annuo di 700mila euro per le compensazioni orizzontali) e dall’articolo 1, comma 53, legge 244/2007 (limite annuo di 250mila per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

8Gli effetti fiscali

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito (e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir), né della base imponibile Irap.

Esso deve, comunque, essere indicato nel quadro RU del modello Redditi, utilizzando il relativo codice identificativo.

9Le questioni ancora aperte

Con la circolare Assonime 6 febbraio 2023, n. 4 viene riepilogata la disciplina del credito descritto, evidenziando talune problematiche ancora aperte.

Nel documento viene evidenziata la questione dell’applicabilità del beneficio in caso di trasferimento da un mercato a un altro.

Si pensi al caso di una società che si trasferisca dal Mtf al mercato regolamentato nel corso del 2023: si dovrebbe poter affermare che il beneficio sarebbe applicabile ogniqualvolta la Pmi acceda al mercato e avvii, ex novo, un autonomo processo di quotazione che soggiace alle regole peculiari del mercato prescelto, indipendentemente dal fatto che la società abbia già titoli quotati su un’altra trading venue; la società sceglierà infatti il mercato di quotazione che sia idoneo alle proprie caratteristiche e ai propri fabbisogni economici, finanziari, organizzativi.

Esempio
Una società effettua il passaggio dal Mtf al mercato regolamentato (ad esempio da Euronext Growth Milan al listino principale, Star compreso), sopportando oneri maggiori e quindi costi di consulenza una tantum. Secondo Assonime detti costi dovrebbero poter godere del credito d'imposta.
Alle medesime conclusioni si giunge se la società passa: 1) dalla quotazione di un minibond su ExtraMot Pro a quella delle azioni su Mta; 2) da obbligazioni quotate su un Mtf alla quotazione sul Mot, che è un mercato regolamentato.

Diversamente, secondo Assonime, il beneficio non spetterebbe nel caso in cui la società si trasferisca da un segmento all’altro dello stesso mercato.

Esempio
Una società effettua il passaggio da Mta a Star, che rappresentano due segmenti dello stesso mercato.

Assonime ritiene che anche le Spac possano godere del credito d’imposta.

Le Spac sono veicoli quotati presso il Miv (Mercato degli Investment Vehicles), che è un mercato regolamentato, o presso l’Euronext Growth, che è un sistema multilaterale di negoziazione, ed hanno lo scopo di raccogliere le risorse (tramite una Ipo) per poi effettuare operazioni di aggregazione aziendale e portare la società target alla quotazione.

L’obiezione di alcuni, secondo cui le Spac non siano imprese (e quindi non possono considerarsi Pmi) dovrebbe essere stata superata dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria, che le ha considerate società “vitali”, in grado di esprimere una propria capacità produttiva, tanto che per questi soggetti può essere disapplicato il c.d. test di vitalità previsto dall’articolo 172, comma 7, del Tuir in tema di riporto delle perdite nelle operazioni di fusione (risposta Interpello 28 aprile 2022, n. 234).

Infine, con riguardo all’Iva indetraibile, Assonime richiama l’interpretazione dell’agenzia delle Entrate che ha ritenuto sussistente una differente natura dell’imposta che incide sulla società nel caso di Iva indetraibile al 100% (per effetto del pro rata pari a zero o dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, Dpr 633/1972) e nell’ipotesi di Iva solo parzialmente indetraibile (risposta Interpello 7 agosto 2020, n. 257 e circolare 27 ottobre 2009, n. 44/E).

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