Professione

Bonus 200 euro agli autonomi, così si calcola il reddito-soglia, ma la partenza è incerta

Per verificare di essere al di sotto dei 35mila euro non è sufficiente guardare al rigo RN1: attenzione anche alle imposte sostitutive. Le istruzioni valgono anche per i 150 euro del Dl Aiuti ter

di Gianluca Dan e Valeria Uva

Lavoratori autonomi con redditi 2021 inferiori ai 35mila euro pronti per la richiesta dei 200 euro. Con l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale – già registrato dalla Corte dei conti – sarà tutto pronto per la richiesta dell’indennità una tantum prevista dall’articolo 33 del Dl 50/2022 inchiave anti inflazione. Alla quale subito si andranno aggiungere i 150 riservati ad autonomi e professionisti, compresi i pensionati, con un reddito 2021 inferiore a 20mila euro.

E proprio il bonus aggiuntivo di 150 euro potrebbe far slittare di qualche giorno la partenza delle domande, fissata inizialmente per martedì 20 settembre. Oltre alla pubblicazione in Gazzetta del decreto sui 200 euro, infatti, le Casse devono decidere se partire subito con le domande sui 200 euro o attendere qualche giorno per “abbinare” anche la richiesta dei 150 euro per chi ha i requisiti. In teoria anche una terza via sarebbe possibile: ovvero una partenza confermata per il 20 settembre o al massimo nei giorni immediatamente successivi in attesa che il Dm del Lavoro con i requisiti dei 200 euro venga pubblicato), con la richiesta al professionista già nel modulo di autocertificazione di indicare se si hanno i requisiti reddittuali anche per il bonus da 150 euro. In modo da concentrare le operazioni in una unica domanda. Questo consentirebbe anche di non attendere i tempi tecnici di pubblicazione in Gazzetta anche del Dl Aiuti ter e diminuirebbe gli adempimenti sia per gli iscritti che per le Casse.

Del resto secondo le prime bozze del nuovo decreto Aiuti, al di là della diversa soglia reddittuale, gli altri requisiti (e i casi di esclusione) per aver diritto ai 150 euro sono identici a quelli dei 200 euro, tanto che non è previsto un ulteriore decreto attuativo per concederli.

I requisiti

L’indennità una tantum pari a 200 euro verrà corrisposta a domanda ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps nonché ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al Dlgs 509/1994 e al Dlgs 103/1996, ovvero le Casse privatizzate, che nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro.

Il decreto attuativo richiede inoltre che i beneficiari siano già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Dl 50/2022), con partita Iva attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.Per accedere all’indennità è necessario inoltre aver effettuato, sempre entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione alla quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del Dl 50/2022.

L’indennità una tantum per gli autonomi è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del Dl 50/2022 per i dipendenti, pensionati ed altre categorie.

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del Tuir, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

Il calcolo del reddito

Il decreto individua in 35mila euro il limite di reddito complessivo dell’anno 2021 per poter beneficiare dell’indennità. In particolare, con una formulazione non proprio tecnicamente ineccepibile, viene stabilito che: «In ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata».

Per individuare il reddito complessivo si può far riferimento al rigo RN1, colonna 5 del Modello Redditi PF/2022 ridotto dei contributi previdenziali ed assistenziali e del reddito della casa di abitazione (si ritiene principale nell’accezione del Tuir). Lo schema per il calcolo del reddito complessivo è rinvenibile a pagina 110 delle istruzioni del Modello Redditi PF/2022 il quale non considera però i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva quale la cedolare secca o l’imposta sostitutiva dei “minimi” o dei forfettari.

Si ritiene possibile allora rifarsi alle istruzioni diramate dall’Inps con la circolare 73/2022 ove, per la differente fattispecie dell’indennità una tantum dei lavoratori dipendenti, ha chiarito che concorrono al tetto dei 35mila euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva) mentre sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.

Essendo pacifico che l’indennità dei 200 euro può spettare anche ai “minimi” e ai forfettari, dobbiamo fare uno sforzo interpretativo e leggere il reddito complessivo come somma dei vari redditi che confluiscono nel rigo RN1, colonna 5 e del “reddito al netto delle perdite” soggetto ad imposta sostitutiva indicato rispettivamente nel rigo LM10 dai “minimi” e nel rigo LM38 dai forfettari prestando attenzione perché tali valori sono già stati decurtati dei contributi previdenziali e assistenziali che trovano capienza nel quadro LM (ma non di quelli eccedenti da riportare al quadro RP).

Non vi sono dubbi invece per il calcolo del solo reddito di lavoro autonomo, che confluisce nell’accezione sopra riportata di “reddito personale assoggettabile ad Irpef”, in quanto determinato secondo gli ordinari criteri di cassa stabiliti dall’articolo 54 del Tuir o secondo le modalità semplificate/forfettarie per i soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che fruiscono del regime forfettario.

Un caso frequente riguarda le fatture “a cavallo d’anno” emesse a dicembre 2021 ma incassate nel 2022: queste somme non concorrono alla formazione del reddito 2021 mentre, nel caso opposto, le fatture del 2020 incassate nel 2021 rientrano a pieno titolo nel reddito di lavoro autonomo.

Presentazione domanda e monitoraggio risorse

Le domande per l’ottenimento delle due indennità dovranno essere presentate dai beneficiari all’Inps ovvero alle Casse in caso di liberi professionisti. Per i professionisti, l’Adepp ha fissato già la data limite, il 30 noovembre che coincide con la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Spetta alle Casse una prima verifica di regolarità formale ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo sulla base del monitoraggio dell’utilizzo delle risorse complessive ai fini del rispetto del limite di spesa pari a 600 milioni di euro (95,6 dei quali riservati ai professionisti delle Casse).

Pur non essendo tecnicamente un click day l’Inps e gli enti di previdenza obbligatoria procederanno alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

Al riguardo l’Adepp ha comunicato che «è stato effettuato un approfondimento sullo stanziamento operato dal Governo (e integrato da ultimo con il Dl 115/2022) che si rivela capiente rispetto alla platea dei beneficiari, così come confermato dalla Relazione tecnica sul DL 115. Pertanto non c’è il rischio che i soggetti in possesso dei requisiti non accedano al bonus. Pertanto ha poco senso parlare di click day, essendoci la possibilità di presentare la domanda entro il 30 novembre p.v». Mentre per i successivi 150 euro non è ancora chiara la somma complessiva a disposizione. Ancora nessuna indicazione invece dall’Inps sulle date di partenza per le domande degli iscritti alla gestione separata relative ai due bonus.

(articolo aggiornato il 16 settembre)

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©