Imposte

Per l’accesso al forfettario nella verifica dei ricavi pesa anche l’imposta di bollo

Nel calcolo dei compensi fatturati quest’anno vanno conteggiati anche gli importi del bollo in fattura se riaddebitati al cliente, come chiarito nei mesi scorsi dalle Entrate

di Stefano Vignoli

Con l’inizio dell’anno non è escluso che alcuni contribuenti “ritardatari” si trovino a fare i conti con i limiti di compensi e ricavi che permettono l’accesso al regime forfettario al fine di ottenere (anche) per quest’anno anno la tassazione agevolata che consente, in numerosi casi, risparmi di imposta (e talvolta previdenziali) significativi rispetto all’ordinaria tassazione Irpef.

La legge di Bilancio ha aumentato la soglia limite da 65mila a 85mila euro ed è ormai stato chiarito che tale livello va riscontrato in relazione al 2022. Così un contribuente forfettario con ricavi/compensi fino a 85mila euro nel 2022 resta forfettario nel 2022 (il superamento dei 65mila non costituisce causa di esclusione immediata) e ha accesso anche nel 2023 rispettando la condizione nell’anno precedente.

Chiaramente, al superamento della soglia di 85mila euro nel 2022 – anche soltanto di qualche euro – l’accesso al regime forfettario resta invece precluso nel periodo di imposta successivo, vale a dire nel 2023.

Ricordiamo che per espressa indicazione del comma 54 lettera a) dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 i ricavi o compensi devono essere «ragguagliati ad anno».

A questo proposito i forfettari (o aspiranti tali) in posizione borderline devono prestare attenzione anche alla posizione dell’Agenzia che, con risposta a interpello 428/E/2022, ha ritenuto che l’imposta di bollo percepita dal forfettario costituisca ricavo. L’imposta di bollo di 2 euro si applica sulle fatture che recano operazioni non assoggettate ad Iva (come quelle emesse dai forfettari) se di importo superiore a 77,47 euro e, pur essendo imposta dovuta anche dal cliente in via solidale (articolo 22 del Dpr 642/1972), si applica sin dall’origine con obbligo principale a carico del forfettario che emette la fattura.

Secondo il ragionamento dell’Agenzia (peraltro coerente con quanto indicato nella circolare 5/E/2021 punto 3.3), se il forfettario ne richiede il rimborso al cliente, i due euro diventano parte integrante del compenso. Si pensi al forfettario che abbia emesso e incassato 10 fatture per complessivi 85mila euro nel 2022: se non si è avvalso della facoltà di riaddebitare l’imposta di bollo al proprio cliente potrà regolarmente accedere al regime forfettario nel 2023 mentre, se ha riaddebitato l’imposta, si ritroverà con ricavi/compensi pari a 85.020 euro e, quindi, eccedenti la soglia di accesso al regime con preclusione del regime forfettario nel 2023.


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