Imposte

Obbligo del Pos, credito d’imposta per l’acquisto agli sgoccioli ma resta quello sui costi di commissione

Scade il 30 giugno la possibilità di beneficiare di un credito di imposta per l’acquisto fino a 160. L’importo può raggiungere i 320 euro per strumenti evoluti di pagamento elettronico

di Stefano Sirocchi

L’obbligo di accettare pagamenti tramite carte da parte dell’ampia platea formata da commercianti, artigiani e in generale di tutti i soggetti che prestano servizi, compresi quelli professionali (medici, avvocati, commercialisti eccetera) diventa cogente a causa dell’introduzione, a partire dal 30 giugno prossimo, della sanzione di 30 euro, cui aggiungere il 4% del valore di ciascuna transazione rifiutata.

Per coloro che devono ancora dotarsi di un dispositivo Pos, scade entro la medesima data del 30 giugno prossimo la possibilità di beneficiare di un credito di imposta fino a 160 euro per il relativo acquisto. Importo che viene duplicato e dunque concesso fino a 320 euro nel caso si tratti di strumenti evoluti di pagamento elettronico.

I costi di commissione

A queste agevolazioni, che sono riconosciute anche nella modalità del noleggio e utilizzo dell’apparecchio (oltre che dell’acquisto in proprietà), si somma un altro tax credit che invece riguarda le commissioni bancarie sostenute per i relativi servizi, con alcune variazioni nel tempo, in particolare nella misura dell’agevolazione.

Dal 1° luglio 2020 l’articolo dall’articolo 22 del Dl 124/2019, ha previsto la possibilità di fruire di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, prepagate o altri mezzi di pagamento tracciabili relativamente alle operazioni effettuate verso i consumatori finali.

Successivamente, per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, l’articolo 1 del Dl 99/2021 ha elevato la misura del tax credit dal 30% al 100%, ma solo nei casi in cui i soggetti adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici o strumenti di pagamento evoluto, rispettivamente di cui all’articolo 2 commi 3 e 5-bis del Dlgs 127/2015.

Dunque, dal 1° luglio prossimo, salvo proroghe, resta la misura del 30% per tutti i dispositivi, in quanto il comma 1-ter, dell’articolo 22 è una previsione temporanea.

Acquisto, noleggio o utilizzo

Per quanto riguarda l’acquisto, il noleggio o utilizzo di Pos, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 da parte di imprese e professionisti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, l’articolo 22-bis, del Dl 124/2019 stabilisce che spetta un tax credit nella misura del:

• 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi non siano superiori a 200 mila euro, avuto riguardo a quelli del periodo d’imposta precedente;

• 40% qualora i ricavi siano nell’intervallo 200 mila e 1 milione di euro;

• 10% ove gli stessi siano superiori a 1 milione ma non oltre i 5 milioni di euro.

Tra le spese agevolabili sono incluse anche gli oneri di convenzionamento e i costi per il collegamento tecnico. Tuttavia, come anticipato, il limite massimo del credito è fissato a 160 euro che ne rappresenta il tetto massimo. Tale limite è raddoppiato nel caso degli strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015), fermo restando la previa applicazione delle seguenti percentuali: 100%, 70% e 40% alle medesime condizioni e range appena menzionati.

Il tax credit sulle commissioni

Tornando infine al credito di imposta sulle commissioni bancarie, si annota che nell’attuale testo lo stesso spetta sia su quelle addebitate dagli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria sia sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (comma 1-bis articolo 22 del Dl 124/2019). I beneficiari sono le imprese e i professionisti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente.

Inoltre, sono agevolabili solo le commissioni a fronte di operazioni effettuate mediante carte consumer, ossia emesse a favore di consumatori finali. Restano dunque escluse le commissioni sulle operazioni avvenute con carte aziendali.

L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione Irap. Può essere fruita a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa esclusivamente tramite compensazione nel modello F24 utilizzando il codice tributo 6916.

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