Diritto

Crisi d’impresa, decreto oggi al via con la fiducia

Slitta a maggio 2022 il Codice. Allerta operativa dal 2024

di Giovanni Negri

Verrà approvata questa mattina con voto di fiducia la conversione del decreto legge sulla crisi d’impresa. Il 12 ottobre si è svolta la discussione generale su un provvedimento che fa innanzitutto slittare il Codice della crisi al 16 maggio 2022, ad eccezione delle disposizioni sulle procedure di allerta per le quali l’entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023. Sempre in ambito di rinvii, con un emendamento approvato dalle commissioni Giustizia e Industria, è stato fatto slittare al momento dell’approvazione dei bilanci del 2022, quindi al 2023, l’obbligo di adozione del sindaco da parte delle srl tuttora sprovviste dell’organo di controllo interno. Viene poi introdotta la procedura di composizione negoziata della crisi, nuovo istituto volontario, cui si accede tramite una (in via di istituzione) piattaforma telematica nazionale, che offre all’imprenditore l’affiancamento di un esperto terzo e indipendente per agevolare, in maniera riservata, le trattative con i creditori. Il decreto legge disciplina nel dettaglio le possibili soluzioni adottabili alla fine della procedura, prevedendo, fra le altre, nel caso di mancata individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi la possibilità per l’imprenditore di presentare una proposta di concordato per cessione di beni unitamente al piano di liquidazione, una sorta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Con la nuova procedura l’obiettivo è di superare la situazione di squilibrio prima che si arrivi all’insolvenza. Si tratta di una procedura stragiudiziale, che interviene prima che si verifichi lo stato di insolvenza, a cui partecipa un esperto che affianca, senza sostituirlo, l’imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate. La disciplina riguarda tutte le imprese iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole, senza limiti o requisiti dimensionali. La procedura è quindi possibile anche per le imprese collocate al di sotto delle soglie di fallibilità. Non possono accedere all’istituto le società di fatto, che sono escluse dal registro delle imprese. La procedura si apre su iniziativa dell’imprenditore. Tuttavia, il collegio sindacale può segnalare l’esistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata. Per la valutazione di una eventuale responsabilità dei componenti del collegio sindacale, vengono valutate la tempestività della segnalazione e la vigilanza sull’andamento delle trattative.

Quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa si procede alla nomina di un esperto chiamato ad agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. All’esperto viene affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell’impresa. Tra le caratteristiche dell’istituto, il fatto che l’imprenditore, per tutto il percorso, può seguire personalmente le trattative, anche con propri consulenti. A differenza degli istituti concorsuali, l’istanza di nomina dell’esperto non apre il concorso dei creditori e non determina lo spossessamento del patrimonio dell’imprenditore, il quale prosegue nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e può eseguire pagamenti spontanei, restando però obbligato a garantire una gestione non pregiudizievole per i creditori.

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