Controlli e liti

Processo tributario telematico, da lunedì atti senza firma digitale

Entrano in vigore le novità del Ptt dopo il decreto che ha previsto le nuove regole tecniche per il deposito degli atti

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Lunedì 15 maggio entreranno in vigore le novità del processo tributario telematico: il 21 aprile scorso è stato, infatti, emanato un decreto direttoriale con il quale sono state previste nuove regole tecniche per il deposito degli atti nel fascicolo dei giudizi tributari, oltre che implementata la funzionalità volta alla semplificazione della procedura.

Nuove modalità di deposito

La modifica più rilevante è certamente l’eliminazione della firma digitale sugli allegati e ha il dichiarato fine di ridurre gli adempimenti a carico degli operatori del settore.

Più precisamente la nuova disposizione prevede che «possono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale», rendendo pertanto solo facoltativa la sottoscrizione.

Ove invece fosse comunque apposta, l’allegato sarà acquisito a sistema come documento firmato e sottoposto agli ordinari controlli anche della firma.

Peraltro, l’allegato è definito nel provvedimento come un documento collegato ad un atto principale quale ricorso, appello, controdeduzione o altro atto processuale, intendendosi per tale memorie o atti di altri giudizi (tributari, penali, civili ecc.).

Questa modifica ha comportato anche il cambio nel portale del Ptt proponendo diverse tipologie di documenti depositabili.

Nell’ipotesi in cui non si rinvenga nel menù il tipo di documento che si intende depositare rimane sempre la possibilità di scegliere la categoria generale «altri documenti».

Rimane invece l’obbligo della sottoscrizione digitale sull’atto principale (ricorso, appello, controdeduzione) a pena di inammissibilità.

Controllo e deposito degli atti

Un’altra novità introdotta riguarda i controlli effettuati dal sistema, i quali ora informano tempestivamente di eventuali anomalie.

Più precisamente, durante la fase di caricamento dei file degli atti e dei documenti, in caso di esito negativo che comporti l’impossibilità di acquisizione, l’utente viene informato dell’errore. Questo consentirà evidentemente la sua rimozione e quindi il nuovo caricamento.

Per rendere, poi, effettivo il deposito degli atti con i relativi allegati e quindi ricevere la relativa iscrizione a ruolo ovvero la ricevuta di acquisizione degli atti a sistema, è necessario trasmettere tutti i file dopo la validazione.

In assenza, infatti, i file rimangono solo caricati ma non trasmessi e quindi come se non fossero depositati nel fascicolo.

Dopo la trasmissione del file, in caso di esito negativo e quindi la presenza di eventuali errori, comporta il mancato deposito con conseguente non iscrizione a ruolo.

In ogni caso dell’esito dei controlli ai fini del deposito degli atti principali è data comunicazione all’interessato mediante pec, precisando l’esito positivo, l’eventuale esito negativo con errore non bloccante (il quale consente comunque il deposito) ovvero l’esito negativo con errore bloccante. Quest’ultimo potrebbe riguardare la firma digitale, collegamenti ipertestuali, anomalie varie.

In tale contesto occorre ricordare che gli atti principali, per i quali come detto rimane l’obbligo di firma, devono avere necessariamente l’estensione «p7m», quando si utilizza la firma Cades oppure «pdf» nell’ipotesi di firma Pades. Come in passato, poi, rimane l’obbligo che i file gestiti sono in PDF/A -1a ovvero PDF/A - 1b.

I controlli prevedono una verifica dell’integrità e che quindi il file non sia stato corrotto o manomesso dopo l’apposizione della firma digitale.

Occorre altresì segnalare che con il nuovo decreto sono stati esattamente individuati (nell’articolo 1 rubricato «definizioni») i significati dei termini Pades (modalità di sottoscrizione digitale di un file), Cades (sottoscrizione digitale con ulteriori informazioni) ed Eml (file che contiene un messaggio email).

Gli allegati, invece, avranno controlli diversi a seconda che riportino la firma digitale o meno.

Rimane poi invariato il limite di 50 file con un peso complessivo di 50 MB e per ogni singolo file una dimensione massima di 10 MB.

Nell’ipotesi in cui fosse necessario un deposito di file di superiori dimensioni, occorrerà suddividerlo.

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