Come fare perAdempimenti

Esonero contributivo, l’impatto nel quadro RR

di Barbara Marini e Micaela Marini

  • Quando Entro il 30 novembre 2022

  • Cosa scade Invio dichiarazione dei redditi modello Redditi PF

  • Per chi Persone fisiche iscritte alla gestione commercianti/artigiani e alla gestione separata

  • Come adempiere Compilazione del quadro RR

1In sintesi

Il modello Redditi 2022-PF, periodo d’imposta 2021, comprende il quadro RR che, come ogni anno, va compilato dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti (sezione I) e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 (sezione II).

Nella circolare 66 del 9 giugno l’Inps fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del quadro RR, con puntuale indicazione su come indicare correttamente gli importi oggetto di esonero contributivo parziale, in commento.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2021, all’articolo 1, commi 20-22-bis, ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome.

Con la circolare Inps 6 agosto 2021, n. 124 l’Istituto ha inoltre dettagliato requisiti e modalità per beneficiare del già menzionato esonero e con i messaggi 3974 del 15 novembre 2021, e 4184 del 26 novembre 2021, è stata resa nota la pubblicazione degli esiti delle verifiche preliminari nel cassetto previdenziale della gestione di appartenenza; infine, dal 29 novembre 2021, è stato reso visibile sul cassetto previdenziale l’importo concesso a titolo di esonero.

2I requisiti per i soggetti iscritti all’Inps

I soggetti destinatari dell’esonero contributivo devono rispettare congiuntamente i seguenti requisiti:
a) calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
b) nel periodo d’imposta 2019 il reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non deve essere superiore a 50mila euro;
c) risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (Durc);
d) non essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Dlgs 81/2015);
e) non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità.

Si ricorda che l’importo massimo dell’esonero contributivo fruibile è fissato in euro 3mila.

3La compilazione del quadro RR per artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti l’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale da indicare nella sezione 1 del quadro RR.

Gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti tenuti al versamento della contribuzione sul reddito minimale, che hanno usufruito dell’esonero, devono compilare il rigo RR2 indicando:
• alle colonne 11 e 12, rispettivamente, i contributi IVS dovuti sul reddito minimale al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero contributivo e il contributo per le prestazioni di maternità;
• alla colonna 13, gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
• alla colonna 14, il totale dei contributi effettivamente versati sul reddito minimale escludendo, quindi, le rate non versate per effetto dell’esonero;
• alla colonna 15, l’ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale compensati senza l’utilizzo del modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'Inps su richiesta dell’assicurato;
• alla colonna 16, l’importo a debito risultante dalla differenza tra il contributo dovuto e quello effettivamente versato;
• alla colonna 23, l’importo del beneficio dell’esonero, così come comunicato dall’Istituto all’interno del cassetto previdenziale.

La circolare fornisce istruzioni anche per affittacamere o produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non tenuti al versamento della contribuzione sul reddito minimale.

Costoro dovranno compilare la sezione del rigo RR2, denominata “contributi sul reddito che eccede il minimale”, ed indicare l’ammontare dell’esonero contributivo alla colonna 37.

Costoro devono effettuare il versamento con F24 nel caso di residuo debito determinato dalla differenza tra l’importo dei contributi a debito calcolati sul reddito (RR2 col. 29) e l’importo riconosciuto a titolo di esonero (RR2 col. 37), al netto di eventuali versamenti già effettuati a titolo di acconto 2021.

Sarà frequente il caso in cui la somma tra l’importo versato e l’importo esonerato ecceda il contributo dovuto, generando un credito contributivo a favore del contribuente.

Tale situazione si è verificata perché l’esonero ha riguardato 3 rate su 4, ma la maggior parte dei contribuenti ha pagato almeno fino alla seconda rata di agosto 2021.

In questi casi la gestione del credito residuo dipenderà dalla scelta effettuata e comunicata all’ente all’interno del proprio cassetto previdenziale.

Nel caso di richiesta di compensazione, l’eventuale eccedenza di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021 potrà essere compensata con la contribuzione da versare alle scadenze future (messaggio Inps 4620 del 23 dicembre 2021).

4La compilazione del quadro RR per gli iscritti alla gestione separata

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, il ricorso all’esonero contributivo è segnalato barrando, nella sezione 2 del quadro RR, la colonna 1 del nuovo rigo RR9 ed indicando il contributo oggetto di esonero in casella 2.

Tali contribuenti devono effettuare il versamento con F24 in caso di residuo debito della differenza tra l’importo del contributo indicato nel rigo RR5 colonna 15, al netto di eventuali versamenti già effettuati a titolo di acconto 2021 (RR6 col. 3) e l’importo riconosciuto a titolo di esonero (RR9 col. 2).

Al riguardo, la circolare Inps 66 propone alcune esemplificazioni. Nell’ipotesi in cui il contributo dovuto (colonna 15) sia uguale all’importo oggetto di esonero e in assenza di versamento in acconto, il contribuente non deve effettuare alcun versamento a saldo 2021.

Nell’ipotesi in cui il contributo dovuto (colonna 15) sia maggiore dell’importo concesso a titolo di esonero e in assenza di versamento in acconto, il contribuente deve versare come saldo 2021 la differenza tra contributo dovuto e l’importo concesso.

Nell’ipotesi in cui il contributo dovuto sia minore dell’importo oggetto di esonero, il contribuente non deve effettuare alcun versamento.

La contribuzione accreditata sarà pari al contributo dovuto.

Nell’ipotesi in cui il contributo dovuto sia minore dell’importo concesso a titolo di esonero e il contribuente abbia effettuato il pagamento del secondo acconto 2021 entro il 30 novembre scorso, il medesimo non deve effettuare alcun versamento a saldo 2021 e la somma in eccedenza può essere utilizzata in compensazione per il pagamento dell’acconto 2022 o presentata richiesta a rimborso.

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