Solo l’avvertimento preclude la successiva presentazione dei documenti non esibiti
La mancata esibizione dei documenti nella fase amministrativa da parte del contribuente comporta l’inutilizzabilità nel caso della loro successiva produzione durante la fase contenziosa esclusivamente in presenza del peculiare presupposto, la cui dimostrazione è in carico all’amministrazione finanziaria, rappresentato dall’invito specifico e puntuale all’esibizione accompagnato dall’avvertimento in merito alle conseguenze scaturenti dalla sua mancata ottemperanza. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ ordinanza 4001/2018 .
L’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Ctr Lombardia, che aveva solo parzialmente accolto l’appello contro la decisione della Ctp Brescia, la quale aveva a sua volta condiviso l’impugnazione di un contribuente in opposizione a un avviso di accertamento Irpef, invocando, ai sensi del n. 3 dell’articolo 360 del Codice di procedura civile, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 32 del Dpr 600/1972 in quanto, il divieto di considerazione di documenti non prodotti in risposta al questionario, avrebbe riguardato tutta la documentazione e sarebbe inoltre risultata sufficiente la mera colpa, oltre alla circostanza che l’intimato non avesse in alcun modo resistito.
A parere del collegio di legittimità il ricorso è stato giudicato meritevole di accoglimento poiché - diversamente da quanto affermato dalla Ctr - il questionario, prodotto col gravame e riprodotto nel corpo del ricorso, mostra come l’ufficio avesse espressamente richiesto tutta la documentazione riguardante l’autovettura targata («Si prega voler fornire al riguardo, oltre a copia del libretto di circolazione, copia del contratto di acquisto ed eventuale finanziamento, ove presente, con l’indicazione degli importi delle rate mensili») e pertanto, a fronte del predetto reclamo, la mancata risposta al questionario non poteva che essere qualificata come un rifiuto (anche) all’esibizione della documentazione.
Inoltre, nell’ambito dell’accertamento tributario, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa, determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’articolo 32 del Dpr 600/1973, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui dimostrazione incombe sull’amministrazione finanziaria, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.
Cassazione, ordinanza 4001/2018