Contabilità

Errori contabili corretti in presenza del revisore

Emendamento del Governo alla manovra per delimitare la modifica introdotta dal Dl 73/2022

di Giovanni Parente e Franco Vernassa

Regolarizzazione degli errori contabili con riflessi Ires e Irap soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. È quanto prevede uno delle modifiche contenute nell’emendamento 58.01000 presentato dal Governo al Ddl con la manovra 2023 in commissione Bilancio alla Camera. In tale modo, come affermato dalla relazione illustrativa, si limita l’ambito soggettivo a coloro che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. In particolare, non sarà più necessario presentare una dichiarazione integrativa per attribuire valenza fiscale alla correzione degli errori qualora il bilancio sia stato sottoposto a revisione.

Tramite l’articolo 8 introdotto la scorsa estate dal decreto Semplificazioni (Dl 73/2022), la variazione incide direttamente sull’articolo 83 del Tuir (e anche sull’Irap) che regola la derivazione rafforzata, avvicinando ulteriormente la base imponibile dell’Ires e dell’imposta regionale sulle attività produttive alle risultanze contabili. Il tutto senza dover passare dalla dichiarazione integrativa. Ma con un impatto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della modifica contenuta nel Dl 73/2022.

E proprio sul tema delle correzioni contabili è intervenuta la circolare 31/2022. Come spiega il direttore generale dell’associazione Stefano Firpo, «la nuova disciplina di rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili costituisce un passo notevole verso l’adeguamento dell’imponibile Ires e Irap alle risultanze del bilancio e realizza una semplificazione di indubbia portata soprattutto per le imprese societarie di medio-grandi dimensioni che molto frequentemente incorrono in questi errori in ragione della molteplicità dei rapporti commerciali con clienti e fornitori». Ma, continua Firpo, «i problemi applicativi di questa nuova disciplina sono molteplici e investono questioni interpretative di fondamentale importanza per una sua corretta applicazione. Le imprese dovrebbero poter servirsi di questo nuovo regime con una certa serenità ove si voglia effettivamente realizzare quell’obiettivo di certezza del diritto in campo fiscale e semplificazione che ne è alla base».

Facciamo un passo indietro. La norma introdotta dal Dl 73/2022 punta a semplificare per le grandi e medie imprese, costituite in forma societaria, i tempi di chiusura del bilancio (fast closing), ove spesso i rapporti con clienti e fornitori (fatture da ricevere/emettere, premi volume attivi/passivi, eccetera) vengono gestiti in modo non puntuale e sulla base di informazioni e dati che nei primi mesi dell’esercizio successivo (o negli esercizi susseguenti) necessitano di apposite correzioni.

Riconoscere anche ai fini fiscali, oltre che a quelli contabili, la correzione dell’errore vuole dire assumere quella che Assonime definisce una «competenza allargata» legittimando sia il bilancio viziato dall’errore che il bilancio in cui l’errore viene corretto (si veda anche l’articolo 2434-bis del Codice civile).

Assonime evidenzia che la rilevanza fiscale della correzione contabile si rifletta su tutti gi istituti fiscali che attengono alla corretta determinazione degli imponibili interessati dall’errore (fedeltà delle dichiarazioni, spese di rappresentanza, Rol, Ace, eccetera).

Altra questione riguarda l’arbitraggio. Assonime sottolinea che, secondo una certa ricostruzione, esisterebbe la presenza di una «regola di competenza» della correzione degli errori che limiterebbe gli arbitraggi e cioè la correzione andrebbe operata nell’esercizio in cui sussistono tutti gli elementi obiettivi per riconoscere l’errore. Tale tesi non è condivisa da Assonime, secondo la quale invece, le «correzioni assumono rilievo ai fini contabili senza alcuna limitazione allorquando vengono ad essere effettuate» e quindi l’efficacia fiscale è valida solo per le correzioni realizzate «spontaneamente» dal redattore del bilancio. Anche perché se così non fosse, si rischierebbe di vanificare la semplificazione fiscale introdotta dall’articolo 8 del Dl 73/2022 in quanto si passerebbe dalla contestazione dell’errore alla contestazione del momento in cui la correzione dell’errore è stata realizzata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©