Imposte

Professionisti, detrazione Iva per l’immobile abitativo da adibire a studio

L’ordinanza 13259/2022 della Cassazione ha risolto la questione con la necessaria verifica dell’inerenza del bene acquistato rispetto all’attività esercitata

Un professionista che acquista un fabbricato abitativo da adibire a studio professionale ha diritto a portare in detrazione l’Iva assolta sull’acquisto. Quanto precede a prescindere dalla categoria catastale attribuita (A/2 – civile abitazione) al fabbricato in quanto indubitabile, nel caso trattato dall’ordinanza 13259/2022 della Cassazione, la sua destinazione strumentale.

Il principio enunciato dall’ordinanza in commento mitiga la previsione normativa posta dall’articolo 19-bis1, lettera i), del Dpr 633/1972 che ammette la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di fabbricati o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa, relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, solo per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.

In virtù dello stesso ragionamento, la Suprema corte, già in precedenza si era espressa in relazione alla detraibilità dell’Iva assolta per l’acquisto di un fabbricato abitativo per natura da destinare all’attività turistica (in quanto bene strumentale all’esercizio d’impresa), a prescindere dall’accatastamento nell’ambito dei fabbricati abitativi (pronunce di Cassazione 3454/2014, 21965/2015, 4606/2016, 23694/2019 e 28584/2021).

In tema di Iva assolta su immobili a destinazione abitativa e relative spese, stabilita dall’articolo 19-bis-1, lettera i), del Dpr 633/1972, quando gli stessi sono utilizzati nell’ambito imprenditoriale dell’attività turistico-alberghiera, si era espressa nel senso della detraibilità dell’imposta, conformemente alla Corte, anche l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 18/E/2012.

L’ordinanza 13259/2022 della Cassazione riveste però particolare importanza in quanto espressamente riferita al caso dell’acquisto di un bene strumentale per destinazione da parte di un professionista, per l’esercizio dell’attività professionale, classificato catastalmente come fabbricato abitativo.

La Cassazione, a nostro avviso correttamente, basa le sue conclusioni sul principio secondo cui il sistema dell’Iva è volto ad esonerare l’imprenditore dall’Iva dovuta o assolta in tutte le sue attività economiche, per garantire la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività, purché esse siano a loro volta soggette ad Iva (Corte di giustizia 16 febbraio 2012, causa C-118/11, Eon Aset Menidjmunt, punto 43), anche in aderenza al principio di eguaglianza tributaria.

In tale contesto, con l’ordinanza 13259/2022, la Cassazione ha risolto la questione circa la detraibilità o meno dell’Iva nell’ambito della disciplina unionale, nella necessaria verifica, in concreto, dell’inerenza del bene (immobile) acquistato con l’attività esercitata.

Consegue infatti che la natura strumentale del bene acquistato dovrà essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisca, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio dell’attività in questione.

Rimane nel limbo la possibilità di estendere il principio enunciato nell’ordinanza 13259 al caso dei fabbricati abitativi per natura adibiti promiscuamente allo svolgimento dell’attività professionale.

In questa particolare situazione, infatti, ci si potrebbe spingere a considerare indetraibile l’Iva assolta per l’acquisto della parte di fabbricato abitativo per natura destinato alla sfera personale considerando detraibile, invece, la quota parte riferita all’attività professionale.

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