Somme restituite, il rimborso dev’essere pari al tributo pagato
Nelle ipotesi in cui siano state versate le imposte su somme percepite da un ente erogatore, ma a questi restituite successivamente in adempimento di un obbligo giuridico, il contribuente ha diritto al rimborso delle stesse nell’ammontare pari all’aliquota in concreto applicata sul reddito complessivo, su cui ha inciso l’importo poi reso.
La Cgt della Puglia con la sentenza n. 3328/22/2022 (presidente e relatore Giardino), nell’interpretare l’articolo 10, comma 1, lettera d-bis del Tuir, ha definito i limiti e le condizioni di rimborso delle somme restituite al soggetto erogatore assoggettate a tassazione in anni precedenti.
Tale normativa, infatti, consente la alternativa possibilità di deduzione o di rimborso delle somme percepite e assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa e, poi, restituite al soggetto erogatore. Deve, quindi, trattarsi di somme che siano state percepite da un ente erogatore, che siano state assoggettate a tassazione negli anni precedenti e che siano state poi rese in esecuzione di un dovere giuridico.
In particolare, il collegio ha rilevato che, a differenza degli altri oneri deducibili che comportano una diminuzione del reddito imponibile su cui calcolare l’imposta dovuta, quelle di cui alla lettera d-bis, comma 1, articolo 10 del Tuir vanno restituite nell’ammontare pari al prelievo fiscale su di esse applicato, trattandosi di somme che hanno concorso a determinare il reddito complessivo tassabile per l’anno di percezione secondo l’aliquota complessiva dovuta.
In tal senso, avendo gli importi, allora versati ed ora restituiti, inciso sul reddito complessivo su cui è stata calcolata l’aliquota d’imposta, gli stessi ora vanno rimborsati nella misura corrispondente all’aliquota all’epoca applicata, altrimenti ci sarebbe un indebito arricchimento per il Fisco, che incamererebbe pure la superiore aliquota derivante dal maggior reddito determinato dalla comprensione di quelle somme di denaro all’epoca percepite.
Il giudice tributario ha fornito con questa sentenza una corretta e condivisibile interpretazione del dato normativo, con una pronuncia che non sembra avere precedenti sul punto dell’ammontare del rimborso, che deve corrispondere al tributo in concreto pagato.
Quanto affermato sembra trovare conferma nell’introduzione del comma 2-bis dell’articolo 10 per effetto dell’articolo 150 del Dl 34/2020 (il cosiddetto decreto Rilancio) secondo cui «le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili».
Infatti, in caso di ritenuta d’imposta operata dal sostituto, se il sostituito può chiedere il solo rimborso delle somme al netto delle ritenute subite, non potendosi pretendere la restituzione di importi mai entrati nella sfera patrimoniale del precettore/sostituito, in tutti gli altri casi rimane ferma la modalità di restituzione delle somme al lordo delle ritenute.