Imposte

Iva, imponibili i trasporti affidati a un vettore terzo

Le ricadute sull’applicazione del regime agevolato dopo la circolare 5/E. Anche l’affidamento parziale del trasporto internazionale fa venir meno l’agevolazione

di Giampaolo Giuliani

Dal 1° gennaio scorso, il regime della non imponibilità per i trasporti internazionali di beni non è più fruibile da tutti gli operatori economici, ma è circoscritto a una limitata categoria di operatori composta dagli esportatori, dai titolari del regime di transito, dagli importatori e dai destinatari dei beni e nei prestatori di servizi di spedizione (in virtù delle modifiche effettuate dal Dl 146/2021 nell’articolo 9, comma 1, n. 2 del Dpr 633/1972).

Nella circolare 5/E, il Fisco ripercorre le motivazioni che hanno determinato le modifiche all’articolo 9, comma 1, n. 2 del Dpr 633/1972, individuabili principalmente nella sentenza del 29 giugno 2017, causa C-288/16 della Corte di giustizia Ue, dove è stata analizzata la lettera e) del primo paragrafo dell’articolo 146 della direttiva 2006/112/Ce che tratta, appunto, dei trasporti internazionali. Lì si afferma che il regime della non imponibilità «non si applica ad una prestazione di servizi (…) relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un Paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni». In base a questa sentenza e prima dell’intervento normativo, gli uffici periferici delle Entrate avevano già effettuato numerose contestazioni nei confronti degli operatori, rei ai loro occhi di avere continuato ad applicare la consolidata prassi del Fisco – peraltro mai confutata – secondo cui l’applicazione del regime della non imponibilità non prevedeva delle limitazioni soggettive.

Nella circolare 5/E viene ricordato come il legislatore, nel riformulare l’articolo 9, abbia anche fatto salvi i comportamenti adottati dai contribuenti che prima del 1° gennaio 2022 si fossero già adeguati alle indicazioni fornite dalla sentenza, ossia che, «alla luce dell’anzidetto orientamento giurisprudenziale, abbiano già applicato l’Iva alle prestazioni di subvezione nei trasporti internazionali territorialmente rilevanti in Italia, con conseguente diritto di detrazione in capo ai committenti».

Tuttavia questi comportamenti erano già allineati alla sentenza. Semmai avrebbero dovuto essere fatti salvi i comportamenti degli operatori che non si erano adeguati alla sentenza e che erano stati oggetto di contestazione da parte del Fisco. Ad ogni modo, al di là di questo aspetto, in cui è evidente uno sforzo di chiudere una questione complessa e di difficile gestione, è opportuno mettere in giusto rilievo altri due temi affrontati nella circolare e attinenti ai soggetti che commissionano i trasporti e ai termini per applicare il regime della non imponibilità.

CASO PER CASO

Quanto ai soggetti che possono fruire della non imponibilità dell’articolo 9, il Fisco sottolinea come, data la più circoscritta operatività del regime, dal 1° gennaio sono esclusi dall’agevolazione, ad esempio, anche i vettori principali che affidano, in tutto o in parte, ad un vettore terzo in tutto o in parte il trasporto internazionale. «A tal fine, il vettore principale può anche essere un consorzio o una società cooperativa a cui aderiscono o di cui sono soci i sub vettori, incaricati di svolgere il trasporto».

L’altro aspetto riguarda la gestione delle operazioni rispetto al 1° gennaio 2022, quando le prestazioni di trasporto sono effettuate da soggetti passivi stabiliti nello Stato, ovvero quando sono realizzate da soggetti non stabiliti.

Nel caso di trasportatori stabiliti, alle fatture emesse per trasporti internazionali, l’applicazione del regime della non imponibilità si basa sulla data pagamento del corrispettivo, oppure sulla data della fattura se anteriormente al pagamento sia stata emessa fattura. In entrambi i casi devono essere stati effettuati successivamente al 1° gennaio 2022.

Per i trasportatori non stabiliti la discriminante è individuata nella data dall’ultimazione del trasporto o nella data del pagamento del servizio, laddove questo sia avvenuto anteriormente al momento di ultimazione. Anche in questa ipotesi il termine di riferimento per applicare il regime della non imponibilità è il 1° gennaio 2022.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©