Adempimenti

Transfer pricing, il ravvedimento operoso non comporta sanzioni

Nei casi di integrativa a sfavore si può confidare nella penalty protection

di Massimo Bellini ed Enrico Ceriana

La circolare 15/E del 26 novembre scorso, in tema di oneri documentali, ha fatto un’importante precisazione sul ravvedimento conseguente alla dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente: una precisazione che sembra rappresentare un cambio di orientamento dell’Agenzia rispetto al passato.
In caso di rettifica dei prezzi di trasferimento, infatti, è previsto che la sanzione amministrativa per infedele dichiarazione non si applica qualora la documentazione sia considerata idonea anche per la parte di reddito imponibile, ovvero di compensi, interessi e altre somme soggette a ritenuta, oggetto di dichiarazione integrativa a sfavore. Se la documentazione è ritenuta non idonea, la determinazione della sanzione è rimessa all’ufficio competente. Laddove invece il contribuente, in sede di integrazione, scelga di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso versando le relative sanzioni, queste non possono essere richieste a rimborso, né possono essere modificate in sede di accertamento, a prescindere dal giudizio di idoneità relativo alla documentazione.
Dunque, il versamento delle sanzioni, in sede di ravvedimento, diventa una facoltà per il contribuente che ha la documentazione nazionale. La circolare precisa chiaramente, infatti, che il contribuente può scegliere di versare le sanzioni ridotte.

La linea del passato

In precedenza, l’agenzia delle Entrate si era espressa su questo tema in modo totalmente diverso. Ad esempio – quando era stata introdotta la possibilità di fare acquiescenza al processo verbale di constatazione in base alla vecchia formulazione dell’articolo 5-bis del Dlgs 218/97 – nella circolare 58/E/2010, che riguardava il precedente regime di oneri documentali, era stato precisato che il contribuente che voleva avere la penalty protection non poteva optare per tale strumento definitorio perché il verbale non permetteva di individuare le sanzioni minime da definire «dato che l’applicabilità di quelle connesse ai rilievi sui prezzi di trasferimento è rimessa alla successiva valutazione dell’ufficio accertatore».
In linea con tale posizione, alcuni uffici dell’Agenzia hanno ritenuto in passato che, anche in caso di dichiarazioni integrative a sfavore in tema transfer pricing, il contribuente dovesse effettuare il versamento della sanzione poiché la valutazione circa la spettanza o meno della penalty protection era di pertinenza esclusiva dell’ufficio accertatore e non poteva essere sostituita dalla decisione del contribuente che, unilateralmente, riteneva che gli spettasse la disapplicazione delle sanzioni.

Il nuovo approccio (retroattivo)

La precisazione della circolare 15/E/2021 sembra dunque rappresentare un positivo cambiamento da parte del Fisco. Del resto, senza questo chiarimento, la disposizione del provvedimento del 23 novembre 2020 che consente di modificare la documentazione a seguito di integrativa a sfavore (punto 6.1) sarebbe rimasta priva di applicazione. Infatti sarebbe stato più conveniente per i contribuenti non effettuare alcun ravvedimento e attendere un eventuale controllo – a seguito del quale, in caso di rettifica di transfer pricing, si sarebbe beneficiato dell’esimente da sanzioni – piuttosto che rettificare proattivamente l’imponibile pagando le sanzioni, pur avendo optato per gli oneri documentali.
È importante sottolineare che questo nuovo approccio ben potrebbe valere anche per i periodi d’imposta precedenti al 2020. In effetti, la normativa in tema di ravvedimenti non è cambiata a seguito dei mutamenti introdotti con il nuovo regime di oneri documentali. E se dunque nella circolare 15/E/2021 si è ritenuto di precisare che, in caso di dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente, il ravvedimento può non contenere sanzioni (confidando il contribuente nella penalty protection), analoga conclusione può valere per gli eventuali ravvedimenti connessi a dichiarazioni integrative a sfavore relative anche ad annualità precedenti, ovviamente sempre in tema di transfer pricing.
Seguendo le indicazioni della circolare, il contribuente dovrebbe avere predisposto anche in questi casi la documentazione idonea secondo lo schema previsto dal vecchio regime degli oneri documentali contenuto nel provvedimento 137694 delle Entrate del 29 settembre 2010 (senza quindi necessità di apporre la marca temporale), da cui emerga la conformità con il principio di libera concorrenza delle transazioni intercompany, inclusi gli importi oggetti di integrazione.

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