Imposte

Superbonus, i casi aperti dagli inquilini delle società al trattamento in bilancio

A due anni dal debutto, nonostante quattro circolari, restano ancora molti nodi. Spesso le risposte arrivano dopo che molti contribuenti hanno fatto scelte opposte

di Giorgio Gavelli

Nonostante quattro corpose circolari (24/E e 30/E del 2020, 16/E/2021 e 19/E/2022) e un numero impressionante di risposte a interpello, diversi aspetti sull’applicazione del superbonus restano ancora nel limbo. A due anni di distanza dal varo del decreto Rilancio (Dl 34/2020) chi si approccia alla materia deve spesso fare i conti su questioni di incerta interpretazione, al punto che i precetti del comma 5-bis dell’articolo 119 (irrilevanza delle violazioni meramente formali e limitazione di quelle rilevanti al singolo intervento irregolare) – apparsi ai più come pleonastici in quanto espressione di principi generali – saranno da tenere ben presenti quando inizieranno i controlli.
Senza avere l’ambizione di esaurire le tematiche dubbio, si possono sollevare qui le più frequenti (si veda anche la scheda).

Immobili locati da imprese

Nelle scorse settimane l’Agenzia ha affrontato una tematica per lungo tempo sommersa, anche se si conosceva una risposta della Dre Toscana (prot. 911-846/2021), peraltro ora in parte smentita dai recenti interpelli. Il caso esaminato è quello in cui l’immobile è di proprietà di un soggetto non compreso nell’agevolazione (una impresa individuale o una società), ma si verifica la concessione in uso (locazione o comodato) a un soggetto “meritevole” ammesso all’agevolazione (persona fisica). Diversamente dalla Dre Toscana, le Entrate (risposte 288/2022 e 307/2022) non affermano che ogni volta in cui l’immobile appartiene all’impresa il 110% va negato, ma si inerpicano in una interpretazione casistica alquanto difficoltosa, soprattutto se confrontata con il dato letterale delle norme. Pare di capire che:
● in linea di principio andrebbe valorizzato l’utilizzatore dell’immobile, non il proprietario dello stesso;

● tale principio, tuttavia, diverrebbe inefficace qualora l’edificio «composto da più unità immobiliari» sia «interamente di proprietà o in comproprietà di soggetti» non agevolabili, come, appunto, le imprese, a meno che l’unità utilizzata dalla persona fisica non abbia accesso autonomo e sia funzionalmente indipendente;

● in ogni caso, senza alcuna spiegazione, si introduce una preclusione al bonus per tutti i soci di società commerciale che utilizzano (anche con contratto registrato di locazione o comodato) l’unità immobiliare residenziale di proprietà della società.

La sensazione è che l’interpretazione non sia (come dovrebbe) il risultato di una riflessione sul dato normativo, ma discenda direttamente da “come si vorrebbe” funzionasse l’agevolazione. Elemento che ha ben poco a che fare con l’aspetto giuridico e che, presumibilmente, in sede di contenzioso non incontrerà molto successo. Senza considerare che sapere ora che una agevolazione in vigore dal 1° luglio 2020 incontra limiti tanto ambigui crea conseguenze non di poco rilievo.

Il trattamento contabile

Altra questione di estrema rilevanza, spesso a torto dimenticata, è la fiscalità di questi bonus nell’ambito del reddito d’impresa, dopo che l’Oic (agli inizi di agosto 2021) ha reso definitivo il proprio documento in cui, in estrema sintesi, la detrazione viene assimilata a un contributo in conto impianti. Nonostante l’Oic sia stato chiamato in causa dalla stessa Agenzia, non si conoscono documenti di prassi in cui sia dia seguito, a livello fiscale, alle modalità di contabilizzazione che sono state prescritte, del tutto innovative rispetto al passato. L’interpretazione prevalente (resa anche di recente nel corso del webinar organizzato dal Cndcec lo scorso 17 maggio) sostiene – facendo trasparire una sorta di “rassegnazione” – che questi bonus finiscano per creare materia imponibile, sotto forma di proventi o minori ammortamenti, per una combinazione “sfortunata” tra derivazione dal bilancio e assenza di una norma che disattivi questa conseguenza. Tra l’altro è una lettura che riguarda tutti i bonus casa, non solo il 110%, con pesanti ricadute sul passato. Non mancano di certo argomenti che porterebbero in altra direzione.

Del resto la “derivazione” mal si adatta alle imprese minori, semplificati, minimi e forfettari compresi. Ma quello che qui si vuole sottolineare è che i bilanci 2021 sono stati chiusi (e le imposte calcolate) senza una “bussola” che guidasse il trattamento di voci di conto economico (non solo i bonus, ma anche i differenziali di acquisto e cessione) che, per molte imprese, rappresentano importi assai significativi.

Ricadute reddituali per i privati

Per i “privati”, se nessuno – fortunatamente – si pone il tema dell’imponibilità (e sono sterilizzate anche le plusvalenze: risposta ad interpello 204/2021), non è banale il tema del trattamento dei differenziali positivi per quei soggetti che hanno acquistato i crediti d’imposta per utilizzarli in proprio o rivenderli. La norma da interpretare, nel caso specifico, parrebbe la lettera c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir, non certo di frequente applicazione.

I PUNTI CONTROVERSI

Alcune delle principali perplessità che ancora riguardano i bonus edilizi e la loro circolazione

1. SOGGETTI
Applicazione del superbonus in caso di proprietario impresa con immobile concesso in uso a persona fisica

Le recenti risposte ad interpello 288/2022 e 307/2022 hanno riacceso il dibattito su queste fattispecie, in cui l’interpretazione dell’Agenzia è piuttosto “cervellotica” e non sorretta dal dato normativo: secondo il Fisco, quando l’immobile è posseduto interamente da un’impresa, l’inquilino persona fisica non ha diritto al superbonus. Inoltre, sempre escluso il socio utilizzatore.

Soggetti del terzo settore: Odv, Aps, Runts
Per gli enti del Terzo settore l’articolo 119 del Dl 34/2020 richiama una legislazione oramai superata dall’avvento del Runts: manca una tabella di raccordo chiara.

2. FISCALITÀ
Conseguenze reddituali dei bonus

L’Agenzia non ha mai dato seguito al documento Oic sulla contabilizzazione dei bonus, nonostante l’avesse richiesto lei stessa. La disciplina è quindi avvolta nella nebbia.

Non sono mai stati chiariti, inoltre, gli aspetti riguardanti l’interposizione dei soggetti privi di partita Iva nella circolazione dei bonus.

3. VISTO DI CONFORMITÀ
Congruità della spesa e competenza

Non è ancora chiaro se il compenso per il visto di conformità debba essere dichiarato “congruo” e come dimostrarlo. Le Faq dell’Enea datate 12 aprile e relative al Dm Mite lascerebbero intendere di no.

Per le imprese va chiarito se la spesa relativa al visto di conformità si imputa secondo il criterio di competenza (tendenzialmente in base al momento di ultimazione dei lavori).

Va sciolto anche il nodo del visto 2022 su un bonus facciate con spese per i lavori sostenuti nel 2021, chiarendo se la detraibilità è al 90% (come i lavori) o al 60% (secondo il criterio di imputazione temporale della spesa, come pare logico).

4. SAL PER LE VILLETTE
Raggiungimento della soglia di lavori realizzati utile per poter proseguire sino al 31 dicembre con il 110% nelle “villette”

Mistero su chi e come debba “asseverare” il raggiungimento del risultato del 30% di lavori alla data del 30 settembre.

5. LIMITI DI SPESA
Compatibilità in presenza di interventi complessi
Molti interpelli riguardano il cumulo tra i limiti previsti specificatamente dagli articoli 119 e 119-ter del Dl 34/2020 ed il limite del bonus casa di 96.000 euro (articolo 16-bis del Tuir).
Molto complesso anche declinare il limite di spesa “condominiale” (o del piccolo edificio con unico proprietario) per i lavori alle parti comuni con quello delle singole unità, in particolare nel caso di demolizione e ricostruzione.

Per i soggetti del Terzo settore è previsto un limite di spesa maggiorato dal comma 10-bis dell’articolo 119, legato a casistiche, condizioni e metodi di calcolo della superficie che non sono mai stati oggetto di istruzioni, con forti difficoltà di applicazione.

6. BIFAMILIARI
Due villette di proprietari diversi con parti comuni

Nella pratica – in presenza di condominio minimo come una villetta bifamiliare – i comportamenti dei contribuenti sono assai disomogenei: titolo edilizio, fatturazione, approccio ai bonus seguono spesso percorsi diversi. Probabilmente per la scarsa chiarezza delle risposte.

7. COMUNICAZIONE E OPZIONI
I termini per il 2022 e la correzione degli errori

Non è chiaro il perimetro dei soggetti ammessi all’invio della comunicazione entro il 15 ottobre. Tutto fermo anche sulla regolarizzazione degli errori dopo il quinto giorno del mese successivo all’invio.

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