Imposte

Terzo settore, imponibile dimezzato per attività rivolte a famiglie e giovani

Potrebbero rimanere esclusi dal regime di favore alcune tipologie di servizi sociali. Sono redditi di capitale e come tali sono tassate le partecipazioni in società

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Gestione del patrimonio mobiliare degli enti del terzo settore (Ets) e trattamento fiscale. In questa fase di crescita e incremento delle attività degli Ets vi è l’esigenza di coordinare i meccanismi di tassazione dei proventi e rendite derivanti dalle attività finanziarie e patrimoniali con il Codice del Terzo settore (Cts). La riforma sul punto non prevede una disciplina specifica con riferimento ai proventi mobiliari, pertanto le diverse disposizioni speciali dovranno tenere conto prima di tutto dei principi generali del Tuir che inquadra gli stessi come redditi d’impresa o redditi di capitale a seconda che siano o meno percepiti nell’esercizio di attività commerciale.

Nello specifico, sul fronte degli utili percepiti da partecipazioni societarie gli enti non commerciali – inclusi gli Ets – possono beneficiare di una riduzione del 50% della quota che concorre all’imponibile, a condizione che tali proventi siano riservati all’esercizio di una o più attività di interesse generale specificamente individuate e che riprendono quelle tipiche delle fondazioni di origine bancaria (articolo 1, commi 44-45 legge 178/2020). In questo senso, possono fruire di tale regime di favore i soli enti che svolgono attività quali, ad esempio, interventi che riguardano la famiglia e valori connessi, crescita giovanile, educazione, istruzione e formazione, prevenzione della criminalità, ricerca scientifica, protezione dell’ambiente e attività culturali.

Un elenco di attività che ricalca solo in parte quello previsto dall’articolo 5 del Cts e che, stando ai chiarimenti dell’agenzia delle Entrate (Telefisco 2021), è tassativo. Potrebbero rimanere esclusi dal regime di favore gli enti che svolgono attività di interesse generale non pienamente sovrapponibili con quelle previste dalla norma (la cooperazione allo sviluppo, le attività ricreative di interesse sociale o alcune tipologie di servizi sociali). In assenza dei presupposti per tale agevolazione, gli utili concorrono a formare il reddito dell’ente non commerciale nella misura del 100%. D’altro canto, ove l’ente possieda i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’articolo 6 del Dpr 601/73 (Mini Ires), e per gli enti che svolgono attività di assistenza sociale, istruzione o beneficenza, gli utili percepiti, pur in assenza di un chiarimento sul punto, sembrerebbero poter fruire della relativa riduzione alla metà dell’aliquota Ires, ove si tratti di proventi direttamente connessi e strumentali a tali attività. Una norma quest’ultima che, tuttavia, con l’avvento delle nuove disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore non troverà più applicazione per gli Ets. Discorso diverso per gli interessi da obbligazioni e titoli che scontano, invece, un’imposta sostitutiva nella misura del 26%.

Nel panorama dei proventi mobiliari, particolare attenzione merita anche l’inquadramento delle partecipazioni in società di capitali detenute dagli Ets. Al riguardo, in linea con l’interpretazione fornita dalle entrate (risposte 510/2022 e 481/2020), nel caso di detenzione di partecipazioni consistenti nella mera gestione statico-patrimoniale, volta a percepire dividendi destinati al sostegno e al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, i proventi derivanti dalla partecipazione costituiranno redditi di capitale. A conclusioni diverse, invece, deve giungersi nell’ipotesi in cui la detenzione si sostanzi nell’esercizio di un’effettiva gestione della società partecipata. In tal caso, trattandosi di attività commerciale, i proventi dovranno essere tassati quali redditi d’impresa. Infine, merita attenzione la tassazione dei patrimoni detenuti all’estero, per la quale gli Ets potranno beneficiare dell’esenzione Ivafe per i prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio (articolo 82, comma 5 bis Cts). Una novità, quella introdotta con il Dl Semplificazioni, di non poco conto per gli enti che si trovano ad operare regolarmente all’estero finanziando le proprie attività attraverso contributi di organismi internazionali o mediante erogazioni liberali, e che consente di non assoggettare tali proventi a tassazione nel solo caso in cui l’ente abbia la qualifica di Ets.

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