Il CommentoControlli e liti

Liti fiscali, l’obiettivo dell’efficienza fa i conti con il rischio confusione

di Gaetano Ragucci

Non è facile giudicare una riforma per la capacità di conseguire incrementi di efficienza futuri: sul piano ordinamentale, per effetto della progressiva sostituzione degli attuali 2.700 con 576 magistrati professionali, calcolati per un carico giudiziario stimato in calo. Sul piano del processo, grazie al rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte (ricorso nell’interesse della legge, rinvio pregiudiziale); alla falcidia dei giudizi di Cassazione non assistiti da un interesse attuale delle parti (istanza di trattazione); alla valorizzazione del ruolo del giudice nella conciliazione e a un suo più penetrante accesso al fatto (prova testimoniale). Tuttavia, al netto delle riserve sull’efficacia delle singole misure, la giusta soddisfazione per l’istituzione di una magistratura specializzata non impedisce di chiedere quando la si vorrà finalmente eguale alle altre, in piena coerenza con la Costituzione.

Nei giorni scorsi uno dei maggiori fattori di diversificazione era parsa la preclusione all’accesso dei nuovi giudici alla sezione tributaria della Corte di cassazione, che, se da un lato ora trova conferma nel testo del Disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri dall’altro pare bilanciata dalle regole che riserveranno alla funzione nomofilattica delle sezioni unite un circuito differenziato “ratione materiae”, aperto anche agli stimoli provenienti dai giudici del merito. I quali, con il rinvio pregiudiziale, potranno partecipare in modo indiretto alla formazione della giurisprudenza sulle grandi questioni, riscattandosi in parte da una dipendenza dal Mef, che dalla riforma esce sotto altri profili rafforzata (occorrerà infatti riflettere sulla frizione con le prerogative del Cpgt dell’istituzione presso il ministero dei nuovi uffici dirigenziali in materia di status giuridico dei magistrati e di concorsi, imposta dalle esigenze del Pnrr). Il problema è, però, farlo funzionare, questo circuito, perché, se no, tra le tante voci discordanti in un État de justice in formazione (Cassese), a imporsi sarà quella del più forte.

Le regole del ricorso nell'interesse della legge e del rinvio pregiudiziale sono un esempio. Oggi ci sono tre generi di questioni sottoposte alla Corte: questioni “di diritto” e “di massima”, o “di non particolare importanza”, che sono decise dalla sezione semplice, in camera di consiglio; questioni “di diritto di particolare rilevanza”, ma anche “di massima non di particolare importanza”, decise dalla sezione semplice in udienza pubblica; questioni “di massima di particolare importanza” decise dalle sezioni unite. Con l’introduzione delle nuove regole, le questioni tributarie, sulle quali le sezioni unite potranno essere chiamate a pronunziarsi, si moltiplicheranno. Questioni che presentano “particolari difficoltà interpretative”, “nuove”, seriali (ricorso nell'interesse della legge); o, ancora, “nuove”, di “particolare rilevanza” per oggetto o materia, con “particolari difficoltà interpretative”, e seriali (rinvio pregiudiziale): il rischio è che restino lettera morta. Al di là dall’imperfetta formulazione – non è chiaro se i requisiti delle questioni di nuova introduzione siano concorrenti o alternativi –, a suscitare riserve sono il loro numero e l’indeterminatezza dei contenuti. Facile prevedere che il malfunzionamento delle regole che dovranno garantire l’unità del diritto tributario aumenterà la confusione sotto il cielo. Ripetendo il noto adagio, si aprono dunque eccellenti prospettive, ma per l’affermazione del fiscalismo di cui tanta parte della normativa tributaria è interprete.