Professione

Fallimenti, la riforma punta sull’anticipo delle crisi

di Giovanni Negri

Alla fine il testo della riforma della crisi d’impresa passa e viene approvato dal Consiglio dei ministri. «Salvo intese», però. Oramai il tempo era scaduto visto che la scadenza stabilita dalla legge è prossima. Ma alcuni nodi restano da sciogliere. Il principale, emerso nel corso della riunione, è rappresentato dall’inserimento dei consulenti del lavoro tra i professionisti che possono essere scelti dall’autorità giudiziaria come curatori. Dal Senato era arrivata una richiesta in questo senso, ma il giudizio del ministero della Giustizia era stato negativo, ritenendo che i consulenti non sono in possesso delle adeguate competenze contabili e di gestione dell’attività d’impresa o della liquidazione.

In generale, con la giornata di ieri arriva al traguardo un intervento che, quanto a percorso, risale alla passata legislatura, con l’istituzione di una commissione guidata dall’allora vicepresidente della Cassazione Renato Rordorf che stese prima la legge delega e poi una prima versione del decreto legislativo. Una versione che è andata poi a costituire una buona parte delle misure ieri approvate.

Nel merito, l’intervento è sicuramente ambizioso e rivede in profondità la Legge fallimentare. Per misurarne l’efficacia tuttavia bisognerà aspettare, dal momento che la maggior parte delle norme entrerà in vigore solo tra un anno e mezzo. Previsti innesti del tutto inediti e dalla forte portata innovativa e misure mirate, ma comunque significative. Tra i primi, senza dubbio va messo in evidenza il debutto delle procedure di allerta, vera araba fenice del diritto della crisi d’impresa, più volte evocata e mai tradotta in pratica. Significativo, nel contribuire a sbloccare l’impasse, è stato l’atteggiamento di Confindustria che, dopo un ormai storica e, per certi versi, anche anacronistica, ostilità, ha dimostrato un atteggiamento di maggiore apertura.

Il varo di un pacchetto di misure che dovrà favorire l’emersione tempestiva della crisi, con il contributo determinante degli organi di controllo interni (la cui adozione è stata estesa auna platea presumibile di circa 140.00 società a responsabilità limitata) e dei creditori istituzionali (Fisco e Inps), sarà tutto da accertare; per ora lo steso ministero della Giustizia stima in circa 15.000 le sole segnalazioni che potrebbero arrivare dall’amministrazione finanziaria e previdenziale.

E alla lista degli absolute beginners, dei debuttanti assoluti, va ascritta anche l’introduzione di una disciplina su misura per le holding, con una gestione unitaria della crisi dei gruppi d’impresa.

A ritocchi, comunque significativi, è stato poi sottoposto un istituto chiave come il concordato preventivo che ora sposa in maniera più determinata l’ipotesi della continuità, anche in via indiretta, sciogliendo nodi inetrpretativi sui quali pure di recente si era esercitata la Cassazione.

A testimonianza di quel “filosofico” oscillare del baricentro della nostra Legge fallimentare, l’autorità giudiziaria ora recupera spazio. Due indizi per una prova: il pm ha maggiori e autonomi margini di manovra nell’aprire il fallimento e il giudice delegato torna a potere valutare la fattibilità del piano di concordato.

Resta sullo sfondo, ma la delega non lo permetteva, la riscrittura di tutta la parte penale. Ma il ministro Bonafede ha assicurato che vi si metterà mano-

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