Professione

Pagamento in tre fasi per i gestori della crisi da sovraindebitamento

Dal Consiglio nazionale e dalla fondazione Adr le linee guida per i compensi

di Giulio Andreani

Il Consiglio nazionale dei commercialisti e la Fondazione Adr commercialisti hanno pubblicato le «Linee guida sui compensi del gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento», che sono quindi applicabili nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore, disciplinate, rispettivamente, dagli articoli da 67 a 73 e da 74 a 83 del Codice della crisi e dell’insolvenza, nell’ambito delle quali un ruolo fondamentale è svolto dall’organismo di composizione della crisi (Occ).

Le Linee guida prevedono che i compensi dovuti a tale organismo, i quali comprendono anche la remunerazione del professionista indicato da tale organismo ai fini del compimento delle funzioni previste dalle disposizioni sopra citate e gli eventuali rimborsi spese, si determinano:
• sulla base dei parametri previsti dall’articolo 16 e dall’articolo 14, comma 3, del decreto del ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202;
• mediante un accordo con il debitore attraverso un contratto d’opera intellettuale ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del Codice civile.

Il compenso deve essere quindi quantificato applicando all’attivo realizzato percentuali che variano, secondo scaglioni di valore crescente dell’attivo, dal 14% allo 0,45% e, secondo scaglioni di valore crescente del passivo, dallo 0,94% allo 0,06%, applicando una riduzione variabile dal 15% al 40%. In ogni caso, il compenso non può essere superiore al 5% dell’ammontare complessivo attribuito ai creditori per le procedure con passivo superiore a un milione di euro e al 10% per le procedure con passivo inferiore.

L’importo complessivo così determinato deve essere ripartito nelle seguenti tre fasi;

a) la fase degiurisdizionalizzata, relativa al procedimento istruttorio fino al rilascio della relazione dell’Occ;

b) la fase della procedura instaurata dinanzi al tribunale a seguito della presentazione della domanda;

c) la fase esecutiva (post omologazione), fino al rilascio della relazione finale.

Pur essendo il compenso unico, le Linee guida suggeriscono di ripartirne l’importo fra ciascuna di tali tre fasi, il che può rivelarsi utile, in particolare, nel caso in cui queste non vengano completate. L’articolo 15 del decreto 202/2014 ammette espressamente il versamento di acconti sul compenso, che, secondo le Linee guida, dovrebbero essere corrisposti al momento della presentazione dell’istanza di apertura della procedura, dopo 30, 60 e 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto e al rilascio della relazione da parte del professionista nominato.

Il compenso deve essere corrisposto dal debitore all’Occ indipendentemente dall’esito delle attività previste dalla legge, ma, in caso di mancata omologazione della procedura, può essere facoltativamente ridotto dall’organismo; quest’ultimo ne versa una quota al professionista sulla base di un apposito accordo, che disciplina anche il pagamento degli acconti in corrispondenza dei versamenti eseguiti all’organismo dal debitore.

Il professionista matura, tuttavia, il proprio diritto al compenso nei confronti dell’Occ solo a seguito del pagamento eseguito a quest’ultimo dal debitore, da cui non può percepire direttamente alcuna somma.

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