Come fare perImposte

Digital tax, dichiarazione al debutto entro il 30 giugno

di Stefano Mazzocchi

  • Quando Entro il 30 giugno 2021

  • Cosa scade Presentazione della dichiarazione

  • Per chi Esercenti attività d'impresa per soglie di ricavi 2020

  • Come adempiere Presentazione telematica del modello Dst direttamente o tramite intemediario

1In sintesi

Scade il 30 giugno, per effetto dell’articolo 5, comma 15, del Dl Sostegni, il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’i mposta sui servizi digitali (nota anche come “web tax” o “digital tax”), con riferimento all’anno d’imposta 2020 (circolare agenzia delle Entrate 23 marzo 2021, n. 3/E).

All’adempimento sono chiamati tutti i soggetti passivi tenuti al versamento dell’imposta (la cui scadenza era stata fissata al 16 maggio 2021).

È inoltre possibile, secondo le regole ordinarie, presentare dichiarazioni correttive nei termini ed integrative, queste ultime entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

2Il contenuto e le modalità di presentazione della dichiarazione

L’agenzia delle Entrate, con provvedimento del 25 gennaio 2021, ha approvato e messo a disposizione il nuovo modello Dst – Digital services tax , e le relative istruzioni per la compilazione, per comunicare all’Agenzia stessa i dati relativi all’imposta sui servizi digitali dovuta e versata per il 2020.

In linea generale, si prevede la modalità telematica, secondo le consuete regole – presentazione diretta o tramite intermediari abilitati – previste per la trasmissione della dichiarazione Iva.

La dichiarazione annuale contiene l’ammontare dei servizi tassabili forniti, e cioè dei seguenti servizi:
1. veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
2. messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
3. trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Il tributo in esame, in altre parole, trova il proprio presupposto nella pubblicità digitale su siti e social network, nell’accesso alle piattaforme digitali, nonché nei corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme.

In linea generale, si prevede la modalità telematica, secondo le consuete regole – presentazione diretta o tramite intermediari abilitati – previste per la trasmissione della dichiarazione Iva.

A fronte della presentazione della dichiarazione, l’agenzia delle Entrate rilascerà un’apposita comunicazione attraverso lo stesso canale all’utente che ha effettuato l’invio; detta comunicazione sarà visibile nella Sezione “Ricevute” del sito delle Entrate, ma potrà comunque essere chiesta a qualsiasi ufficio dell’Agenzia stessa.

Si segnala infine che con la stessa dichiarazione è possibile chiedere il rimborso del tributo versato in eccesso o riportare il credito all’anno successivo.

Nel caso in cui non sussista l’obbligo di dichiarazione per la restituzione del tributo dev’essere presentata un’apposita istanza, con regole differenti a seconda che si tratti di soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia, o di soggetti non residenti: i primi, attraverso l’ufficio dell’agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale, i secondi attraverso una mail all’indirizzo entrate.isd@agenziaentrate.it).

3I soggetti obbligati

Sono obbligati a presentare la dichiarazione tutti i soggetti passivi nei confronti dei quali è maturato l’obbligo impositivo. In sostanza, si tratta degli esercenti attività d’impresa che, nel corso del 2020:
1. hanno realizzato - ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo - un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro;
2. hanno percepito, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 in Italia.

Regole ad hoc sono state dettate per i soggetti non residenti. Al riguardo, le istruzioni al modello, aggiornate lo scorso 29 marzo, specificano che i soggetti non residenti possono presentare la dichiarazione, alternativamente, attraverso una stabile organizzazione situata in Italia o un rappresentante fiscale appositamente nominato, direttamente, se in possesso di un codice fiscale rilasciato dall’agenzia delle Entrate, oppure previa richiesta del codice fiscale.

4Il rappresentante firmatario

Il quadro contenente i dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione dev’essere compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso dal soggetto passivo.

In questo caso – precisano le istruzioni al modello – occorre indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione (nel caso in cui ne sia in possesso) e il “Codice carica” corrispondente (indicato nella tabella presente nelle istruzioni al modello REDDITI).

I dati anagrafici e quelli relativi alla residenza vanno compilati esclusivamente dai soggetti residenti all’ester o in assenza di un codice fiscale rilasciato dall’agenzia delle Entrate.

5La dichiarazione correttiva ed integrativa

Le istruzioni confermano che - entro il 30 giugno (scadenza naturale) - è comunque possibile rettificare o integrare una dichiarazione già presentata. In tal caso occorrerà compilare un nuovo modello completo di tutte le sue parti (dichiarazione correttiva nei termini).
È inoltre possibile presentare una dichiarazione integrativa, qualora la dichiarazione originaria sia stata presentata validamente, e siano spirati i termini di presentazione della dichiarazione, anche correttiva; al riguardo, le istruzioni considerano valida anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza. In tal caso sono dovute le sanzioni ex articolo 13, comma 1, lettera c), del Dlgs 472/1997).

È possibile presentare la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minor imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta o di un maggiore o di un minore credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione del ravvedimento operoso.

Come per la correttiva, anche ai fini della dichiarazione integrativa è necessario compilare un nuovo modello completo di tutte le sue parti.

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