Imposte

Apporti dei soci oltre i 5 milioni: restano i dubbi per la superAce

ADOBESTOCK

di Luca Gaiani

Ancora dubbi sul calcolo della superAce del 15% in presenza di ricapitalizzazioni eccedenti la soglia di 5 milioni. Dato che il tetto opera dopo aver detratto rimborsi e sterilizzazioni, i contribuenti dovrebbero essere liberi di imputare gli elementi decrementativi agli aumenti di capitale, riportandoli sotto il limite descritto, ed evitando di applicare il ragguaglio temporale. Per le riserve formate con utili non disponibili, il realizzo avvenuto nel corso del 2021 entra nella base della agevolazione potenziata.

Una delle principali novità nella dichiarazione dei redditi di imprese e società riferita al 2021 è costituita dalla cosiddetta superAce introdotta dall’articolo 19 del Dl 73/2021. Nei limiti di 5 milioni di euro, gli incrementi netti di patrimonio, effettuati nel 2021 mediante accantonamento dell’utile a riserva e versamenti dei soci, generano una deduzione pari al 15% anziché all’1,3 per cento.

Le istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2022 non hanno risolto i numerosi aspetti problematici che derivano dalle interrelazioni tra superAce e agevolazione ordinaria.

Apporti oltre i 5 milioni
ma in parte sterilizzati

Un dubbio permane, ad esempio, sul comportamento da tenere in presenza di apporti dei soci che superano 5 milioni, ma che sono in tutto o in parte ricondotti sotto soglia da riduzioni e sterilizzazioni. L’Agenzia ha chiarito che la regola del ragguaglio temporale dei versamenti è disapplicata nel 2021 soltanto entro il descritto tetto di 5 milioni. Le istruzioni precisano inoltre che la verifica di questo importo si effettua non già sui versamenti lordi, ma dopo aver sottratto gli elementi decrementativi (distribuzioni di riserve, nonché riduzioni e sterilizzazioni) del medesimo anno 2021.

Dovrebbe allora essere consentito – ma la questione andrebbe confermata dalle Entrate – di imputare prioritariamente queste riduzioni ai conferimenti dei soci in modo tale da ridurre o azzerare la parte eccedente 5 milioni.

Ciò che eventualmente rimane sopra soglia, da trasferire all’Ace dell’1,3%, sarebbe così costituito in primo luogo dall’utile accantonato a riserva, che invece, anche nel regime ordinario, non subisce ragguagli.

Riserve realizzate o riclassificate nel 2021

Sempre in materia di base di calcolo dell’Ace potenziata, l’Agenzia ha confermato (Telefisco 2022) che vi rientra anche la parte di riserva di rivalutazione che viene “realizzata” nel 2021 per effetto della vendita o dell’ammortamento dei beni rivalutati.

È da ritenere che analoga conclusione debba riguardare anche l’importo delle riserve di utili formate dal 2011, e originariamente indisponibili, per le quali si è verificata la riclassificazione a riserve disponibili nel corso del 2021 (articolo 5, comma 6, Dm 3 agosto 2017). Si pensi ad esempio ad una riserva da valutazione delle partecipazioni con l’ equity method che si libera per l’incasso dei dividendi o per la vendita della partecipazione.

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