Controlli e liti

Redditometro, basta provare la disponibilità di redditi non imponibili

Per la Ctr Campania 7270/18/2021 non occorre dimostrare che gli importi siano stati effettivamente utilizzati per coprire le spese contestate

di Emanuele Mugnaini

In tema di accertamento da redditometro è sufficiente che il contribuente dimostri di avere la disponibilità di redditi non imponibili in quantità sufficiente e non che gli stessi siano stati utilizzati espressamente per coprire le spese contestate. Così si è espressa la Ctr Campania con la sentenza 7270/18/2021 (presidente Verrusio, relatore Sdino).

L’agenzia delle Entrate accertava in capo a un contribuente un maggiore reddito per l'anno 2013, determinato sinteticamente ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 600/73.

Nello specifico, a fronte di redditi dichiarati per circa centomila euro, i verificatori contestavano un imponibile quasi cinque volte superiore. Questo sulla base delle spese, tra le quali un leasing nautico, sostenute dal contribuente. Quest’ultimo presentava ricorso eccependo che gli esborsi erano stati finanziati tramite somme prese a mutuo e pregresse liquidità personali. L’ufficio, da par suo, sosteneva che il mutuo fosse stato erogato da un istituto di credito diverso da quello che aveva concesso il leasing e che, pertanto, fosse incompatibile con il pagamento delle rate afferenti alla locazione finanziaria. Il collegio provinciale accoglieva parzialmente il ricorso ed entrambe le parti interponevano gravame.

I giudici campani, nell’accogliere l’appello incidentale del contribuente e respingere quello delle Entrate, hanno aderito al più recente orientamento della Cassazione, ribadito con la sentenza 16637/2020, secondo il quale, nel solco di un progressivo processo di mitigazione dell’onere della prova in capo al contribuente, non è necessario che quest’ultimo provi che le disponibilità non reddituali siano state utilizzate direttamente per sostenere le spese contestate, essendo sufficiente la prova documentale che ciò sia anche solo potenzialmente accaduto o potuto accadere e che le somme fossero nella materiale disponibilità del contribuente al tempo in cui le spese vennero sostenute.

Il comma 4, dell’articolo 38 prevede, infatti, che il contribuente debba fornire la prova che gli esborsi effettuati in un dato periodo d’imposta sono stati finanziati con redditi diversi da quelli posseduti nella medesima annualità, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Le somme prese a mutuo, chiosa ulteriormente il collegio, ben avrebbero potuto essere destinate all’estinzione di pregresse passività. Nel caso in esame il contribuente aveva dimostrato la regolarità dei pagamenti del leasing e che, oltre a quanto preso a mutuo e alla disponibilità di liquidità personali, vi erano ulteriori redditi riferibili alla moglie, così rafforzando il quadro probatorio.

La tesi sostenuta dell’amministrazione finanziaria e avallata in passato dalla Suprema Corte, secondo la quale è necessario dimostrare l'utilizzo diretto delle somme non tassate per il sostenimento delle spese, si traduce spesso in una probatio diabolica di difficile superabilità.

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