Tagliare i tempi dei lavori per la sicurezza riduce i costi e può far scattare le sanzioni 231
La Cassazione amplia il concetto di vantaggio nei reati di antinfortunistica
L’interesse o vantaggio conseguito da una società o da un ente, che fa scattare le responsabilità previste dal Dlgs 231/2001, comprende anche la velocizzazione degli interventi connessi alla predisposizione delle misure di sicurezza che incide sui tempi di lavorazione. Questo perché al risparmio di tempo corrisponde un risparmio di spesa.
Lo ha affermato la Corte di cassazione che, con la sentenza n.33595 del 10 settembre scorso è tornata ad esprimersi sui concetti di interesse o vantaggio nell’ambito dei reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica. Con questa pronuncia i giudici di legittimità allargano il criterio di interpretazione fondato sul risparmio dei costi in materia di sicurezza, facendovi rientrare anche il risparmio determinato dalla velocizzazione degli interventi.
La nozione di interesse
Perché un ente possa essere ritenuto responsabile ai sensi del Dlgs 231/2001, è necessario che il reato presupposto sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.
La giurisprudenza è intervenuta più volte per spiegare cosa si debba intendere per interesse o vantaggio nell'ambito dei reati di omicidio colposo o lesioni commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, la Corte di cassazione ha affermato che il requisito dell’interesse per l’ente sussiste qualora la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa (Cassazione, sentenza 21522/2021). Pur non volendo il verificarsi dell’infortunio in danno del lavoratore, l’autore del reato è responsabile qualora abbia consapevolmente violato la normativa antinfortunistica allo scopo di soddisfare l’interesse della società di ottenere un risparmio sui costi in materia di prevenzione.
Il requisito del vantaggio è stato inoltre riconosciuto nel caso in cui l’autore del reato, anche se (naturalmente) non voleva che si verificasse l’evento lesivo della salute del lavoratore, abbia però violato le norme prevenzionali realizzando una politica d’impresa non attenta alla materia della sicurezza sul lavoro, al fine di ottenere un contenimento della spesa e quindi una massimizzazione del profitto.
La Cassazione ha però anche chiarito che, in caso di sinistro sul lavoro, l’ente non risponde se manca la prova dell’oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori; la prova dell’effettivo vantaggio (consistente nel risparmio di spesa) non è quindi desumibile, sic et simpliciter, dall’omessa adozione della misura di prevenzione (Cassazione, sentenza 22256/2021).
Risparmio da velocizzazione
Nel caso trattato dalla sentenza del 10 settembre scorso, la Cassazione ha ritenuto presente l’interesse della società nella velocità di realizzazione del forno fusorio (da cui il lavoratore infortunato era precipitato) da parte della società costruttrice. Secondo la Corte la velocità di realizzazione, da un lato, ha compromesso una più attenta verifica e attenzione alla sicurezza nella realizzazione del forno, dall’altro, ha comportato un risparmio di tempo e, quindi, un risparmio di spesa in termini di giornate di lavoro remunerate. In buona sostanza, la fretta nella realizzazione del forno da parte della società costruttrice e delle società appaltatrici e subappaltatrici ha determinato meno verifiche sui rischi costituendo, quindi, «un sintomo e nello stesso tempo effetto» della disorganizzazione della società imputata sul tema della gestione della sicurezza.
La Cassazione non ha ritenuto convincente la tesi difensiva che, per escludere l’interesse o vantaggio, aveva fatto riferimento alle spese sostenute dalla società imputata in materia di sicurezza e sostenuto che la predisposizione delle misure di sicurezza era stata contrattualmente demandata alla società costruttrice non per una volontà di risparmio ma per ragioni di competenze di natura tecnica. Tuttavia, il riferimento alle spese generalmente sostenute in materia di sicurezza non ha giovato nella difesa: il contratto di acquisto del forno non prevedeva infatti la clausola indicante i costi relativi alla sicurezza, con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico appalto che è invece obbligatoria in base all’articolo 26 del Dlgs 81/2008.
LE INDICAZIONI DEI GIUDICI
1 - Lavori più rapidi
Il vantaggio previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 231/01, può consistere nella velocizzazione degli interventi per la predisposizione di misure di sicurezza che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione. Al risparmio di tempo corrisponde in via logica e fattuale un corrispondente risparmio di spesa in termini di giornate di lavoro pagate e quindi di costo complessivo dell’opera.
Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 10 settembre 2021, n. 33595
2 - Violazioni isolate
L’interesse può ravvisarsi anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un’iniziativa estemporanea, senza necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente, così neutralizzando il valore probatorio riconducibile alla sistematicità.
Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 31 marzo 2021, n. 12149
3 - Prevalenza oggettiva
In caso di sinistro sul lavoro, l’ente non risponde se manca la prova dell’oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori; la prova dell’effettivo vantaggio (consistente nel risparmio di spesa) non è quindi desumibile, sic et simpliciter, dall’omessa adozione della misura di prevenzione.
Cassazione, sezione IV penale, sentenza dell’8 giugno 2021, n. 22256
4 - Comportamenti abnormi
l datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme (cioè posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli) o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente lontano dalle ipotizzabili scelte del lavoratore.
Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 25 gennaio 2021, n. 2848