Contabilità

Bilanci, possibile non svalutare i titoli iscritti nel circolante

La novità, inserita nel decreto legge sulle semplificazioni fiscali, potrà già essere applicata alle situazioni semestrali 2022

È possibile non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante con riferimento all'esercizio 2022, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati. Nel passaggio alla Camera del decreto legge Semplificazioni fiscali (Dl 73/2022) è stata riproposta la norma del Dl 119/2018 (applicata ai bilanci 2018 e 2019 con il Dm 15 luglio 2019). La novità, una volta entrata in vigore con la legge di conversione dopo l’ok definitivo del Senato, potrà già essere applicata alle situazioni semestrali 2022. È previsto poi che la misura possa essere reiterata, con decreto del Mef, se la turbolenza persisterà.

La disposizione consente alle imprese che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole: sono le imprese Oic adopter, tra cui rientrano le compagnie di assicurazione limitatamente ai bilanci di esercizio redatti in base alle norme interne (mentre il bilancio consolidato è redatto con i principi Ias/Ifrs).

Le imprese in questione possono derogare al criterio di valutazione previsto dall'articolo 2426 numero 9 del Codice civile, per le perdite di carattere non durevole: la norma elimina (cioè sterilizza) le perdite, di carattere non durevole, di titoli di debito e partecipativi iscritti nell'attivo circolante valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

I principi generali

Le modalità contabili attuative saranno stabilite dall'Organismo italiano di contabilità (Oic), che per l'esercizio 2018 aveva emanato il documento interpretativo 4/19 per i bilanci 2019.

Qui l'Oic aveva precisato che la norma si poteva applicare non solo ai titoli già iscritti nei bilanci precedenti, ma anche a quelli acquistati in corso d'anno. Adattando il tutto alla situazione odierna, si può dire che l’opzione varrà anche per i titoli acquistati durante l'esercizio 2022.

Per i primi si può mantenere il valore d'iscrizione del bilancio 2021, mentre per i secondi il costo di acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Sono esclusi i derivati, anche se iscritti nell'attivo circolante, perché valutati al fair value, così come restano inalterati i criteri di valutazione del costo ammortizzato.

La facoltà di non svalutare i titoli può essere applicata solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, facendo riferimento al diverso codice Isin, anche di uno stesso emittente, con illustrazione nella nota integrativa.

La perdita di valore non deve essere durevole, in base a quanto prescritto dai principi contabili 20 (Titoli) e 21 (Partecipazioni).

Poiché l'intento del legislatore è equiparare, in via eccezionale e ai soli fini valutativi, i titoli iscritti nell'attivo circolante a quelli immobilizzati, si può fare riferimento ai concetti di perdita durevole riferiti a questi ultimi.

Sebbene la norma menzioni il bilancio annuale regolarmente approvato, si ritiene che dovrebbe applicarsi anche al bilancio consolidato delle società Oic adopter (non delle imprese di assicurazione che lo redigono con gli Ias/Ifrs).

La norma introduce una “discrezionalità tecnica” soggetta alla valutazione degli amministratori, sterilizzando l'inattendibilità delle valutazioni espresse dal mercato, ma non sterilizza il rischio derivante dalla situazione economica della controparte (illiquidità, insolvenza), che è tutt'altra cosa e che può rendere la perdita durevole o addirittura definitiva. Tale discrezionalità investe anche il problema della distribuzione degli utili, problema non affrontato dal documento Oic perché non di carattere contabile.

Se un'impresa utilizza la facoltà dettata dalla norma in questione, deve illustrare la situazione nella nota integrativa, quantificando l'importo della mancata svalutazione.

Le compagnie assicurative

Un caso particolare è quello delle assicurazioni: le modalità attuative saranno stabilite dall'istituto di vigilanza (l’Ivass) con proprio regolamento. La disposizione si applicherà previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

Inoltre, queste imprese destineranno a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione al netto del relativo onere fiscale. Se gli utili sono inferiori a tale differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Per il resto, ci si attende una disciplina analoga a quella dettata dall’Oic.

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