Finanza

Spese di ricerca e sviluppo con deducibilità per i ritrovati d’avanguardia

Per la Ctp di Aosta non è necessario che si tratti di un progetto innovativo per l’intera economia

di Giulia Pulerà e Stefano Sereni

Le spese di ricerca e sviluppo che consentivano di beneficiare del credito di imposta non devono riguardare un’innovazione per l’intera umanità, essendo sufficiente anche un ritrovato di avanguardia rispetto a tecnologie già note o già introdotte nel settore di appartenenza.

Ad affermarlo è la commissione tributaria provinciale di Aosta con la sentenza nr. 12/2022 depositata il 25 febbraio 2022 (Pres. e Rel. V. Azzoni).

La vicenda trae origine dalla notifica a una società di un atto di recupero del credito di imposta per ricerca e sviluppo. La questione riguardava l’asserita mancanza del requisito di novità delle ricerche svolte. Secondo la tesi dell’Agenzia, infatti, deve trattarsi di una innovazione in termini assoluti, ossia per la generalità dei fruitori e non solo per la contribuente.

Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario eccependo, in estrema sintesi, l’errata applicazione della norma.

L’Ufficio si difendeva evidenziando che in base a plurimi documenti di prassi, il riferimento per l’individuazione delle spese accessibili al beneficio era il manuale di Frascati. Il collegio, accogliendo integralmente il ricorso della società, ha innanzitutto rilevato che il tenore normativo, interpretato anche da documenti di prassi dell’epoca, non richiede che il progetto sia significativo per tutta l’umanità.

Fino al 2018, infatti, anche la circolare del Mise, individuava nel manuale di Oslo lo strumento tecnico di riferimento per le spese agevolabili. Secondo tali documenti, rientravano nel beneficio anche ritrovati di avanguardia rispetto alle tecnologie già note e già introdotte nel settore di appartenenza, escludendo pertanto la necessità di un progetto innovativo per l’intera economia.

In tale contesto, il giudice ha comunque evidenziato che a prescindere dalle considerazioni dell’Ufficio, ciò che può rilevare sono solo gli atti aventi forza di legge e non il resto. Laddove il legislatore avesse voluto porre specifiche eccezioni o requisiti, proprio per il carattere eccezionale di simili norme, le avrebbe inserite anche nel rispetto del principio di trasparenza previsto dallo statuto del contribuente (articolo 2 della legge 212/2000). In ogni caso, inoltre, secondo la Ctp, il personale dell’agenzia delle Entrate non ha certo la capacità tecnica di affrontare il nodo della novità delle ricerche per la mancanza di conoscenze specifiche. Infine, la decisione ha affrontato la contestata deducibilità dei compensi amministratori: secondo l’Ufficio, infatti, il relativo costo non rientrava nel beneficio del credito di imposta perché si trattava di un ruolo di carattere generale e non specifico delle ricerche effettuate.

Anche in questo caso, il collegio ha attribuito rilevanza al testo normativo (articolo 3 co. 6 lettera a) e a bis) Dl 145/2013) in base al quale rientravano gli oneri del personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato. Peraltro, a tali conclusioni era giunta anche l’Agenzia con propri documenti di prassi (circolare 5/2016 e 13/2017).

La decisione è particolarmente interessante poiché applica la norma secondo il suo tenore testuale, a prescindere cioè dalle diverse interpretazioni intervenute nelle more. Ne consegue quindi, secondo i principi affermati dalla Ctp di Aosta, l’irrilevanza delle circolari che rinviano ai manuali di Oslo o di Frascati, atteso che occorre verificare solo i requisiti previsti dal legislatore. La norma non richiedeva il requisito della novità assoluta, con la conseguenza che risultavano agevolabili anche le spese di ricerca e sviluppo innovative per il contribuente.

LA PROCEDURA 

La sospensione dei termini

La legge non prevede la sospensione dei termini e pertanto nelle more della domanda di definizione, l’interessato dovrà proseguire nel contenzioso. impugnando il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica, ovvero proporre appello o appello incidentale, o l'eventuale ricorso per Cassazione in caso di sentenza sfavorevole.

In assenza di espressa sospensione dei termini, la tempestiva impugnazione (dell’atto impositivo o della sentenza) evita la definitività della pretesa.Eventualmente si potrà richiedere il rinvio della trattazione del merito.

Le somme già versate

Le contestazioni dei crediti per ricerca e sviluppo sono qualificate come crediti inesistenti per le quali in pendenza di giudizio il contribuente è tenuto fin dal primo grado al versamento dell'intero credito di imposta, oltre interessi e sanzioni.

Se non ha ottenuto la sospensiva potrebbe aver avviato un pagamento rateale o aver già corrisposto il totale. Il dubbio riguarda lo scomputo delle somme già versate e nel caso se solo a titolo di credito di imposta, o anche per interessi e sanzioni. La norma sulla sanatoria non disciplina la gestione di questi versamenti.

La prescrizione penale

La domanda deve essere presentata all’Agenzia entro il 30/9/’22 e le somme sono rateizzabili entro il 16/12/’24 (se già ricevuto atto impositivo, pagamento entro il 16/12/’22). Il reato di indebita compensazione si prescrive in 6 anni o, in presenza di cause interruttive (tra cui la notifica di un atto impositivo) in 7 anni e 6 mesi. La causa di non punibilità opera al termine del riversamento. In ipotesi di rateazione, al termine del pagamento (dicembre ’24), molti illeciti penali sono già prescritti con la conseguenza che il beneficio penale non ha molto senso.

L’autodenuncia

La sanatoria è possibile anche per chi non ha ricevuto atti impositivi. Da un profilo penale, l’Agenzia una volta ricevuta la domanda di adesione del contribuente dovrebbe notiziare la Procura competente, per la relativa archiviazione. Tuttavia, se l’ufficio non ritiene suscettibile di sanatoria la domanda, l’interessato (per i crediti superiori a 50.000 euro) si è incredibilmente autodenunciato per una vicenda che, con ogni probabilità, nessuno avrebbe scoperto o, l’avrebbe fatto a prescrizione penale quasi spirata.

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